Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi Commercialisti Associati

Circolare n. 67/2020 (cd. Decreto Ristori bis)

Gentile Cliente,

desideriamo informarLa che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare le conseguenze dell’epidemia da COVID-19. E’ il Decreto Legge del 9 novembre 2020 n. 149, e in vigore dal giorno stesso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta nella giornata di ieri 9 novembre.

Il testo interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso.

All’aggravarsi dell’emergenza sanitaria e al corrispondente aggiornamento delle misure di contenimento declinate dal Dpcm del 3 novembre, seguono quindi nuove misure in favore degli operatori economici interessati dalle ulteriori restrizioni.

Di seguito le principali misure introdotte in relazione al sostegno alle imprese e all’economia.

Contributi a fondo perduto

Per il contributo a fondo perduto si registrano, rispetto al precedente decreto, alcune importanti novità, dettate proprio dall’esigenza di parametrare l’entità del ristoro economico all’ampiezza delle nuove disposizioni restrittive. Il nuovo contributo a fondo perduto viene congegnato, infatti, corrispondentemente ai diversi scenari e livelli di rischio contemplati dal suddetto Dpcm (cosiddette zone gialle, arancioni e rosse).

In tale contesto la prima novità riguarda l’allargamento del novero delle attività che potranno beneficiare del contributo su tutto il territorio nazionale: l’allegato 1 del nuovo decreto, infatti, viene arricchito di ulteriori 20 codici Ateco e dei relativi coefficienti settoriali da utilizzare per il calcolo dell’ammontare cui si ha diritto.

Il secondo intervento viene previsto a favore delle attività identificate dai codici Ateco 561030 (gelaterie e pasticcerie), 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti), 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 551000 (alberghi) – già ricomprese nell’allegato 1 – che potranno beneficiare di una maggiorazione di 50 punti percentuali sul coefficiente settoriale nel caso in cui abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone arancioni o rosse.

La terza innovazione afferisce all’individuazione di un ulteriore elenco di attività – contenuto nell’allegato 2 del decreto Ristori bis – che potranno accedere al fondo perduto esclusivamente a condizione che siano ubicate in una zona rossa.

Evidentemente, in questi ultimi due casi il diritto rispettivamente alla maggiorazione e alla percezione del contributo potrebbe maturare anche in un momento successivo a quello di pubblicazione del decreto, considerando che proprio il Dpcm del 3 novembre assegna al ministro della Salute il compito di individuare le aree che di volta in volta dovranno essere qualificate come zone arancioni o rosse.

Una quarta novità riguarda le attività che hanno sede operativa nei centri commerciali – chiusi nei giorni festivi e prefestivi con le modalità individuate dalla lettera ff) dell’articolo 1 del Dpcm del 3 novembre 2020 – e gli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre: tali soggetti avranno diritto a percepire, nell’anno 2021, un fondo perduto quantificato nel 30% del contributo calcolato secondo i criteri del decreto Rilancio (ed eventualmente rivalutato applicando il relativo coefficiente settoriale nel caso in cui l’attività sia compresa tra quelle inserite nell’allegato 1 del decreto Ristori bis).

Credito d’imposta sugli affitti

Viene prevista l’estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del credito d’imposta locazioni alle imprese che operano nelle zone rosse e che svolgono un’attività per la quale è previsto il riconoscimento del contributo a fondo perduto (codici Ateco dell’Allegato 2, nonché ai codici ateco specificamente elencati dall’art. 4 del Decreto Ristori bis).

Cancellazione della seconda rata IMU

Alle imprese che rientrano tra i beneficiari del nuovo contributo a fondo perduto e che operano nelle zone rosse è riconosciuta la cancellazione della seconda rata Imu, a condizione che i proprietari degli immobili siano anche gestori delle attività.

Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti ISA

I soggetti Isa con codici Ateco indicati dagli Allegati 1 e 2 del decreto Ristori bis, interessati alle nuove limitazioni che operano nelle zone rosse possono beneficiare della proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda rata dell’acconto Ires, Irpef e Irap, indipendentemente dall’intervenuta riduzione del fatturato.

Sospensione dei versamenti tributari

Il decreto Ristori – bis, all’articolo 7, dispone una sospensione dei versamenti tributari a favore dei soggetti particolarmente danneggiati dagli effetti del Covid-19.

È infatti stabilito che:

  • per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese a norma dell’articolo 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e degli altri eventi);
  • per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse), individuate con le ordinanze del ministro della Salute adottate a norma degli articoli 2 e 3 del Dpcm del 3 novembre 2020;
  • per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al decreto, o esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse) individuate con le ordinanze del ministro della Salute adottate a norma dell’articolo 3 del Dpcm del 3 novembre 2020,

sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

  1. a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 “ritenuta sui redditi di lavoro dipendente” e 24 “ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” del Dpr 600/73 e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  2. b) ai versamenti dell’Iva.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o a rate fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Per chi ne ha diritto, la sospensione è senza condizioni, a prescindere cioè dal calo del fatturato o dei corrispettivi.

Sospensioni dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali

L’art. 11 del Decreto Ristori bis prevede che la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all’articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 al decreto Ristori bis. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

Si ricorda che l’art. 13 del DL 137/2020 dispone che per i datori di lavoro privati che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 dello stesso decreto, e che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

E’ altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 del decreto Ristori bis.

DL 9-11-2020 n.149

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