Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi Commercialisti Associati

Circolare n. 66/2020 Il Decreto Ristori

Gentile Cliente, 

desideriamo informarLa che il 27 ottobre 2020, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all’epidemia da COVID-19. Il Decreto Legge 28/10/2020 n. 137 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 29 ottobre 2020.

Di seguito le principali misure introdotte.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA

Contributi a fondo perduto

Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

La platea dei beneficiari includerà tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 e svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1 al Decreto ed elencati in calce alla presente circolare.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui sopra, ai soggetti con codici Ateco riportati nell’Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1°gennaio 2019.

Potranno accedere al contributo anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro (con un ristoro pari al 10 per cento del calo del fatturato).

Potranno presentare la domanda anche le attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi, mentre è prevista l’erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza.

Per chi ha ricevuto il contributo in precedenza, l’importo del nuovo contributo verrà parametrato ad una percentuale di quello corrisposto in precedenza e varierà dal 100 per cento al 400 per cento di quanto già percepito, in funzione del settore di attività dell’esercizio, come individuato in base al codice Ateco nell’allegato 1 al Decreto.

Ad esempio, per i codici Ateco 55.10.00 (Alberghi), 55.20.30 (Rifugi di montagna), 55.20.51 (Affittacamere e bed & Breakfast), 56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie), 56.30.00 (Bar senza cucina) il contributo sarà pari al 150% del contributo ricevuto; per i codici Ateco 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione), 59.14.00 (Attività di proiezione cinematografica), 93.13.00 (Gestione di palestre) il contributo sarà pari al 200%; per il codice 93.29.10 (Discoteche, sale da ballo, night-club e simili) il contributo sarà pari al 400%.

In ogni caso l’importo del contributo erogabile non può essere superiore a 150.000 euro.

Credito d’imposta sugli affitti

Il credito d’imposta sugli affitti viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per le imprese operanti con i codici Ateco indicati nell’Allegato al Decreto, e allargato anche alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro.

Il credito spetta nell’ipotesi che si sia verificato un calo del fatturato del 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.

Cancellazione della seconda rata IMU

Per l’anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell’IMU relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le attività indicate nell’allegato al Decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Proroga del termine di presentazione del modello 770

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770, relativa all’anno di imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020.

Sostegno allo sport dilettantistico

Per far fronte alle difficoltà delle associazioni e società sportive dilettantistiche viene istituito un apposito Fondo le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport.

Il Fondo viene finanziato per 50 milioni di euro per il 2020 per l’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività, tenendo conto del servizio di interesse generale che queste associazioni svolgono, soprattutto per le comunità locali e i giovani.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Proroga della cassa integrazione

Vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

È prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato: la Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

Viene riconosciuto un esonero per quattro settimane dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 4 mesi, ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID e che non hanno richiesto trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga.

L’esonero è fruibile entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno.

Sospensioni dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali

Per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, e individuati nell’Allegato 1 al Decreto Ristori, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

I pagamenti di tali contributi previdenziali sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzione e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Reddito di emergenza

A tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio, verranno erogate due mensilità del Reddito di emergenza.

Indennità da 800 euro per i lavoratori del settore sportivo

È riconosciuta un’ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

L’importo è aumentato da 600 a 800 euro.

Nuove indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

Il decreto “Ristori” contempla nuove indennità per alcune categorie di lavoratori più colpite dalle misure restrittive disposte dal DPCM 24 ottobre 2020. Si tratta di rinnovi delle indennità già riconosciute dal DL 104/2020 (c.d. DL “Agosto”).

La categoria di beneficiari è rappresentata dai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori appartenenti a settori diversi, lavoratori intermittenti, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo così come già individuati dall’art. 9 del citato DL “Agosto”.

A loro è nuovamente erogata una tantum dall’INPS la medesima indennità, pari a 1.000 euro.

Fondi di sostegno per alcuni dei settori più colpiti

È stanziato complessivamente 1 miliardo per il sostegno nei confronti di alcuni settori colpiti:

  • 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator;
  • 100 milioni per editoria, fiere e congressi;
  • 100 milioni di euro per il sostegno al settore alberghiero e termale;
  • 400 milioni di euro per il sostegno all’export e alle fiere internazionali.

SALUTE E SICUREZZA

È previsto un insieme di interventi per rafforzare ulteriormente la risposta sanitaria del nostro Paese nei confronti dell’emergenza Coronavirus. Tra questi:

  • lo stanziamento dei fondi necessari per la somministrazione di 2 milioni di tamponi rapidi presso i medici di famiglia;
  • l’istituzione presso il Ministero della salute del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di contact tracing.

GIUSTIZIA

Il decreto prevede anche specifiche misure per il settore giustizia. Tra l’altro, si introducono disposizioni:

  • per l’utilizzo di collegamenti da remoto per l’espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e, in ambito sia civile che penale, alle udienze;
  • per la semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze.

In tema di esecuzioni immobiliari, è prorogata al 31 dicembre 2020 la sospensione in tutto il territorio nazionale di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, che abbia a oggetto l’abitazione principale del debitore, disponendo al contempo l’inefficacia di ogni pignoramento di tale specie, effettuato a partire dal 25 ottobre.

DL137-2020 (DL Ristori e allegati)

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