Stampa libri contabili e assolvimento imposta di bollo
Gentili clienti,
Vi ricordiamo con la presente che il termine per la stampa dei registri contabili obbligatori è stabilito entro tre mesi successivi al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Per il 2019, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, il termine scade quindi al 10 marzo 2021, in virtù della proroga concessa dal DL 157/2020 che ha spostato appunto il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi al 10 dicembre 2020.
Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente in modalità cartacea o in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).
A seguito delle novità introdotte dal D.L. 34/2019 è stato modificato l’obbligo di stampa dei libri contabili per i soggetti che hanno scelto la modalità cartacea.
Più precisamente, affinché i registri contabili dell’esercizio 2019 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolari, non è più necessario che essi siano fisicamente stampati su carta ma è sufficiente che essi siano disponibili e pronti alla stampa: il contenuto dei libri contabili deve essere disponibile su sistemi digitali che consentano l’immediata stampa cartacea qualora ciò dovesse essere necessario (ad esempio, nel caso di richiesta da parte di organi verificatori).
Questa opportunità, già prevista per i registri Iva, è stata ora estesa anche agli altri registri contabili, e tecnicamente anche al registro dei beni ammortizzabili, tuttavia con particolare riferimento a esso si rammenta che lo stesso deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall’articolo 16, D.P.R. 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2019, entro il 10 dicembre 2020.
In relazione alla tenuta del libro giornale e degli inventari, è dovuto anche l’assolvimento dell’imposta di bollo, non più prescritta invece per i libri tenuti ai fini IVA.
Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sono diversamente disciplinate in funzione del fatto che la contabilità sia tenuta in modalità cartacea, ovvero su supporto informatico.
Per i registri e libri tenuti su supporto cartaceo, l’imposta è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16,00 euro per le società che versano la tassa di concessione governativa in misura forfettaria e di Euro 32,00 euro per tutti gli altri soggetti.
In tal caso l’imposta può essere assolta con due diverse modalità:
– attraverso il pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia apposito contrassegno (marche da bollo);
– mediante pagamento tramite modello F23.
L’imposta va comunque versata prima dell’utilizzo del libro o di ciascun blocco di 100 pagine.
La possibilità di assolvere l’imposta mediante apposizione dell’apposito contrassegno resta valida solo nel caso di stampa fisica dei libri contabili, mentre nel caso si opti per una stampa “virtuale” dei libri contabili, in formato PDF, si può versare l’imposta di bollo in funzione del numero di pagine (generate al momento della stampa in PDF), utilizzando per il pagamento il modello F23, indicando il codice ufficio, che è quello di riferimento del comune della sede legale della società (per la provincia di Belluno il codice è T5H), il codice tributo (458T), l’anno (quello dell’annualità da stampare) e l’importo.
Per i soggetti che hanno invece optato per la tenuta della contabilità con sistemi informatici optando però per una conservazione sostitutiva mediante apposizione, ove richiesto, della marcatura temporale e della firma digitale, il processo di conservazione sostitutiva deve comunque essere effettuato nel termine di tre mesi dalla presentazione del Modello Redditi.
In ipotesi di tenuta e conservazione digitale della contabilità, l’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 prevede che l’imposta sia assolta in un’unica soluzione e in via esclusivamente telematica entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, mediante modello F24 online. L’imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, nella medesima misura indicata per la contabilità analogica.