Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi Commercialisti Associati

Circolare n. 56/2020 Possibilità di ulteriore dilazione dei versamenti sospesi

Il DL n.104/2020 (c.d. Decreto Agosto), all’ art. 97, interviene nuovamente in materia di ripresa della riscossione dei versamenti relativi all’iva, alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi, a seguito dell’emergenza da COVID-19, per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 a favore di numerosi operatori nazionali (sulla base dell’appartenenza a particolari settori produttivi ovvero della riduzione di fatturato rispetto all’anno 2019, ecc.), stabilendo che:
in alternativa alla possibilità, già prevista, di versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o rateizzazione dell’intero importo sospeso, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari valore, con il versamento della prima rata entro la medesima data (16 settembre 2020),
i soggetti interessati potranno optare per il versamento:
• di un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione entro il 16 settembre 2020 ovvero mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la medesima data (16 settembre 2020);
• del restante 50% delle somme dovute mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importi, con il versamento della prima rata entro il 18 gennaio 2021.
Per quanto concerne il versamento dei contributi IVS ART/COM sospesi, le indicazioni ad oggi disponibili sono quelle fornite dall’INPS, con il Messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020, prima dell’emanazione del Decreto Agosto e, dunque, antecedenti l’introduzione della possibilità di avvalersi dell’ulteriore rateizzazione degli importi dovuti. In quell’occasione, l’Istituto aveva chiarito che coloro che si sono avvalsi della sospensione devono inviare apposita comunicazione all’Istituto nella quale eventualmente richiedere la rateazione.
Nella stessa comunicazione inoltre, veniva espressamente previsto che l’importo minimo di ciascuna rata non potesse essere inferiore a euro 50.
Sul piano fiscale, l’Agenzia delle Entrate, alla data odierna non ha previsto la presentazione di specifica domanda.
Tutto ciò premesso, lo Studio chiede agli Spettabili Clienti come intendano procedere per il versamento delle somme in sospeso a seguito del Covid19, evidenziando i costi aggiuntivi per gli adempimenti necessari;
-Predisposizione domanda sospensione/rateazione IVS INPS costo pratica Euro 25,00
-Versamento in unica rata il 16 settembre 2020 (nessun costo);
-Versamento in massimo quattro rate entro il 16 dicembre 2020 (costo pratica Euro 20,00 per ogni Ente impositore);
-Versamento in numero di rate superiore a 4 con scadenze negli anni 2021 e 2022 gestite dallo Studio (costo aggiuntivo F24 di Euro 5 per ogni Ente impositore)
-Versamento in numero di rate superiore a 4 con scadenze negli anni 2021 e 2022 gestite direttamente dal Cliente e predisposte dallo Studio (costo di Euro 20,00)
Lo Studio, in considerazione del tempo necessario alla predisposizione delle eventuali rateazioni chiede gentilmente di comunicare quanto prima, e comunque entro l’8 settembre 2020, la soluzione di pagamento individuata mediante la compilazione dell’apposito modello in calce.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti e ci è gradita l’occasione per porgere i migliori saluti.

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