Circolare n. 23/2022 Credito d’imposta per le imprese “non energivore”
Gentile Cliente,
desideriamo ricordarLe che al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia e del gas a seguito del conflitto e degli eventi sociali in Ucraina, il legislatore è intervenuto a più riprese, introducendo norme volte a calmierare tali incrementi, riconoscendo alle imprese dei crediti di imposta connessi alle spese sostenute per l’energia elettrica consumata nel primo e secondo trimestre 2022.
Tra questi, esaminiamo il credito riconosciuto dall’art. 3 del Decreto Legge n. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina) a favore delle imprese “non energivore” per la componente energetica del secondo trimestre 2022.
Ambito soggettivo
Possono accedere all’agevolazione in esame le imprese:
- diverse da quelle “energivore” di cui al Decreto MISE 21.12.2017;
- dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
- i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019.
Ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, l’Agenzia delle Entrate attraverso la Circolare n. 13/E del 13 maggio 2022 chiarisce che si deve tenere conto dei costi sostenuti per:
- l’energia elettrica (incluse le perdite di rete),
- il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità),
- la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica,
ossia, sostanzialmente, alla voce abitualmente indicata in fattura come “spesa per la materia energia”.
Non concorrono, invece, a titolo esemplificativo, al costo medio le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, le imposte inerenti alla componente energia.
Gli importi delle voci di cui sopra sono rilevabili dai dettagli forniti dal proprio gestore dell’energia elettrica, che andranno pertanto reperiti ai fini del calcolo se non riportati espressamente in fattura.
Il costo medio va ridotto anche dei relativi sussidi, ossia di qualsiasi beneficio economico (fiscale / non fiscale) conseguito dall’impresa a copertura totale / parziale della componente energetica e ad essa direttamente collegata (trattasi di sussidi riconosciuti in euro/MWh o in conto esercizio sull’energia elettrica). Precisa la circolare che imposte e sussidi rilevano esclusivamente ai fini del calcolo del costo medio della componente energia elettrica, relativo al primo trimestre del 2019 e del 2022. Non rilevano, invece, per il calcolo del credito d’imposta parametrato alle spese agevolabili sostenute nel secondo trimestre 2022.
Con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al primo trimestre 2022), questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:
- valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh;
- valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh,
per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.
[nota: poiché i costi in fattura vengono generalmente riferiti a costi per kWh e poiché 1 MWh è pari a 1000 kWh, significa che il costo di riferimento di cui sopra è pari a 0,06926 euro/kWh].
L’Agenzia ritiene che tali imprese, qualora riscontrino l’incremento richiesto dalla norma rispetto all’anzidetto parametro, possono fruire del beneficio in commento.
Il credito d’imposta riconosciuto dal decreto legge n. 21 del 2022 è pari al 15 per cento, percentuale così innalzata dal terzo comma, dell’articolo 2 DL 50/2022 (cd. “decreto Aiuti”), rispetto all’iniziale del 12 per cento, delle spese sostenute per la componente energetica (costituita, come visto sopra, dai costi per l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione ed escluso ogni onere accessorio), acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, ossia dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022.
L’Agenzia delle entrate chiarisce che le spese per l’acquisto dell’energia elettrica utilizzata devono considerarsi sostenute in base a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell’articolo 109, del DPR n. 917 del 1986, quindi in base al principio di competenza, e devono essere documentate mediante le fatture di acquisto.
I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non devono essere presi in considerazione; l’impresa deve fare riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio, limitatamente al secondo trimestre 2022.
Anche in questo caso, per l’individuazione delle voci di costo, se non riportate espressamente in fattura, andranno reperiti dei dettagli presso il proprio gestore dell’energia elettrica.
Il credito d’imposta in esame:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 (codice tributo “6963”, anno di riferimento “2022“) a partire dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo nonché gli obblighi di certificazione ed entro il 31 dicembre 2022.
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 13/E ha inoltre confermato che l’utilizzo del credito d’imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi né l’apposizione del visto di conformità, avendo “natura agevolativa”.
- non è soggetto ai limiti di:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo.
I crediti d’imposta in esame, in alternativa all’utilizzo in compensazione, possono anche essere ceduti entro la data del 31 dicembre 2022, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
Analogamente a quanto previsto nell’ambito dei bonus edilizi sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di banche / intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario e imprese di assicurazione.
L’utilizzo parziale del credito d’imposta tramite il mod. F24 non consente la cessione della quota non utilizzata.
Le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione, rilasciato da un soggetto abilitato ex art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (ad esempio, dottore commercialista, consulente del lavoro) o da un responsabile del CAF imprese.
Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 31.12.2022.