Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi Commercialisti Associati

Circolare n. 7/2020 Il punto su “definizioni agevolate” e cartelle di pagamento

Gentili Clienti,

desideriamo con la presente fare il punto, ad oggi, in merito

  • alla conferma dei termini di pagamento relativamente alle “definizioni agevolate”;
  • alle novità relative alle cartelle di pagamento introdotte dai recenti decreti Ristori, Riscossione e Riscossione-bis, modificando in taluni casi quanto previsto in precedenza dal Decreto Rilancio DL 34/2020;

fornendo gli aggiornamenti intervenuti successivamente alla nostra Circolare n. 65/2020.

Definizione agevolata

Il Decreto Ristori DL 137/2020 ha differito al 1° marzo 2021 il termine “ultimo” per il pagamento delle rate 2020 della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020).

In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021.

Il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza non prevede i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018, per cui le somme vanno versate tassativamente entro la data del 1° marzo 2021.

Si ricorda inoltre che il 1° marzo 2021 è in scadenza anche la prima rata del 2021 che andrà versata unitamente alle rate 2020 sospese.

Cartelle di pagamento

Con il Decreto Legge 30.1.2021 n. 7 (c.d. decreto “Riscossione-bis”), entrato in vigore il 31.1.2021, sono state emanate alcune misure in materia di riscossione esattoriale, che riguardano principalmente la sospensione dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali, nonché la proroga dei termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi.

In sostanza, vengono prorogati di un ulteriore mese i termini di pagamento e le sospensioni già prorogati dal precedente DL 15.1.2021 n. 3 (c.d. decreto “Riscossione”).

Le modifiche introdotte non riguardano i termini processuali, pertanto il termine per il ricorso contro la cartella di pagamento o altro atto impositivo eventualmente notificato continua ad essere di 60 giorni dalla data di notifica dell’atto.

Versamenti derivanti da cartelle di pagamento

I pagamenti delle cartelle sono rimasti sospesi a causa dell’emergenza da Covid-19 a seguito di diversi provvedimenti normativi che hanno ampliato progressivamente l’intervallo di tempo all’interno del quale per le rate in scadenza poteva essere sospeso il pagamento; sulla base di quanto previsto dall’ultimo decreto DL 7/2021, i pagamenti delle rate i cui termini scadono dall’8.3.2020 al 28.2.2021 devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 31.3.2021. Prima del DL 7/2021, il termine finale del periodo di sospensione era il 31.1.2021 e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 28.2.2021.

Per le cartelle in scadenza durante il periodo di sospensione, per le quali non fosse già stato richiesto un piano di rateizzazione prima della scadenza, è possibile comunque richiedere una rateizzazione presentando la domanda entro il 31 marzo 2021.

Dilazione dei ruoli

Nel caso in cui vi sia un piano di rateizzazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020, o lo stesso venga richiesto entro il 31 dicembre 2021, il contribuente potrà comunque beneficiare del maggior periodo di decadenza, stabilito nel mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque ordinariamente previste.

Il numero di dieci rate non pagate che concorrono alla decadenza deve intendersi come numero di rate complessivamente non pagate nel periodo di rateazione (e non invece nel periodo di sospensione dei pagamenti).

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

E’ prevista la sospensione fino al 28 febbraio 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione, nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020) e fino al 31 dicembre 2020 e dall’entrata in vigore del D.L. 3/2021 e fino al 28 febbraio 2021, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Fino al 28 febbraio 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° marzo 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

In uguale maniera non vengono adottate misure cautelari, come ad esempio ipoteche e fermi delle auto, nemmeno se fosse già stato notificato il relativo preavviso.

Se il contribuente ha interesse a far sbloccare un fermo dell’auto già adottato, può, dopo aver pa­gato la prima rata del piano di dilazione, presentare apposita istanza ai fini della sospensione del fermo che verrà esaminata anche durante il periodo di sospensione.

Del pari, è possibile, durante il periodo di sospensione, pagare l’intero debito per ottenere la cancellazione del fermo.

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00

Risulta confermata la sospensione dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. Se a seguito di tali verifiche, infatti, il creditore della Pubblica Amministrazione, o della società a prevalente partecipazione pubblica, risulta moroso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossioni, l’ente pubblico normalmente deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/5/2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del soggetto moroso.

Rimangono validi i pignoramenti già eseguiti a seguito della procedura di blocco eventualmente disposti dall’1.1.2021 al 15.1.2021.

Termini di notifica della cartella di pagamento

La cartella di pagamento, a seconda delle fattispecie, deve essere notificata entro termini di prescrizione o di decadenza.

La cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica, ad esempio, va notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, quarto anno se si tratta invece di controllo formale.

Non viene modificata dai recenti decreti la disposizione secondo cui tutti i termini di notifica delle cartelle di pagamento scaduti nel corso del 2020 sono prorogati di 2 anni.

A titolo esemplificativo, le attività di liquidazione automatica (derivanti, ad esempio, da imposte dichiarate ma non versate), inerenti all’anno 2016 (dichiarazione presentata nel 2017), scadute il 31.12.2020, continuano a decadere al 31.12.2022.

Invece, per effetto delle modifiche apportate dal DL 30.1.2021 n. 7, gli avvisi bonari verranno emessi dall’1.3.2021 al 28.2.2022, e, in conseguenza di ciò i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento sono prorogati di quattordici mesi; quindi:

  • in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica scade non il 31.12.2021 ma il 28.2.2023;
  • in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017) e nel 2017 (anno d’imposta 2016), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da controllo formale scade, rispettivamente, il 29.2.2024 (e non il 31.12.2022) e il 28.2.2023 (e non il 31.12.2021).

Nuove rateizzazioni per contribuenti con piani di rateizzazione decaduti a fine 2019

Entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione, conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

Per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, viene elevata da 60 mila a 100 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione.

Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Inoltre, per tutti i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di rateizzazione viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

Infine, per i contribuenti decaduti dai benefici della prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, è prevista la possibilità di chiedere la rateizzazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

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