Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi Commercialisti Associati

Circolare n. 24/2022 il Decreto Semplificazioni

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo informarLa che con il DL 21.6.2022 n. 73 (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”), pubblicato sulla G.U. 21.6.2022 n. 143, sono state emanate misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie e interventi sociali

Il DL 73/2022 è entrato in vigore il 22.6.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 73/2022, fermo restando che il decreto è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Modifiche al calendario fiscale

  • Termini di trasmissione della LIPE del secondo trimestre

È stato modificato il termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA riferite al secondo trimestre dell’anno.

Anziché entro il 16 settembre, la trasmissione andrà effettuata entro il 30 settembre di ciascun anno. Restano invariati i termini relativi alle LIPE degli altri trimestri.

  • Termini di presentazione dei modelli Intrastat

La nuova scadenza dei modelli Intrastat è fissata entro il mese successivo al periodo di riferimento (e non più entro il 25 del mese successivo) e riguarda sia la presentazione degli elenchi mensili che di quelli trimestrali.

Il nuovo termine è in vigore dal 22 giugno ed è stato già applicato agli elenchi del mese di maggio 2022.

  • Imposta di bollo su fatture elettroniche

È stato aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’innalzamento da 250 a 5.000 euro della soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo o ai primi due trimestri solari.

Pertanto, alla luce del riformato quadro normativo, l’imposta di bollo può essere versata:

  • per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 5.000 euro;
  • per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 5.000 euro.
  • Dichiarazione dell’imposta di soggiorno

Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022.

Proroga dichiarazione Imu 2021

Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu relativa all’anno di imposta 2021 è differito al 31 dicembre 2022 (in luogo del 30 giugno).

La proroga non riguarda il termine di presentazione della dichiarazione Imu per gli enti non commerciali, che rimane fermo al 30 giugno.

Modifica alla disciplina ISA

La norma interviene per tener conto degli effetti della crisi economica conseguente alla pandemia anche nei periodi d’imposta 2021 e 2022.

Sotto il profilo della definizione delle strategie di controllo basate anche sul punteggio ISA, viene previsto che gli uffici terranno conto:

  • per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2021, anche del livello di affidabilità fiscale più ele-vato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020;
  • per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, anche del livello di affidabilità fiscale più ele-vato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021.

Abrogazione della disciplina sulle società in perdita sistematica

È abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica a partire dal periodo d’imposta 2022.

La modifica opera dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (vale a dire dal periodo d’imposta 2022 per i soggetti solari). Nell’attuale Modello Redditi 2022, riferito al 2021, la disciplina risulterà pertanto pienamente applicabile.

Solo dall’anno prossimo, quindi, non saranno previste più penalizzazioni in caso di conseguimento di perdite fiscali per cinque periodi d’imposta (o in caso di perdite fiscali in quattro periodi d’imposta e un’annualità con reddito inferiore al minimo presunto).

Semplificazioni in materia di dichiarazione Irap

Vengono semplificate le modalità di esposizione, nella dichiarazione Irap, della deduzione per i costi relativi a lavoratori a tempo indeterminato (il meccanismo prevede ora l’integrale deducibilità del costo, in luogo della previsione di diverse forme di deduzione, seppur il risultato finale resti il medesimo).

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto, e, quindi, dal 2021; probabilmente saranno aggiornati i modelli della dichiarazione Irap 2022.

Modifica ai termini di registrazione degli atti

Prima del Decreto Semplificazioni, il termine fisso di registrazione era stabilito in 20 giorni, dalla data dell’atto, per gli atti formati in Italia, anche se operavano alcune eccezioni per le locazioni immobiliari e per la registrazione degli atti notarili per le quali già valeva il termine di 30 giorni.

Ora, il DL 73/2022 ha portato a 30 giorni il termine di registrazione “ordinario” con l’effetto di eliminare del tutto il termine di 20 giorni e di applicare a tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso formati in Italia (sia agli atti notarili che non notarili) il nuovo termine di 30 giorni (decorrente, in linea di principio, dalla data dell’atto).

Il medesimo termine di 30 giorni si applicherà anche alla denuncia di eventi successivi alla registrazione, quali ad esempio, in caso di avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto o in caso di proroga tacita di contratti o di ulteriore prolungamento dei contratti a tempo inde-terminato (ex art. 36 del DPR 131/86).

Modifica alla disciplina in materia di esterometro

Vengono esclusi dall’obbligo di comunicazione con esterometro anche gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies D.P.R. 633/1972, di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione.

Trattasi, ad esempio, degli acquisti di carburante all’estero ovvero delle prestazioni di alloggio in alberghi ubicati all’estero ricevute da soggetti passivi italiani.

Proroga del termine per la registrazione degli aiuti di stato Covid-19 e la presentazione dell’autodichiarazione.

È stato prorogato il termine, previsto dall’art. 10 co. 1, secondo periodo, del DM 31.5.2017 n. 115, entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve provvedere alla registrazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) degli aiuti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID-19.

A seguito di tale differimento dei termini di registrazione degli aiuti, con il provvedimento Agenzia delle Entrate 22.6.2022 n. 233822, che ha modificato il precedente provvedimento 27.4.2022 n. 143438, è stata disposta la proroga al 30.11.2022 (in luogo del 30.6.2022 inizialmente previsto) del termine di presentazione dell’autodichiarazione per il rispetto dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.

Controlli formali delle dichiarazioni precompilate

È stata disposta la riduzione dei controlli formali, ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73, in relazione alle dichiarazioni precompilate che vengono presentate mediante un professionista o un CAF.

Viene infatti stabilito che:

  • se la dichiarazione precompilata non viene modificata, non si effettua più il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
  • il controllo formale, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, avviene solo in caso di modifiche della dichiarazione precompilata;
  • il controllo formale non è comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata;
  • il professionista o il CAF deve acquisire dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
  • in caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, che saranno presentate nel 2023.

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