Circolare n. 33/2022 Redazione inventario di fine anno
Gentile cliente,
con l’approssimarsi della chiusura di fine anno, pur non essendo intervenute recenti novità, riteniamo utile ricordarLe la necessità di procedere all’inventario di fine anno.
Ogni anno al 31 dicembre, infatti, le imprese, il cui periodo di imposta coincide con l’anno solare, devono procedere alla valutazione del magazzino.
Questo in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti esistenti al 31 dicembre presso l’impresa, i suoi magazzini e depositi, le sue eventuali unità locali, ovvero anche presso terzi (per esempio in conto deposito o in conto lavorazione).
Ricordiamo che si tratta di un’attività estremamente importante, in quanto la valorizzazione delle rimanenze può incidere notevolmente sulla determinazione del risultato d’esercizio all’interno del bilancio.
Ciò anche per il fatto che, in caso di controllo o verifica, gli Organi dell’Amministrazione Finanziaria (Agenzia Entrate e Guardia di Finanza) richiedono di visionare la documentazione relativa all’inventario dei beni in giacenza al 31/12 dell’anno oggetto di controllo e di quello precedente, sulla base dei quali vengono sviluppati i conteggi relativi al ricarico dei vari prodotti ed alla redditività dell’azienda.
La mancanza dell’inventario autorizza gli organi di controllo ad applicare la metodologia dell’accertamento induttivo nella ricostruzione del reddito, che inevitabilmente porta a situazioni estremamente pesanti e difficilmente difendibili.
La invitiamo, pertanto, se svolge attività d’impresa, a redigere l’inventario analitico di magazzino con riferimento alla situazione esistente al 31/12/2022 nel quale dovranno essere indicate su apposita distinta analitica le giacenze, valutate secondo i criteri esposti di seguito.
Non rientrano nel computo i beni che, pur presenti in impresa (o depositi o unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione).
La merce in viaggio va inclusa fra le rimanenze anche se non ancora pervenuta in magazzino. quando, secondo le modalità dell’acquisto, sono stati già trasferiti alla società i rischi e i benefici connessi al bene acquisito (ad esempio: consegna stabilimento o magazzino del fornitore, merce già imbarcata al 31/12 con clausola FOB).
Nella tabella che segue riepiloghiamo quanto detto:
| BENI DA INCLUDERE IN INVENTARIO | |
| beni presso magazzino | sì |
| beni in deposito | sì |
| beni presso unità locali | sì |
| beni di proprietà ma presso terzi | sì |
| beni di proprietà altrui presso l’azienda | no |
| beni di proprietà in viaggio (con clausola di trasferimento della proprietà es. FOB) | sì |
| beni in viaggio di proprietà altrui | no |
Criteri di valutazione in base alla tipologia di beni:
- merci e componenti: distinta analitica di tutte le merci raggruppate secondo categorie omogenee (per natura e valore) con l’indicazione del criterio valutativo adottato;
- materie prime: distinta analitica di tutte le materie prime raggruppate secondo categorie omogenee con l’indicazione del criterio valutativo adottato;
- materiale di consumo e sussidiario: distinta analitica di tutte le materie di consumo e sussidiarie raggruppate secondo categorie omogenee con l’indicazione del criterio valutativo adottato;
- semilavorati d’acquisto: distinta analitica di tutti i semilavorati acquistati esternamente raggruppati secondo categorie omogenee con l’indicazione del criterio valutativo adottato;
- prodotti in corso di lavorazione: distinta analitica dei prodotti in corso di lavorazione con l’indicazione dei costi di produzione sostenuti per la loro realizzazione al 31/12/2022;
- semilavorati prodotti internamente: distinta analitica dei semilavorati prodotti con l’indicazione dei costi di produzione sostenuti per la loro realizzazione al 31/12/2022;
- prodotti finiti: distinta analitica di tutti i prodotti finiti con l’indicazione dei costi di produzione sostenuti per l’ottenimento dei prodotti stessi.
Relativamente al criterio valutativo adottato, esso può dipendere dalla tipologia di rimanenze e dal criterio adottato anche negli anni precedenti.
Si ricordano quali criteri validi per la valorizzazione il criterio Lifo, Fifo, costo medio ponderato, prezzo specifico d’acquisto e il prezzo al dettaglio (in caso di grandi quantità di beni soggetti a rapido rigiro con margini di importo simile e per le quali è particolarmente difficoltosa l’adozione di altri metodi di calcolo del costo).
L’elaborato predisposto per l’inventario delle rimanenze (quantità, valore unitario e valore complessivo) dovrà essere trasmesso con sollecitudine allo Studio ai fini della redazione della dichiarazione dei redditi e del bilancio, nonché conservato ed esibito nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori dell’Amministrazione Finanziaria.
Contribuenti in contabilità semplificata
Anche per i contribuenti in contabilità semplificata sussiste l’obbligo di redazione dell’inventario di fine anno.
Pur avvalendosi del regime di cassa e nonostante le rimanenze finali siano irrilevanti ai fini della determinazione del reddito d’esercizio, è necessario redigere l’inventario delle rimanenze di magazzino per due motivi:
1) i dati sono necessari per compilare correttamente gli indicatori di affidabilità fiscale (ISA);
2) in caso di passaggio da regime semplificato a regime ordinario.