Circolare n. 1/2023
Gentile Cliente,
desideriamo informarLa che la Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022) ha modificato il limite di ricavi o compensi per l’applicazione del regime forfettario e per l’adozione del regime di contabilità semplificata.
Limiti per Regime forfetario
L’art. 1 comma 54 della Legge di Bilancio 2023 è intervenuto modificando uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfetario, quello relativo al limite di ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente: tale importo è stato innalzato a 85.000 euro, 20mila euro in più rispetto al precedente tetto rimasto in vigore fino allo scorso anno.
La nuova soglia vale a partire dal periodo d’imposta 2023. Pertanto, quest’anno possono applicare il regime forfetario i contribuenti che nel 2022 non hanno superato l’ammontare di ricavi/compensi di 85.000 euro, tenendo presente che, in caso di esercizio di più attività contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
L’innalzamento del limite a 85mila euro è subordinato al rilascio di una deroga da parte delle autorità dell’UE. La richiesta è stata presentata il 4 novembre ed è ad oggi al vaglio delle competenti autorità europee.
Si ricorda che l’applicazione del regime forfetario, oltre che al rispetto del tetto di ricavi/compensi conseguiti/percepiti nel periodo d’imposta precedente, è subordinata anche alla circostanza che, sempre nell’anno prima, si siano sostenute spese per un importo complessivo non superiore a 20mila euro lordi per lavoratori dipendenti e collaboratori.
Restano invariate anche le incompatibilità introdotte già dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, i soci di società di persone e di srl e i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti che sono stati ex datori di lavoro nel biennio precedente, nonché l’esclusione per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente / assimilati eccedenti euro 30.000, mentre la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda, invece, la fuoriuscita “obbligatoria” dal regime, fino allo scorso anno, prima dell’intervento operato dalla legge di bilancio 2023, era prevista la cessazione a partire dall’anno successivo a quello in cui veniva meno uno dei requisiti di accesso o si verificava una causa di esclusione. A partire dal 2023, il superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi/compensi comporta l’immediata uscita dal regime forfetario, con conseguente obbligo di versare l’imposta sul valore aggiunto sin dalle operazioni che determinano il superamento di quel limite; inoltre, il reddito andrà determinato con le modalità ordinarie per l’intera annualità e assoggettato a Irpef e relative addizionali, e non più all’imposta sostitutiva.
La previsione della cessazione del regime dall’anno successivo resta soltanto per chi eccede la nuova soglia degli 85.000 euro di ricavi o compensi, ma non va oltre i 100.000 euro.
Pertanto, dal 2023, sono tre i possibili scenari:
- con ricavi/compensi fino a 85mila euro, il regime forfetario è applicabile anche nell’anno successivo;
- con ricavi/compensi superiori a 85mila euro ma non a 100mila euro, il regime forfetario è applicabile nell’anno corrente, ma non nel successivo;
- con ricavi/compensi oltre i 100mila euro, si esce dal regime forfetario in quello stesso anno.
Limiti per Regime contabilità semplificata
L’art. 1 comma 276 delle Legge di Bilancio 2023 ha modificato l’art. 18 comma 1 secondo periodo del DPR 600/1973, innalzando il limite dei ricavi dell’anno precedente cui è collegata la tenuta della contabilità semplificata da parte delle imprese individuali / società di persone / enti non commerciali, con conseguente ampliamento della platea dei soggetti interessati.
In particolare, ai fini dell’adozione naturale del regime, le soglie di ricavi passano a:
- euro 500.000 (in luogo dei precedenti euro 400.000) per i soggetti esercenti attività di prestazioni di servizi;
- euro 800.000 (in luogo dei precedenti euro 700.000) per i soggetti esercenti altre attività.
L’art. 18 del DPR 600/1973, come modificato dalla Legge di Bilancio, è in vigore dal 1° gennaio 2023; tuttavia il riferimento all’anno precedente per il superamento delle soglie di ricavi, sembra implicare che per valutare la possibilità di tenere la contabilità semplificata per il 2023 è necessario verificare se i ricavi 2022 superano o meno i nuovi limiti.
Per i contribuenti in contabilità semplificata, per ricavi si intendono i componenti positivi ‘incassati’ nell’anno precedente (per effetto del regime ‘per cassa’).
Per le imprese che hanno optato per l’art. 18 c. 5 per ricavi si intendono le fatture emesse “registrate”.
In caso di inizio attività nel 2022 i ricavi conseguiti / incassati / registrati nel periodo di attività devono essere ragguagliati ad anno.
Analogamente, il limite del volume d’affari il cui mancato superamento consente l’accesso alle liquidazioni IVA trimestrali, come previsto dall’art. 14, comma 11, Legge n. 183/2011, è “allineato” alle soglie di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata e di conseguenza dal 2023 va fatto riferimento ai nuovi importi sopra evidenziati.
Con riguardo alla periodicità delle liquidazioni IVA 2023 è necessario quindi verificare il volume d’affari 2022, desumibile dal mod. IVA 2023.
In particolare, occorre fare riferimento al volume d’affari conseguito nell’anno solare precedente (come verrà poi indicato nella dichiarazione annuale IVA), a nulla rilevando l’ammontare dei ricavi di competenza (o meglio dei ricavi ‘incassati’).
Il superamento dei menzionati limiti comporta a partire dal 2023 l’obbligo delle liquidazioni mensili, mentre in caso di mancato superamento con riduzione del volume d’affari rispetto all’anno precedente vi è la possibilità di optare per le liquidazioni trimestrali in dichiarazione IVA.
Il volume d’affari sovente non coincide con i ricavi rilevanti per il regime di contabilità. Conseguentemente, è possibile che risulti necessario tenere la contabilità ordinaria ma sia possibile effettuare le liquidazioni IVA trimestrali ovvero tenere la contabilità semplificata ma effettuare le liquidazioni IVA mensili.
In caso di inizio dell’attività in corso d’anno il volume d’affari va ragguagliato al periodo di svolgimento.