Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi Commercialisti Associati

Circolare n. 29/2022 Principali novità del decreto Aiuti-ter

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo fornirLe una sintesi delle principali novità introdotte dal Decreto Legge 23.09.2022 n. 144, pubblicato sulla GU 23.09.2022 entrato in vigore il 24.09.2022.

Tenuto conto che il Decreto è in corso di conversione in legge, le relative disposizioni sono suscettibili di modifiche e integrazioni.

Estensione dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale

Credito d’imposta imprese “non energivore”

L’art. 1 comma 3 del Decreto prevede che alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW [in precedenza 16,5 kW], diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente  sostenuti  per  l’acquisto  della componente energia, un contributo  straordinario,  sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa,  calcolato  sulla base della media riferita al terzo trimestre  2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per  cento  del  corrispondente  prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Credito d’imposta imprese “non gasivore”

L’art. 1 comma 4 del Decreto prevede che alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas  naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del  medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre  2022, per  usi  energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il  prezzo  di  riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al  terzo  trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Si ricorda che l’estensione del credito d’imposta sui consumi di energia e gas anche per il 3° trimestre era già stato previsto dall’art. 6 del DL 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) convertito in legge dalla Legge 142/2022.

Si sottolinea, altresì, per il credito d’imposta riconosciuto alle imprese non energivore per i mesi di ottobre e novembre, l’estensione dello stesso anche alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiori a 4,5 Kw, ampliando pertanto di molto la platea dei beneficiari.

Utilizzo dei crediti d’imposta

  • Utilizzo crediti per consumi del terzo trimestre 2022

Modificando l’art. 6, DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis”, il comma 11 dell’art. 1 in esame proroga dal 31.12.2022 al 31.3.2023 il termine entro il quale è possibile utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti d’imposta riconosciuti dal c.d. “Decreto Aiuti-bis”, ossia i crediti spettanti per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel terzo trimestre 2022, sia in caso di utilizzo “diretto” da parte dell’avente diritto che di utilizzo da parte del cessionario dei crediti stessi.

  • Utilizzo crediti per consumi dei mesi di ottobre e novembre 2022

I crediti d’imposta riconosciuti per le spese di acquisto di gas / energia consumati nei mesi di ottobre e novembre devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il 31.03.2023.

Merita evidenziare che, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nelle Circolari 13.5.2022, n. 13/E e 16.6.2022, n. 20/E, l’utilizzo del credito d’imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui, avendo natura “agevolativa”, non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e l’apposizione del visto di conformità. Non operano i limiti di 2.000.000 euro annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000; né di 250.000 euro annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI. Tali crediti non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP e sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Comunicazione crediti all’Agenzia delle Entrate

Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti sopra illustrati sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita Comunicazione relativa all’importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.

Il contenuto di tale comunicazione e le relative modalità di presentazione saranno definite con un Provvedimento della stessa Agenzia.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IMPIANTI SPORTIVI

L’art. 7 del Decreto in esame prevede l’incremento del fondo istituito dall’art. 1, comma 369, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018), al fine di finanziare contributi a fondo perduto per le associazioni / società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Le modalità e i termini di presentazione delle domande saranno definiti con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport.

CONTRIBUTI ENERGIA E GAS PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

L’art. 8 del DL 144/2022 introduce alcuni contributi a sostegno degli enti non commerciali a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica e il gas.

  • Contributi per gli enti di sostegno alle persone con disabilità

Viene previsto il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale e semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, a fronte dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022.

Tale contributo straordinario è calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell’analogo periodo 2021.

  • Contributi per gli enti del Terzo settore

Viene previsto il riconoscimento di un contributo straordinario per i maggiori oneri sostenuti nell’anno 2022 per l’acquisto della componente energia e del gas naturale da parte di enti iscritti al RUNTS di cui all’art. 45 del D.lgs. 117/2017; organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS di cui all’art. 54 del DLgs. 117/2017; ONLUS di cui al D.lgs. 460/97, iscritte alla relativa anagrafe.

Il contributo è calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e il gas naturale.

Con apposito DPCM saranno individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei suddetti contributi, le modalità di erogazione nonché le relative procedure di controllo.

Le modalità di richiesta e riconoscimento del contributo saranno definite da un apposito Decreto.

Si sottolinea che a differenza di quanto annunciato con comunicato stampa del Ministero del Lavoro del 16 settembre scorso e alle bozze circolate, non è quindi più previsto il riconoscimento per tali enti di un contributo pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER IL BONUS TRASPORTI

L’art. 12 del DL 144/2022 incrementa di ulteriori 10 milioni di euro la dotazione finanziaria destinata al Fondo per il riconoscimento del c.d. “bonus trasporti” di cui all’art. 35 del DL 50/2022.

Il buono, di importo massimo di 60,00 euro, è utilizzato per l’acquisto, fino al 31.12.2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, e può essere riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro.

INDENNITA’ UNA TANTUM DI 150 EURO

Indennità per i lavoratori dipendenti

L’art. 18 del DL 144/2022 riconosce un’indennità una tantum di 150,00 euro per il mese di novembre 2022 ai lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538,00 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui al successivo art. 19 (vedi punto successivo). L’indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 19 co. 1 e 16 del DL 144/2022.

L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Indennità per i pensionati ed altre categorie

L’art. 19 del DL 144/2022 introduce un’indennità una tantum di 150,00 euro in favore delle seguenti categorie di soggetti: pensionati; lavoratori domestici; percettori di NASpI, DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola; titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c., dottorandi e assegnisti di ricerca; lavoratori beneficiari delle indennità di cui agli artt. 10 co. 1 – 9 del DL 41/2021 e 42 del DL 73/2021, nonché collaboratori sportivi; lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti; lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; lavoratori autonomi occasionali; incaricati alle vendite a domicilio; percettori di reddito di cittadinanza.

Anche l’indennità di 150,00 euro in esame non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Ad esclusione dei pensionati, dei lavoratori domestici e dei percettori di reddito di cittadinanza, che percepiranno il bonus con la mensilità di novembre 2022, per le altre categorie di soggetti le indennità saranno erogate secondo le ulteriori istruzioni per l’erogazione delle indennità fornite dall’INPS.

Indennità per i pensionati ed altre categorie

L’art. 20 del DL 144/2022 prevede un incremento di 150,00 euro dell’indennità una tantum prevista dall’art. 33 del DL 50/2022 in favore di lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS e professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.lgs. 30.6.94 n. 509 e al D.lgs. 10.2.96 n. 103 (c.d. “Casse professionali”), a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori autonomi e i professionisti abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro.

Le domande di accesso all’indennità una tantum di 200,00 euro di cui all’art. 33 del DL 50/2022 e all’integrazione di 150,00 euro devono essere presentate all’INPS o alla Cassa professionale in cui il soggetto risulti iscritto, secondo le modalità stabilite da ciascun ente, dal 26.9.2022 al 30.11.2022.

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