Circolare n. 51/2020 – Limitazione all’uso del contante e credito d’imposta sulle commissioni per pagamenti elettronici
Gentili Clienti,
Vi informiamo che a partire dal prossimo 1° luglio, il limite all’utilizzo del denaro contante si abbasserà dagli attuali 2.999,99 euro a 1.999,99 euro. Tale limite resterà operativo fino alla fine del 2021.
Dal 1° gennaio 2022, infatti, il limite diventerà di 999,99 euro.
I limiti sono previsti dall’art. 49 comma 3-bis del D. Lgs. 231/2007, come inserito dall’art. 18 comma 1 lett. a) del DL 124/2019 convertito (c.d. DL “fiscale”).
Il divieto di utilizzare importi pari o superiori ai ricordati limiti riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche).
Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. v) del D. Lgs. 231/2007; per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal D. Lgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale).
Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del D. Lgs. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.
Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, si è previsto che, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale sarà pari a 2.000 euro.
Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro.
Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.
Il credito d’imposta sulle commissioni per pagamenti elettronici riconosciuto agli esercenti
Per ridurre l’utilizzo dei contanti e incentivare
quello dei pagamenti con carte di credito, bancomat o prepagate per le
operazioni di imprese e professionisti verso i consumatori finali, dal 1°
luglio 2020
per le commissioni sulle transazioni effettuate mediante
pagamenti elettronici da parte di privati a imprese e professionisti
spetta il credito d’imposta previsto dall’art. 22 del DL 124/2019.
Possono beneficiare dell’agevolazione gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni (teoricamente a prescindere dal regime contabile adottato), a condizione che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro.
Il credito d’imposta spetta in misura pari al 30% delle commissioni addebitate dal 1° luglio 2020 per le transazioni effettuate dai consumatori finali con carta di pagamento (debito, di credito o prepagata) o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Per le carte di pagamento, si precisa che tali transazioni sono rappresentate dalle operazioni effettuate mediante carte consumer, ovvero carte emesse a favore di consumatori finali.
Non rientrano invece tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili, ai fini del provvedimento, i bollettini postali e gli assegni.
Sono escluse dall’agevolazione le commissioni addebitate con riferimento alle operazioni realizzate nei confronti di soggetti passivi IVA, con particolare riferimento alle carte “business”, che sono emesse a favore di aziende, artigiani, professionisti, per le spese legate all’esercizio delle proprie attività.
In merito alle modalità di fruizione dell’agevolazione, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento, trasmettono:
- telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie ai fini del credito d’imposta;
- agli esercenti, con cui hanno stipulato un contratto di convenzionamento, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte ai fini del credito d’imposta. Tali informazioni devono essere trasmesse per via telematica (ad esempio tramite PEC o con pubblicazione nell’on line banking dell’esercente) entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo, ma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP. L’agevolazione si applica, comunque, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime “de minimis”.