Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi Commercialisti Associati

Circolare n. 26/2020 Decreto Legge 08 aprile 2020 n. 23 – Sospensioni di versamenti tributari e contributivi

Gentili Clienti,

in data di ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge del 8 aprile 2020 n. 23 relativo a relativo a “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, già annunciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri lo scorso 6 aprile 2020.

In merito alle misure fiscali e contabili, l’art. 18 del Decreto si occupa della “Sospensione di versamenti tributari e contributivi”, prevedendo un differimento al 30 giugno 2020 dei pagamenti in scadenza rispettivamente il 16 aprile e il 16 maggio 2020 esclusivamente però per i soggetti che abbiano subito, nella misura stabilita dal Decreto, una riduzione del fatturato o dei corrispettivi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La sospensione dei termini e il differimento al 30 giugno non è quindi per tutti, ma solo per chi soddisfa i parametri risultanti dal raffronto del fatturato/corrispettivi dei mesi oggetto di sospensione.

Nello specifico, l’art. 18 del Decreto, testualmente, dice che

  • per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dello Stato,
  • con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto,
  • che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo, e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta,

sono sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione”, ossia i versamenti relativi a:

  • l’imposta sul valore aggiunto (per i mesi di marzo ed aprile 2020);
  • le ritenute (sui redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973);
  • i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per i mesi di marzo ed aprile 2020 (rispettivamente scadenti il 16 aprile ed il 16 maggio).

Si fa presente che il differimento non riguarda il versamento delle ritenute d’acconto sui compensi di lavoro autonomo, che resta in scadenza al 16 del mese successivo al pagamento.

Per verificare quindi se si può beneficiare del differimento dei versamenti del 16 aprile, il raffronto va fatto esclusivamente sul fatturato/corrispettivi del mese di marzo 2020 rispetto al fatturato/corrispettivi del mese di marzo 2019.

E analogamente per i versamenti del 16 maggio, andrà effettuato il raffronto tra fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019.

È bene sottolineare che ciascun mese è autonomo, e quindi vi potranno essere molteplici situazioni: contrazione dei ricavi in entrambi i mesi del 2020 rispetto ai mesi di marzo ed aprile 2019, nel qual caso il differimento riguarda i tributi dovuti per entrambi i mesi, oppure contrazione in uno solo dei due mesi interessati (marzo ed aprile) con conseguente sospensione dei versamenti dovuti per il solo mese in cui si è verificato il calo dei componenti positivi.

Lo Studio si occuperà, per le ditte con contabilità tenuta dallo Studio, della valutazione della possibilità di beneficiare del differimento, mentre, per le ditte che tengono autonomamente la contabilità, lo Studio resterà a disposizione per fornire assistenza nel calcolo di raffronto del fatturato.

Per i soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019 il decreto prevede invece la sospensione dei versamenti citati per tutti.

Anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, è prevista la sospensione dei versamenti relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973 e ai contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per i mesi di marzo ed aprile 2020.

Restano salvi gli effetti dei DL 9/2020 e 18/2020 per cui a prescindere dalla riduzione di fatturato, restano comunque sospesi, dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020, i termini relativi:

– ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;

– agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

ma non dell’IVA da versare al 16/04/2020

per le attività quali quelle delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, ma anche di tutte le imprese con i codici ATECO elencati a titolo indicativo dalla Risoluzione ministeriale n. 12 del 18/03/2020 (vedi nostra Circolare ai clienti n. 20/2020).

 

Anche in tali ipotesi tuttavia, la sospensione non riguarda il versamento delle ritenute d’acconto sui compensi di lavoro autonomo, che resta in scadenza al 16 del mese successivo al pagamento.

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