Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi Commercialisti Associati

Circolare n. 26 Bonus 200 euro alle partite IVA

Gentile Cliente,

La informiamo che il DL 50/2022 (convertito dalla Legge 91/2022) ha previsto un’indennità una tantum di 200 euro per l’anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza.

Per tale bonus è già stato approvato un decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze che stabilisce i requisiti, le regole e le modalità di accesso al bonus per lavoratori autonomi e professionisti.

Il provvedimento, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede alcuni requisiti soggettivi e reddituali per l’accesso al beneficio:

– essere lavoratori autonomi/liberi professionisti, non titolari di pensione;

– essere iscritti alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL 50/2022 che ha previsto il bonus) alle gestioni previdenziali dell’Inps (gestione separata, artigiani e commercianti) o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza professionali (casse di previdenza);

– avere un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021;

– avere partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro il 18 maggio 2022;

– aver effettuato entro il 18 maggio 2022 almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020;

– non aver percepito, sotto altro titolo e per altre motivazione, il bonus previsto dall’art. 31 (Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti) e 32 (Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti) del D.L. n. 50/2022.

L’indennità una tantum è pari a 200 euro ed è corrisposta a domanda.

Le domande per l’ottenimento dell’indennità dovranno essere presentate dai beneficiari all’INPS o agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti, con le modalità e secondo gli schemi che i singoli enti procederanno a definire (ad oggi non disponibili).

L’istanza dovrà essere corredata di una dichiarazione sostitutiva con la quale l’interessato attesta il possesso dei requisiti, nonché dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, del codice fiscale e delle coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo del beneficio.

L’INPS e gli enti di previdenza obbligatoria procederanno all’erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

Si tratterà pertanto di un click day che secondo indicazioni ancora non ufficiali potrebbe essere stabilito al prossimo 15 settembre.

Nei prossimi giorni lo Studio valuterà la posizione di ogni singolo cliente e il possesso o meno dei requisiti per beneficiare del bonus.

Sarà nostra cura pertanto comunicarLe se potrà accedere al bonus.

Quanto alla presentazione della domanda, tuttavia, La invitiamo a valutare la presentazione in autonomia della domanda in quanto:

– trattandosi di click day lo Studio non può procedere a una richiesta cumulativa per tutti i clienti e pertanto a garantire la presentazione tempestiva per tutti allo scoccare dell’ora di inizio del click day e di conseguenza dell’ammissione della domanda;

– secondo le indicazioni attualmente disponibili, per le domande da inoltrare all’INPS, non sembra possibile peraltro la presentazione tramite un intermediario, ma esclusivamente con autenticazione del beneficiario tramite SPID o Carta nazionale dei servizi;

– la domanda avrà un costo che per quanto contenuto andrà comunque a ridurre il bonus netto eventualmente percepito;

– trattandosi di domanda su dichiarazione sostitutiva dei requisiti, lo Studio dovrebbe preventivamente raccogliere dal cliente l’autocertificazione firmata (ad oggi non disponibile) e solo successivamente inoltrarla, allungando i tempi della presentazione.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale approfondimento.

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