Circolare n. 65/2020 La sospensione delle cartelle di pagamento
Gentile Cliente,
desideriamo informarLa che, con il DL 20.10.2020 n. 129 (c.d. “decreto Riscossione”), entrato in vigore il 21.10.2020, sono state emanate alcune misure in materia di riscossione esattoriale, che riguardano principalmente l’ulteriore sospensione dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali nonché la proroga dei relativi termini di decadenza e di prescrizione.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha diramato in data 21 ottobre 2020 apposite F.A.Q. sul tema.
VERSAMENTI DERIVANTI DA CARTELLE DI PAGAMENTO
L’articolo 1 del DL n. 129/2020 ha differito al 31 dicembre 2020 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. In precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio dall’art. 68 del DL n. 18/2020 “Decreto Cura Italia”, successivamente slittato al 31 agosto dall’art. 154, lettera a) del DL n. 34/2020 “Decreto Rilancio” e, infine, prorogato al 15 ottobre dall’art. 99 del DL n. 104/2020 “Decreto Agosto”.
Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020.
Come già previsto originariamente, i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, e quindi entro il 31 gennaio 2021.
Quanto dovuto non dovrà necessariamente essere pagato in un’unica soluzione, ma potrà essere richiesta una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 31 gennaio 2021.
Le istanze di rateizzazione verranno trattate anche nel periodo di sospensione e verranno inviati al contribuente i relativi riscontri.
DILAZIONI DEI RUOLI
Nel caso in cui vi sia un piano di rateizzazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020, o lo stesso venga richiesto entro il 31 dicembre 2020, il contribuente potrà comunque beneficiare del maggior periodo di decadenza (introdotto dal “Decreto Rilancio” e i cui effetti sono stati successivamente prorogati dal “Decreto Agosto” e dal DL n. 129/2020), stabilito nel mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque ordinariamente previste.
Il numero di dieci rate non pagate che concorrono alla decadenza deve intendersi come numero di rate complessivamente non pagate nel periodo di rateazione (e non invece nel periodo di sospensione dei pagamenti).
Le rate con scadenza successiva al 31 dicembre dovranno essere versate nel rispetto delle date riportate sui bollettini/moduli di pagamento allegati al provvedimento di accoglimento.
ROTTAMAZIONE DEI RUOLI E “SALDO E STRALCIO”
Il DL n. 129/2020 non ha modificato la data di pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” che rimane pertanto fissata al 10 dicembre 2020 come previsto dal DL n. 34/2020 “Decreto Rilancio”, senza l’applicazione di interessi e senza perdere i benefici delle Definizioni agevolate.
Il “Decreto Rilancio” prevede che la scadenza del 10 dicembre 2020 non ammetta alcun ritardo. Quindi è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate della ”Rottamazione-ter” e/o del ”Saldo e stralcio”, effettuato dopo il 10 dicembre 2020, sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative, non essendo ammesso il termine di tolleranza del pagamento entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza.
MISURE CAUTELARI E PIGNORAMENTI
Fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati.
Pertanto, il datore di lavoro, dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio e fino al 31 dicembre 2020, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 2 gennaio 2021.
Dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, inoltre, le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione sono sospese e pertanto, fino a quest’ultima data, l’Agenzia delle entrate-Riscossione non procederà all’iscrizione di fermi amministrativi sui veicoli o alle iscrizioni di ipoteche o a procedure esecutive (es. pignoramento).
Solo dopo il 31 dicembre, a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, l’Agenzia potrà richiedere l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo o l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile.
Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto, è possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e pagare la prima rata per ottenere il consenso alla sospensione del fermo amministrativo.
BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Per effetto dell’art. 48-bis del DPR 602/73, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso.
In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento fino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.
Tale procedura risulta sospesa fino al 31.12.2020.
TERMINI DI NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
Normalmente, la cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica va notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, quarto anno se si tratta invece di controllo formale.
Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 129/2020, durante il periodo di sospensione, sono prorogati di dodici mesi i termini di decadenza e prescrizione per cui in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017):
- il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica scade il 31.12.2022 (e non il 31.12.2021);
- il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da controllo formale scade il 31.12.2023 (e non il 31.12.2022).
Le modifiche introdotte dal D.L. 129/2020 non riguardano i termini processuali, pertanto il termine per il ricorso contro la cartella di pagamento continua ad essere di 60 giorni dalla data di notifica dell’atto.