Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi Commercialisti Associati

Circolare n. 14/2021 Obbligo di pubblicazione di aiuti e contributi pubblici entro il 30 giugno

Gentile Cliente,
desideriamo ricordarLe che l’art. 1 commi da 125 a 129 della Legge 4.8.2017 n. 124, come modificato dal D. Lgs. 34/2019, prevede un obbligo di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.
Ambito soggettivo di applicazione e termini di pubblicazione
I destinatari degli obblighi possono essere classificati in tre categorie:
• Enti non commerciali (Associazioni di protezione ambientale, Associazioni di consumatori, Associazioni, ONLUS e fondazioni)
Gli enti non commerciali sono tenuti a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni, nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, “entro il 30 giugno di ogni anno”. (art. 1 comma 125)
• Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri
Le cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, alle stesse effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni, nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, “entro il 30 giugno di ogni anno” (art. 1 comma 125).
Inoltre, le stesse cooperative sociali, sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale (art. 1 comma 125 sexies).
• Imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese
I soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato (ove esistente).
In tal caso, il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione dei bilanci annuali.
• Soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata o non tenuti alla redazione della nota integrativa
I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis codice civile, e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all’obbligo (in analogia a quanto previsto per gli enti non commerciali) mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, “entro il 30 giugno di ogni anno”.
L’obbligo è previsto a prescindere dal regime contabile adottato e, quindi, dalle dimensioni dell’impresa.
Sono esclusi i liberi professionisti.
Ambito oggettivo di applicazione
Gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non commerciali che per le imprese) “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carat¬te¬re generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.
Sono invece esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un re¬gime generale (agevo¬lazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che sod¬disfano determinate condizioni). La disciplina in esame si concentra, dunque, sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del Terzo settore o a una specifica impresa.
Gli obblighi di trasparenza non si applicano, poi, alle attribuzioni che costituiscono un cor¬rispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che so¬no dovute a titolo di risarcimento.
Agevolazioni concesse a seguito della diffusione del Coronavirus
Le misure di sostegno all’economia concesse dal Governo in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus non sembrano dover essere oggetto dell’informativa in esame, trattandosi di aiuti aventi carattere generale.
Tali benefici sono concessi, infatti, a tutti i soggetti che posseggono determinati requisiti, definiti dalla legge istitutiva. In tali ipotesi, non si instaura, quindi, un rapporto “particolare” tra ente pubblico e soggetto beneficiario.
Erogazioni indicate nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione, a condizione che venga dichiarata l’esistenza degli aiuti (oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato) nella nota integrativa del bilancio oppure, per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
Provenienza delle erogazioni
Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti di natura pubblica tra i quali, ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 80/1998, Istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative, Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, Istituzioni universitarie, Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, Enti pubblici economici e ordini professionali, nonché dai soggetti di cui all’art. 2-bis D. Lgs. 33/2013, quali Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da Pubbliche Amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da Pubbliche Amministrazioni.
Modalità di rendicontazione e limite di valore che esclude la pubblicazione
Gli obblighi di informativa (sia a carico degli enti non commerciali che a carico delle imprese) riguardano gli importi “effettivamente erogati”.
Ai fini della rendicontazione, occorre, quindi, applicare il criterio di cassa, mentre non assume rilievo l’anno di competenza a cui le somme si riferiscono.
Gli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche non si applicano ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato. Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il limite di 10.000,00 euro dovrebbe essere riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Conseguentemente, l’obbligo informativo sussisterebbe laddove il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a 10.000,00 euro, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore a 10.000,00 euro.
Informazioni da pubblicare
Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, come indicato anche dalla Circolare n. 2/2019 del Ministero del Lavoro, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (in particolare se l’informativa è fornita su portali digitali riconducibili a soggetti terzi);
b) denominazione del soggetto erogante;
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d) data di incasso;
e) breve descrizione della causale dell’attribuzione.
Regime sanzionatorio
A partire dall’1.1.2020, l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

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