Circolare n. 6/2022 Novità del Decreto Sostegni-ter
Gentile Cliente,
il 27 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni ter), di cui di seguito esaminiamo le principali novità fiscali.
Misure di sostegno per le attività chiuse
L’articolo 1 del Decreto-legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni ter), prevede delle ulteriori misure di sostegno per le attività chiuse o sospese fino al 31 gennaio 2022 per effetto della pandemia. Tra le novità, oltre al rifinanziamento del Fondo, vengono previste delle sospensioni per taluni termini di versamento.
In particolare, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 (ovvero per sale da ballo, discoteche e locali assimilati) sono sospesi:
- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, (ma solo quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati) e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
- i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022; tipicamente, dunque, l’iva del mese di dicembre.
Tali versamenti sono come detto solo rinviati (non annullati), e andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022.
Rilancio attività di commercio al dettaglio
L’art. 2 del DL 4/2022 istituisce un fondo finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai codici Ateco richiamati dalla norma stessa:
47.19, 47.30, 47.43, 47.5, e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99; nel dettaglio:
47.19.10 Grandi magazzini
47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico n.c.a.
47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
47.75.20 Erboristerie
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via Internet)
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti attrezzature per il giardinaggio
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti n.c.a.
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
47.99.20 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Per poterne beneficiare, le imprese suddette devono:
- presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro
- aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato DPR 22 dicembre.1986, n. 917, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021.
Mentre alla data di presentazione della domanda devono essere, altresì, in possesso di taluni requisiti, i cui principali sono:
- avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese per una delle attività suddette;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.
Il contributo verrà determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:
- a) sessanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro;
- b) cinquanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
- c) quaranta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro.
Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate presentano una istanza telematica con l’indicazione della sussistenza dei suddetti requisiti, comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio, nei termini che verranno previsti successivamente da apposito provvedimento. L’istanza deve essere presentata entro i termini e con le modalità definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, con il quale verranno fornite, altresì, le occorrenti indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all’attuazione della misura.
È importante sottolineare che, in caso di istanze per fondi superiore alla disponibilità, il Ministero dello sviluppo economico provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute.
Contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA e altri settori in difficoltà
Pur essendo ancora atteso il decreto attuativo riguardante il contributo a fondo perduto per i settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA, l’art. 3 del DL 4/2022 interviene stanziando ulteriori 40 milioni di euro da destinare ad interventi per le imprese che:
- nell’anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019.
- svolgono, in via prevalente, una delle attività identificate dai seguenti codici Ateco:
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 Ristorazione ambulante
56.10.50 Ristorazione su treni e navi
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
93.11.20 Gestione di piscine
Credito d’imposta locazioni per le imprese turistiche
L’art. 5 del DL 4/2022 riconosce il credito d’imposta locazioni, di cui all’art. 28 DL 34/2020, alle imprese del settore turistico anche in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
L’efficacia della misura è tuttavia subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Blocco delle successive cessioni dei crediti d’imposta
L’art. 28 del DL 4/2022 apporta delle limitazioni alle cessioni successive alla prima dei crediti d’imposta nell’ambito di tutte le detrazioni edilizie per le quali è concessa l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Viene ora prevista la possibilità di effettuare una sola cessione (oltre lo sconto), escludendo quindi tutte le successive cessioni.
Pertanto, dal 27 gennaio, data di entrata in vigore della norma:
– in caso di sconto in fattura, il fornitore può cedere il credito a qualsiasi soggetto, che, però, successivamente, non può cederlo nuovamente,
– in caso di cessione del credito, non è ammessa facoltà di successiva cessione.
Viene esclusa la facoltà di successiva cessione anche per i seguenti crediti d’imposta:
- a) credito d’imposta per botteghe e negozi;
- b) credito d’imposta per i canoni di locazione;
- c) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
- d) credito d’imposta per sanificazione.
I crediti che, alla data del 07.02.2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui agli articoli 121 e 122 D.L. 34/2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti.