Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi Commercialisti Associati

Circolare La nuova dichiarazione dell’imposta di soggiorno

Gentile Cliente,

La informiamo che con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022 è stato approvato, insieme alle relative istruzioni e specifiche tecniche, il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, che i titolari delle strutture ricettive situate sul territorio devono trasmettere entro il prossimo 30 giugno ai Comuni dove è stata deliberata tale imposta.

L’imposta di soggiorno è stata istituita, in prima battuta, dal DL. n. 78/2010, il quale ha introdotto un “contributo di soggiorno” a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale, e successivamente estesa dal D. Lgs. 23/2011 ai comuni capoluogo di provincia, alle unioni di comuni nonché ai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte che possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

Ai sensi del comma 1-ter dell’articolo 4 dello stesso D. Lgs. 23/2011 come modificato dal D. Lgs. 41/2021, i responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno sono i gestori delle strutture ricettive, compresi i titolari di bed & breakfast e coloro che stipulano contratti di locazione breveivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare” (Dl n. 50/2017), con diritto di rivalsa sui propri clienti.

Tali soggetti sono altresì responsabili della presentazione di una dichiarazione annuale, riepilogativa dell’imposta applicata e del numero delle presenze, nonché dell’importo cumulativo annuale versato al comune di competenza.

La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

La dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2021, quindi entro il 30 giugno 2022.

La dichiarazione va presentata esclusivamente per via telematica direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.

Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

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