Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi Commercialisti Associati

Circolare n. 28/2022 L’imposta di bollo in fattura addebitata al cliente fa reddito

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo fornirLe una sintesi della disciplina dell’imposta di bollo addebitata al cliente in fattura, anche alla luce dei recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito al trattamento reddituale applicabile.

Obbligo di imposta di bollo

L’obbligo di assolvere il tributo è previsto dall’art. 13, comma 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 642/1972, secondo il quale sono assoggettate ad imposta di bollo da 2 euro “Fatture, note, conti e simili”, qualora la somma indicata sia superiore a 77,47 euro e non sia soggetta ad IVA.

Sono pertanto soggette a marca da bollo le fatture di importo superiore ad euro 77,47 riguardanti:

  • Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3 4 e 5 DPR 633/1972) o territoriale (art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);
  • Operazioni escluse dalla base imponibile dell’IVA (art. 15 DPR 633/1972);
  • Operazioni esenti da IVA (art. 10 DPR/633);
  • Operazioni non imponibili perché effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette, art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972);
  • Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del regime dei minimi e del regime forfettario.

Tale adempimento va rispettato sia in caso di fatture cartacee che elettroniche:

  • Sulle fatture cartacee la marca da bollo è costituita da un contrassegno telematico acquistato dal tabaccaio. si applica sulla copia originale della fattura consegnata al cliente, mentre sulle altre copie va riportata la dicitura “imposta di bollo assolta sull’originale”. Le copie conformi seguono le regole previste per le fatture originali.
  • Per le fatture elettroniche va assolta in modo virtuale valorizzando l’apposito campo e procedendo al versamento tramite modello F24 alle previste scadenze.

Soggetto obbligato all’assoggettamento ad imposta di bollo

Secondo quanto già precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 67 del 20.02.2020, “l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento” quindi nel caso dell’emissione di una fattura, l’imposta di bollo è a carico, ad esempio, del professionista, in quanto sugli atti e documenti della parte prima della tariffa, tra i quali rientrano i documenti indicati nell’articolo 13, l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, vale a dire dal momento della loro formazione.

Il bollo addebitato al cliente

La possibilità di addebitare il bollo al cliente sembra possa essere desunta dall’art. 1199 c.c., in base al quale “Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore”. Inoltre, l’art. 22 del DPR n. 642/1972, ai fini dell’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di bollo, prevede la solidarietà da parte dell’emittente la fattura e del cliente, fermo restando che l’obbligo di corrispondere la predetta imposta di bollo è in via principale a carico dell’emittente il documento.

La recente risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 428 del 12 agosto 2022 ha chiarito le conseguenze in merito al trattamento reddituale dell’imposta di bollo addebitata al cliente in fattura.

L’Agenzia si è espressa in merito all’addebito dell’imposta di bollo da parte di un professionista in regime forfetario, ma quanto afferma sembra fornire un principio di valore generale e non solo per il contribuente che applica il regime forfetario di cui alla legge 190/2014.

Sul punto, dopo aver ribadito l’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo in solido tra l’emittente la fattura e il cliente, evidenzia che, nel caso in cui il prestatore d’opera chieda al cliente il rimborso dell’imposta di bollo, tale riaddebito al cliente dell’imposta, essendo il professionista il soggetto passivo, diventa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al comma 64 dell’art. 1 Legge 190/2014 e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.

La stessa Agenzia peraltro ribadisce che quanto affermato è in linea con il chiarimento fornito nella circolare 5/2021 in base al quale, per verificare la possibilità di fruire dei contributi a fondo perduto riconosciuti a seguito dell’emergenza Covid, assumono rilevanza, ai fini del calcolo dell’ammontare dei ricavi, anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l’imposta di bollo.

Il principio riaffermato quindi nella recente risposta risulta di particolare rilievo per i contribuenti in regime forfetario in relazione al monitoraggio del limite massimo di ricavi o compensi pari a 65.000 euro per la permanenza nel regime.

Nell’ipotesi in cui, infatti, il contribuente forfetario scelga di addebitare l’imposta di bollo al cliente, conteggiare o meno il valore dell’imposta di bollo addebitata tra i ricavi o compensi potrebbe essere determinante per il superamento del limite dei 65.000 euro, e quindi per l’uscita dal regime agevolato, in particolare per quei contribuenti che già hanno un totale di ricavi o compensi prossimo al limite.

Esposizione in fattura

Per le fatture elettroniche, l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo è reso noto all’Agenzia delle Entrate attraverso la compilazione, all’interno della sezione “Dati Bollo”, dei campi “Bollo Virtuale” e “Importo Bollo”, in cui vanno indicati, rispettivamente, l’assolvimento dell’imposta e l’importo dovuto, pari a 2 euro. L’importo tuttavia non entra nel totale della fattura.

Quanto invece all’esposizione in fattura dell’imposta di bollo addebitato al cliente, si ritiene che il relativo importo, oltre all’indicazione nella sezione “Dati bollo”, possa essere indicato come integrazione del corrispettivo, identificandolo quindi nella fattura elettronica con il codice “N2.2 Operazioni non soggette – Altri casi”. Sembrerebbe meno corretta la classificazione con il codice IVA “N1 – Operazioni escluse ex art. 15” in considerazione del fatto che il soggetto passivo dell’imposta di bollo è innanzitutto il cedente / prestatore che emette la fattura e non il cliente. Il cedente / prestatore non può pertanto considerare l’importo in esame una somma dovuta a titolo di rimborso di un’anticipazione fatta in nome e per conto del cliente.

Il caso dei professionisti della sanità

Anche gli esercenti professioni sanitarie, le cui prestazioni sono esenti da IVA, devono assolvere l’imposta di bollo.

Interpretando come principio generale quanto affermato dall’Agenzia nella risposta 428/2022, anche le somme addebitate alla propria clientela dovrebbero essere considerate tra i compensi professionali imponibili che concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo di cui all’art. 54 del TUIR.

Sulla stessa linea sembrerebbe porsi anche la compilazione della comunicazione delle spese sanitarie al sistema Tessera Sanitaria: in una specifica FAQ, infatti, viene precisato che i soggetti che erogano le prestazioni sanitarie comunicano al sistema TS anche l’importo dell’imposta di bollo se pagato dall’assistito, in quanto detraibile. In particolare, devono trasmettere il dato dell’imposta di bollo pagata dall’assistito insieme all’intera prestazione, in una riga distinta rispetto al valore delle prestazioni e attribuendo il codice Natura N1 o alternativamente il codice N2.2 (preferibile secondo quanto indicato nel precedente paragrafo sull’esposizione in fattura).

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi