Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi Commercialisti Associati

Circolare n. 61/2020 Nuovi codici per la fattura elettronica dal 1° ottobre 2020

Gentili Clienti,

con la presente desideriamo fornirVi l’aggiornamento in merito alle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.6.1).

Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, contenute nel provvedimento del 28.02.2020 n. 99922, poi modificato con Provvedimento del 20.04.2020 n. 166579, potranno essere utilizzate per la predisposizione dei file xml dal 1° ottobre 2020 e il loro utilizzo sarà obbligatorio dal 1° gennaio 2021.

Dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 sarà possibile utilizzare i nuovi codici per fattura elettronica in via facoltativa.

Il Sistema di Interscambio, durante il periodo transitorio, accetterà fatture elettroniche, note di variazione ed autofatture predisposte sia con il nuovo schema che con quello attualmente utilizzato. Dal 1° gennaio, invece, il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente i documenti strutturati con il nuovo tracciato.

Le principali novità della versione 1.6.1 sono l’inserimento di nuovi codici di “Tipo documento”, un maggior dettaglio dei codici “Natura” dell’operazione e nuovi codici “Tipo ritenuta” e “Modalità di pagamento”.

In particolare, i codici relativi al tipo di documento sono passati da sette a 18, con l’introduzione di specifici codici, ad esempio, per le fatture differite (TD24 per beni e servizi o TD25, per triangolazioni interne) e per le cessioni di beni ammortizzabili e per passaggi interni (TD26).

Sono state inoltre aggiunte ulteriori tipologie di autofatture per indicare in modo più preciso il motivo dell’emissione di tale documento.

Per le fatture (non autofatture) per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa va usato il codice TD27, mentre rimarrà il TD20, invece, il codice per l’autofattura per regolarizzazione.

Dovrà essere usato il codice TD16, per integrare le fatture passive in reverse charge interno; non è stato previsto alcun codice per l’autofattura che deve emettere il soggetto passivo Iva che ha acquistato beni o servizi presso un produttore agricolo esonerato, che pertanto, dovrà continuare ad emettere una fattura normale con codice TD01, indicando sé stesso sia come fornitore che come cliente.

Sono stati introdotti, poi, nuovi codici per integrare le fatture degli acquisti di beni UE (TD18) e per l’integrazione o l’autofattura degli acquisti di servizi dall’estero (TD17); infine si useranno i codici TD21 per l’autofattura per splafonamento, TD22 per l’estrazione beni da deposito Iva e TD23 per l’estrazione beni da deposito Iva con versamento dell’Iva.

Tipo documento (versione 1.6.1)
TD01 fattura
TD02 acconto/anticipo su fattura
TD03 acconto/anticipo su parcella
TD04 nota di credito
TD05 nota di debito
TD06 parcella
TD16 integrazione fattura reverse charge interno
TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 autofattura per splafonamento
TD22 estrazione beni da Deposito IVA
TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
TD25 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

 

Relativamente ai codici “Natura Iva”, ad oggi erano presenti i codici da N1 a N7, che codificavano le operazioni escluse, non soggette, non imponibili, esenti, in regime monofase, in reverse charge e con addebito di Iva estera.

Di tali codici, non saranno più utilizzabili i codici N2, N3 e N6, in quanto sostituiti da una serie di sottocodici con maggiori dettagli. Ad esempio, la suddivisione del codice “N6-inversione contabile” nei sottocodici da N6.1 a N6.8 servirà per distinguere le varie casistiche di applicazione del reverse charge individuate in apposite caselle della dichiarazione IVA; è stato istituito inoltre il codice N6.9 che attualmente non ha riscontro in nessun rigo dichiarativo.

Natura IVA (versione 1.6.1)
N1 escluse ex art. 15
N2 non soggette (codice non più valido a partire dal primo gennaio 2021)
N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
N2.2 non soggette – altri casi
N3 non imponibili (codice non più valido a partire dal primo gennaio 2021)
N3.1 non imponibili – esportazioni
N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 esenti
N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) (codice non più valido a partire dal primo gennaio 2021)
N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 inversione contabile – altri casi
N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

 

Quanto al “Tipo Ritenuta”, è stata introdotta la possibilità di inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale, oltre alla ritenuta d’acconto. Sarà perciò possibile inserire più ritenute all’interno dello stesso documento.

Tipo Ritenuta (versione 1.6.1)
RT01 ritenuta persone fisiche
RT02 ritenuta persone giuridiche
RT03 contributo INPS
RT04 contributo ENASARCO
RT05 contributo ENPAM
RT06 altro contributo previdenziale

Relativamente alle “Modalità di pagamento” è stato introdotto il nuovo codice MP23 relativamente al “PagoPA”.

Con il nuovo tracciato diventerà, inoltre, facoltativa la compilazione del campo “Importo” relativo al bollo. Nel caso in cui sia previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo, pertanto, rimarrà obbligatoria la valorizzazione del campo “Dati bollo”, ma diventerà facoltativa l’indicazione del relativo importo.

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