Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi Commercialisti Associati

Circolare n. 35/2022 Numerazione progressiva dei documenti fiscali

Con l’approssimarsi della riapertura dell’esercizio contabile al 01.01.2023, pur non essendo intervenute sostanziali recenti novità, riteniamo utile ricordarLe la disciplina della numerazione progressiva delle fatture.

Con Risoluzione n.1/E del 10 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la numerazione in ordine progressivo delle fatture non è più obbligatoria, l’importante è che sia mantenuta la condizione di garanzia dell’identificazione univoca della fattura stessa, ma rimane compatibile, la numerazione progressiva nell’anno solare tale da garantire l’identificazione univoca della fattura.

L’identificazione univoca impedisce a due fatture, seppur emesse in due anni diversi, di avere lo stesso numero.

Si pone quindi come ogni anno la questione di come numerare le fatture che verranno emesse dall’inizio dell’anno; in base ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, quindi i soggetti passivi IVA possono adottare 2 tipologie di numerazione progressiva:

  • Primo Tipo di Numerazione Progressiva:

il soggetto passivo d’IVA non azzera il numero della fattura all’inizio dell’anno e prosegue con la numerazione iniziando dal primo gennaio 2023 con il numero x+1, rispetto all’ultimo numero x del 2022 e proseguendo progressivamente la numerazione per tutta la vita dell’impresa.

  • Secondo Tipo di Numerazione Progressiva: (CONSIGLIATA DALLO STUDIO):

il contribuente mantiene il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è compatibile con quanto sancito dall’articolo 21 Dpr 633/1972.

In merito a questa tipologia di numerazione della fattura, con l’azzeramento all’inizio di ciascun anno, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il numero della prima fattura emessa per ciascun anno deve iniziare dal numero 1.

Ai fini dell’identificazione univoca della fattura potrà essere indicato l’anno di emissione, ad es. Fattura 1/2023.

Come già scritto in precedenza, l’unico requisito da rispettare è che il numero di fattura sia progressivo e unico. Come affermato anche dalla Risposta ad Interpello n. 505 del 29 ottobre 2020, è sufficiente che la fattura venga identificata in modo univoco ed eviti sovrapposizioni con altre fatture emesse dal medesimo soggetto.

Ciò non esclude, ad esempio, l’aggiunta della sezione, del nome del prodotto, della regione geografica, ecc.

Infatti la scelta del tipo di numerazione progressiva da impiegare per le fatture rimane libera, ma tale metodologia di numerazione consente di gestire meglio i registri Iva sezionali con l’aggiunta della lettera che identifica il sezionale, per esempio:

Fattura 1/2023/A (per il Sezionale A)

Fattura 1/2023/B (per il Sezionale B)

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