Circolare n. 11/2021 – Decreto Sostegni
Gentile Cliente,
desideriamo informarLa in merito alle principali novità introdotte dal Decreto Sostegni, approvato venerdì 19 marzo dal Consiglio dei Ministri, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale al momento di invio della presente Circolare.
Gli interventi previsti si articolano in 5 ambiti principali:
- sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore;
- lavoro e contrasto alla povertà;
- salute e sicurezza;
- sostegno agli enti territoriali;
- ulteriori interventi settoriali.
Di seguito una sintesi di alcune novità introdotte, in particolare relativamente al sostegno alle imprese.
Contributo a fondo perduto
Si prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore e a coloro che producono reddito agrario, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019 (ovvero del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto).
Il contribuito è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 dovrebbero rilevare i mesi successivi all’attivazione), così determinata:
- 60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) non sono superiori a 100.000 euro,
- 50% se i ricavi e compensi 2019 (ovvero del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,
- 40% se i ricavi e compensi 2019 (ovvero del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,
- 30% se i ricavi e compensi 2019 (ovvero del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,
- 20% se i ricavi o compensi 2019 (ovvero del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
È comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo è pari a 150.000 euro.
Il contributo verrà accreditato in conto corrente salvo che il contribuente non abbia optato per il riconoscimento dello stesso, nella sua totalità, in forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24.
Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica (ad oggi non ancora disponibile).
Registri IVA precompilati
Viene differito al 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i registri Iva precompilati e le liquidazioni periodiche Iva precompilate. Le bozze della dichiarazione annuale Iva saranno messe a disposizione a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022.
Contributi per le attività con sede in centri commerciali – abrogazione
Vengono abrogate le previsioni dell’articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, D.L. 137/2020, che prevedevano, nell’anno 2021, un contributo a favore degli operatori con sede operativa nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.
Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici
Viene istituito un Fondo, destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per la concessione di contributi a favore dei soggetti che esercitano attività d’impresa nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Sarà un decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Sostegni a ripartire le risorse del fondo tra le regioni e le province sulla base delle presenze turistiche registrate nell’anno 2019 nei comuni appartenenti ai comprensori sciistici.
Le Regioni, entro i successivi 30 giorni dall’emanazione del decreto, provvederanno ad assegnare le risorse loro ripartite ai suddetti comuni anche per l’erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, nonché ai maestri di sci e alle scuole di sci.
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente dalla riscossione
Viene esteso al 30 aprile il periodo di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio).
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021).
Rottamazione ter e saldo e stralcio
Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il 31.07.2021.
Le rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 possono essere versate entro il 30.11.2021.
Sono riconosciuti i c.d. “5 giorni di tolleranza”.
Annullamento dei carichi
Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino alla data dell’annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.
Definizione avvisi bonari non spediti
Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la definizione delle somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31.12.2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018). La definizione non si estenderà invece ai controlli formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973.
Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del volume d’affari superiore al 30% (o dell’ammontare dei ricavi/compensi, se non è prevista la presentazione della dichiarazione Iva).
Sarà l’Agenzia delle entrate ad inviare la proposta di definizione, se sussistono i requisiti previsti.
In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze la definizione non produce effetti.
Certificazioni uniche e conservazione fatture elettroniche
Come già annunciato con apposito comunicato stampa, il termine di trasmissione della Certificazione Unica 2021 è stato differito al 31.03.2021.
Le fatture elettroniche 2019 potranno essere portate in conservazione entro il 10.06.2021.
Riduzione canone Rai
Per l’anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, il canone di abbonamento è ridotto del 30%. È riconosciuto un credito d’imposta per coloro che hanno già effettuato il pagamento.
Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport
Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis D.L. 137/2020, è riconosciuta un’indennità di 2.400 euro. Un’indennità (nella stessa misura) è riconosciuta al ricorrere di ulteriori fattispecie dettagliatamente indicate dalla norma.
È riconosciuta un’indennità ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, anche presso le Asd e le Ssd, in misura variabile in funzione dei compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019.
Aiuti di Stato
Il limite di 800.000 euro previsto dall’articolo 54 D.L. 34/2020 è stato portato a 1,8 milioni di euro.
La richiamata disposizione normativa prevede un regime-quadro per l’adozione di misure di aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19 da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali e Camere di Commercio: in considerazione delle varie modifiche introdotte a livello europeo è stata dunque adeguata anche la normativa nazionale.
È stato aumentato anche l’importo massimo degli aiuti nel settore della pesca e dell’acquacultura, nonché nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale approfondimento, riservandosi di fornire ulteriori aggiornamenti non appena verranno emessi i provvedimenti attuativi sopra richiamati.