Circolare n. 61/2020 Nuovi codici per la fattura elettronica dal 1° ottobre 2020
Gentili Clienti,
con la presente desideriamo fornirVi l’aggiornamento in merito alle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.6.1).
Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, contenute nel provvedimento del 28.02.2020 n. 99922, poi modificato con Provvedimento del 20.04.2020 n. 166579, potranno essere utilizzate per la predisposizione dei file xml dal 1° ottobre 2020 e il loro utilizzo sarà obbligatorio dal 1° gennaio 2021.
Dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 sarà possibile utilizzare i nuovi codici per fattura elettronica in via facoltativa.
Il Sistema di Interscambio, durante il periodo transitorio, accetterà fatture elettroniche, note di variazione ed autofatture predisposte sia con il nuovo schema che con quello attualmente utilizzato. Dal 1° gennaio, invece, il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente i documenti strutturati con il nuovo tracciato.
Le principali novità della versione 1.6.1 sono l’inserimento di nuovi codici di “Tipo documento”, un maggior dettaglio dei codici “Natura” dell’operazione e nuovi codici “Tipo ritenuta” e “Modalità di pagamento”.
In particolare, i codici relativi al tipo di documento sono passati da sette a 18, con l’introduzione di specifici codici, ad esempio, per le fatture differite (TD24 per beni e servizi o TD25, per triangolazioni interne) e per le cessioni di beni ammortizzabili e per passaggi interni (TD26).
Sono state inoltre aggiunte ulteriori tipologie di autofatture per indicare in modo più preciso il motivo dell’emissione di tale documento.
Per le fatture (non autofatture) per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa va usato il codice TD27, mentre rimarrà il TD20, invece, il codice per l’autofattura per regolarizzazione.
Dovrà essere usato il codice TD16, per integrare le fatture passive in reverse charge interno; non è stato previsto alcun codice per l’autofattura che deve emettere il soggetto passivo Iva che ha acquistato beni o servizi presso un produttore agricolo esonerato, che pertanto, dovrà continuare ad emettere una fattura normale con codice TD01, indicando sé stesso sia come fornitore che come cliente.
Sono stati introdotti, poi, nuovi codici per integrare le fatture degli acquisti di beni UE (TD18) e per l’integrazione o l’autofattura degli acquisti di servizi dall’estero (TD17); infine si useranno i codici TD21 per l’autofattura per splafonamento, TD22 per l’estrazione beni da deposito Iva e TD23 per l’estrazione beni da deposito Iva con versamento dell’Iva.
Tipo documento (versione 1.6.1) | |
TD01 | fattura |
TD02 | acconto/anticipo su fattura |
TD03 | acconto/anticipo su parcella |
TD04 | nota di credito |
TD05 | nota di debito |
TD06 | parcella |
TD16 | integrazione fattura reverse charge interno |
TD17 | integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero |
TD18 | integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
TD19 | integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 |
TD20 | autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) |
TD21 | autofattura per splafonamento |
TD22 | estrazione beni da Deposito IVA |
TD23 | estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA |
TD24 | fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) |
TD25 | fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) |
TD26 | cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) |
TD27 | fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
Relativamente ai codici “Natura Iva”, ad oggi erano presenti i codici da N1 a N7, che codificavano le operazioni escluse, non soggette, non imponibili, esenti, in regime monofase, in reverse charge e con addebito di Iva estera.
Di tali codici, non saranno più utilizzabili i codici N2, N3 e N6, in quanto sostituiti da una serie di sottocodici con maggiori dettagli. Ad esempio, la suddivisione del codice “N6-inversione contabile” nei sottocodici da N6.1 a N6.8 servirà per distinguere le varie casistiche di applicazione del reverse charge individuate in apposite caselle della dichiarazione IVA; è stato istituito inoltre il codice N6.9 che attualmente non ha riscontro in nessun rigo dichiarativo.
Natura IVA (versione 1.6.1) | |
N1 | escluse ex art. 15 |
N2 | non soggette (codice non più valido a partire dal primo gennaio 2021) |
N2.1 | non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 |
N2.2 | non soggette – altri casi |
N3 | non imponibili (codice non più valido a partire dal primo gennaio 2021) |
N3.1 | non imponibili – esportazioni |
N3.2 | non imponibili – cessioni intracomunitarie |
N3.3 | non imponibili – cessioni verso San Marino |
N3.4 | non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
N3.5 | non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento |
N3.6 | non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
N4 | esenti |
N5 | regime del margine / IVA non esposta in fattura |
N6 | inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) (codice non più valido a partire dal primo gennaio 2021) |
N6.1 | inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero |
N6.2 | inversione contabile – cessione di oro e argento puro |
N6.3 | inversione contabile – subappalto nel settore edile |
N6.4 | inversione contabile – cessione di fabbricati |
N6.5 | inversione contabile – cessione di telefoni cellulari |
N6.6 | inversione contabile – cessione di prodotti elettronici |
N6.7 | inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi |
N6.8 | inversione contabile – operazioni settore energetico |
N6.9 | inversione contabile – altri casi |
N7 | IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72) |
Quanto al “Tipo Ritenuta”, è stata introdotta la possibilità di inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale, oltre alla ritenuta d’acconto. Sarà perciò possibile inserire più ritenute all’interno dello stesso documento.
Tipo Ritenuta (versione 1.6.1) | |
RT01 | ritenuta persone fisiche |
RT02 | ritenuta persone giuridiche |
RT03 | contributo INPS |
RT04 | contributo ENASARCO |
RT05 | contributo ENPAM |
RT06 | altro contributo previdenziale |
Relativamente alle “Modalità di pagamento” è stato introdotto il nuovo codice MP23 relativamente al “PagoPA”.
Con il nuovo tracciato diventerà, inoltre, facoltativa la compilazione del campo “Importo” relativo al bollo. Nel caso in cui sia previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo, pertanto, rimarrà obbligatoria la valorizzazione del campo “Dati bollo”, ma diventerà facoltativa l’indicazione del relativo importo.