Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi Commercialisti Associati

Circolare n. 2/2023 La legge di Bilancio 2023

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo esaminare le principali novità apportate dalla Legge 29.12.2022 n. 197 (cd. Legge di Bilancio 2023) pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29.12.2022 ed in vigore dall’1.1.2023, in particolare con riferimento alle novità in materia fiscale e agevolativa.

Novità in materia di crediti d’imposta

Credito d’imposta a favore di imprese per l’acquisto di energia e gas

1° trimestre 2023

(art .1 co. 2-9)

Viene disposto il riconoscimento anche per il I trimestre 2023 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per acquisto di energia elettrica e gas naturale, incrementando le misure rispetto a quelle previste in precedenza.

Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d’imposta sono riconosciuti in misura pari al:

–          45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore;

–          35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione entro il 31.12.2023.

Credito d’imposta per il carburante delle imprese agricole e della pesca

1° trimestre 2023

(art. 1 co. 45-50)

Alle imprese agricole e della pesca, nonché alle imprese esercenti attività agro-meccanica (codice ATECO 1.61), viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023.

 

Utilizzo del credito d’imposta per il carburante delle imprese agricole e della pesca terzo trimestre 2022

(art. 1 co. 51)

Il credito d’imposta per l’acquisto di carburante per le imprese agricole e della pesca relativo al terzo trimestre 2022 è utilizzabile in compensazione nel modello F24 entro il 31.3.2023;
Credito d’imposta per investimenti in beni materiali 4.0

(art. 1 co. 423)

 

 

Viene prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022.
Rinvio del termine per il riversamento del credito ricerca e sviluppo

(art. 1 co. 271)

Viene ulteriormente prorogato dal 31.10.2023 al 30.11.2023 il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato, introdotta dall’art. 5 co. 7 – 12 del DL 146/2021.

Per accedere alla regolarizzazione il contribuente deve presentare una richiesta predisposta utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate e procedere al riversamento del credito, che non può avvenire mediante la compensazione di crediti ex art. 17 del D.lgs. 241/97.

Il riversamento del credito dovrà quindi essere effettuato:

–          in un’unica soluzione, entro il 16.12.2023;

–          oppure, se è ammesso il versamento rateale, in 3 rate annuali di pari importo, scadenti rispettivamente il 16.12.2023, il 16.12.2024 e il 16.12.2025, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2023.

Certificazione sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo

(art. 1 co. 272)

Viene modificato l’art. 23 co. 2 del DL 73/2022 stabilendo che le certificazioni sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di transizione ecologica, di design e innovazione estetica possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei relativi crediti d’imposta “non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione”.
Sport bonus- Proroga
(art. 1 co. 614)
Viene prevista la proroga anche per il 2023, limitatamente ai soli soggetti titolari di reddito d’impresa, e nel limite complessivo di 15 milioni di euro, del credito d’imposta ex art. 1 co. 621 – 627 della L. 145/2018, pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. “Sport bonus”).
Credito d’imposta per sponsorizzazioni sportive – Proroga
(art. 1 co. 615)
Viene esteso agli investimenti effettuati nel I trimestre 2023 il credito d’imposta riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il credito d’imposta è pari al 50% degli investimenti pubblicitari, nel limite massimo di 10.000 euro.

Investimenti Sabatini Ter

(art. 1 co 414-416)

Vengono incrementate di 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 le risorse stanziate dall’art. 2 del DL 69/2013 per il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle PMI che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (c.d. “Nuova Sabatini”).

Inoltre, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dall’1.1.2022 al 30.6.2023 viene prorogato di ulteriori 6 mesi il termine per l’ultimazione degli investimenti, di norma di 12 mesi (per un totale quindi di 18 mesi).

Bonus Psicologo

(Art. 1 co 538)

È stato previsto che il c.d. “bonus psicologo” diventa strutturalmente a regime e spetta:

·         a partire dal 2023 nella misura massima di € 1.500 (in precedenza € 600 per persona) ed è parametrato al valore ISEE;

·         nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2023 e di € 8 milioni a decorrere dal 2024.

 

Novità in tema di regimi fiscali semplificati

 

Modifiche al regime forfetario

(art. 1 co. 54)

A partire dall’1.1.2023, è incrementato da 65.000 a 85.000 euro il limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario.

La soglia si calcola sulla base dei ricavi o dei compensi relativi all’anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. A partire dal 2023, quindi, la verifica del limite è effettuata:

–          tenendo conto del nuovo valore di 85.000 euro, da verificare con riferimento al 2022;

–          computando i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.

In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall’anno successivo a quello in cui sono superati i requisiti d’accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l’esclusione automatica e immediata dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi e i compensi percepiti superano la soglia di 100.000 euro.

Flat tax del 15% sugli incrementi di reddito

(art. 1 co. 55-57)

Viene istituita un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.

La misura interessa i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, a condizione che non sia stato applicato il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014. L’applicazione della tassazione agevolata presuppone il conseguimento per il periodo d’imposta 2023 di un reddito, d’impresa o di lavoro autonomo, più elevato rispetto ai medesimi redditi dichiarati nel triennio precedente. La base imponibile dell’imposta sostitutiva è:

–          determinata dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo del 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio;

–          in ogni caso, non superiore a 40.000 euro.

Aumento del limite di ricavi per la contabilità semplificata

(art. 1 co. 276)

È stato elevato l’ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata previsto dall’art. 18 del DPR 600/73 (salvo opzione per il regime ordinario di contabilità).

Per effetto della modifica, detto regime è adottato “naturalmente” qualora i ricavi percepiti (o conseguiti) in un anno intero non siano superiori a:

–          500.000 euro (prima 400.000 euro), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;

–          800.000 euro (prima 700.000 euro), per le imprese aventi per oggetto altre attività.

I nuovi limiti di ricavi si applicano a decorrere dall’1.1.2023.

 

Novità in materia di immobili

 

Superbonus –
Aliquota del 110%
per le spese 2023
(art. 1 co. 894 e 895)
È stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:

·        110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;

·        90% per le spese sostenute nell’anno 2023;

·        70% per quelle sostenute nell’anno 2024;

·        65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Successivamente alle novità introdotte della L. 197/2022, la riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica:

·        agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. “CILAS”);

·        agli interventi effettuati dai condomini per i quali:

o  la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;

o  la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;

·       agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Superbonus – Installazione di impianti fotovoltaici da parte di ONLUS, ODV e APS
(art. 1 co. 10)
Introducendo il co. 7-bis all’art. 119 del DL 34/2020 viene stabilito che alle ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, di cui alla lett. d-bis) dell’art. 119 co. 9 del DL 34/2020, il superbonus spetta anche per gli interventi “trainati” di installazione di impianti solari fotovoltaici, di cui all’art. 119 co. 5 dello stesso DL, installati in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili sui quali sono realizzati gli interventi “trainanti”, a condizione che questi ultimi immobili siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all’art. 136 co. 1 lett. b) e c) e all’art. 142 co. 1 del D.lgs. 42/2004.

La detrazione compete nei limiti stabiliti dall’art. 119 co. 5 del DL 34/2020.

Viene stabilito, inoltre, che “Fermo restando le disposizioni previste dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l’aliquota del 110 per cento delle spese sostenute”.

Proroga
del c.d. “bonus barriere 75%” fino al 2025
(art. 1 co. 365)
Viene prorogato fino al 31.12.2025 il c.d. “bonus barriere 75%” di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, che prevede un’agevolazione ad hoc per gli interventi “direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche” che rispettano i requisiti previsti dal DM 14.6.89 n. 236.

Ai sensi dell’art. 119-ter del DL 34/2020, in particolare, per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche:

·        l’aliquota della detrazione è elevata al 75%;

·        l’agevolazione spetta per le spese sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2025;

·        la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio”.

Detrazione IRPEF dell’IVA pagata per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica
(art. 1 co. 76)
Viene reintrodotta la detrazione IRPEF sull’IVA pagata per l’acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.

In particolare, spetta la detrazione IRPEF del 50%:

·        dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA;

·        in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B;

·        cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse.

La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.

Bonus mobili –
Aumento del limite massimo di spesa
(art. 1 co. 277)
Viene aumentato da 5.000 a 8.000 euro il limite di spesa detraibile del c.d. “bonus mobili” nella misura del 50%, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, per le spese sostenute nell’anno 2023. Il limite rimane a 5.000 euro per le spese sostenute nel 2024.
Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione per gli under 36
(art. 1 co. 74 – 75)
Accesso al Fondo di garanzia per la prima casa

L’art. 1 co. 74 lett. b) proroga al 31.3.2023 il termine per presentare le domande per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80%.

Per tali soggetti, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

Agevolazioni per acquisto prima casa da parte di soggetti under 36

L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2023.

L’agevolazione in commento riguarda l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di soggetti di età inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro e consiste:

·        nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;

·        nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario
(art. 1 co. 322)
La norma riapre fino al 31.12.2023 i termini di operatività della disciplina, prevista dall’art. 8 co. 6 lett. a) del DL 13.5.2011 n. 70, che consente la rinegoziazione dei mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l’applicazione di un tasso fisso per i mutuatari che presentino un’attestazione dell’ISEE non superiore a 35.000 euro e non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti.

La misura si applica ai contratti di mutuo di tipo ipotecario, aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto stipulati prima dell’1.1.2023 di importo originario non superiore a 200.000 euro e finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.

Per effetto della misura, il mutuatario ha diritto a ottenere, da parte dell’ente finanziatore, l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso (per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l’accordo del cliente, per un periodo inferiore) con limiti quantitativi prefissati. Le garanzie ipotecarie prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso.

Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”)

(art. 1 co. 74)

L’art. 1 co. 74 lett. a) proroga al 31.12.2023 l’accesso straordinario al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (“Fondo Gasparrini”), con conseguente sospensione del pagamento delle rate, per:

·         lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni dell’art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;

·         cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari a queste erogati, alle condizioni dell’art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.

 

Novità in tema di imposte dirette

 

Imprese operanti nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio – Fabbricati strumentali – Incremento dell’ammortamento
(art. 1 co. 65 – 69)
Viene stabilito che le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%. La disposizione si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l’attività svolta nei settori indicati.

Le disposizioni si applicano per il periodo di imposta in corso al 31.12.2023 e per i quattro periodi di imposta successivi (quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per i periodi 2023-2027).

Correzione di errori contabili – Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio – Ambito di applicazione
(art. 1 co. 273 – 275)
Viene modificato l’art. 83 co. 1 del TUIR (come risultante a seguito delle disposizioni introdotte dall’art. 8 co. 1 lett. b) del DL 21.6.2022 n. 73, conv. L. 4.8.2022 n. 122, c.d. DL “Semplificazioni fiscali”), stabilendo che la semplificazione ivi prevista (che determina il riconoscimento fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio – a Conto economico o a Stato patrimoniale, a seconda della rilevanza dell’errore – nell’esercizio in cui viene operata la correzione degli errori contabili, senza che sia, invece, necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore) “sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti“.

Analoga modifica è apportata all’art. 8 co. 1-bis del DL 73/2022 (conv. L. 122/2022) in materia di IRAP.

Le modifiche in esame si applicano (in perfetta coincidenza con la decorrenza delle disposizioni originariamente contenute nel DL 73/2022) a partire dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022.

Riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato per l’anno 2023
(art. 1 co. 63)
Viene ridotta dal 10% al 5% l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, limitatamente ai premi e alle somme erogati nell’anno 2023.

 

 

 

 

Novità in tema di IVA

 

Aliquota IVA somministrazioni di gas del I trimestre 2023
(art. 1 co. 13)
È stabilita, in via transitoria l’aliquota IVA del 5%, in deroga a quella applicabile (10% o 22%), per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

Aliquota IVA servizi di teleriscaldamento del I trimestre 2023
(art. 1 co. 16)
In deroga alla disciplina ordinaria prevista dal DPR 633/72, è introdotta l’aliquota IVA del 5% per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.
Aliquota IVA prodotti per l’infanzia
(art. 1 co. 72)
Con il nuovo n. 1-sexies della Tabella A, Parte II-bis, allegata al DPR 633/72, è introdotta l’aliquota IVA del 5% per:

·        il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;

·        le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);

·        i pannolini per bambini;

·        i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

In assenza di una decorrenza espressa, le disposizioni dovrebbero rendersi applicabili alle operazioni compiute a partire dall’1.1.2023 (data di entrata in vigore della L. 197/2022).

Aliquota IVA prodotti per l’igiene femminile
(art. 1 co. 72)
È prevista l’aliquota IVA del 5% per tutti i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile. Sono inclusi anche i suddetti prodotti non compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o non lavabili, per i quali si applicava l’aliquota del 10%.
Aliquota IVA per le cessioni di pellet
(art. 1 co. 73)
Per l’anno 2023, alle cessioni di pellet si applica l’aliquota IVA del 10%.

La disposizione opera in deroga al n. 98 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, la quale prevede, in via ordinaria, l’aliquota del 10% per la legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, cascami di legno, ecc., escludendo espressamente i pellet.

 

Novità in tema di tributi locali

 

Prospetto
delle aliquote IMU
(art. 1 co. 837)
Viene integrato l’art. 1 co. 756 della L. 160/2019, prevedendo che le fattispecie, individuate con DM, per le quali i Comuni possono diversificare le aliquote IMU, possono essere modificate o integrate da un successivo DM.

È inoltre previsto che, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote ex art. 1 co. 756 – 757 della L. 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità ed i termini di cui ai co. 757 e 767 dell’art. 1 citato, si applicano le aliquote “di base” previste dai co. 748 – 755 dell’art. 1 della L. 160/2019 (in luogo delle aliquote vigenti nell’anno precedente).

Esenzione IMU per gli immobili distrutti o inagibili per il sisma di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del 2012 – Proroga
(art. 1 co. 768)
Viene prorogata l’esenzione dall’IMU per i fabbricati dichiarati distrutti o inagibili a causa del sisma del 20 e 29.5.2012 che ha colpito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, ex art. 8 co. 3 del DL 74/2012.

L’esenzione spetta se i fabbricati sono al contempo distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30.11.2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, e siti nei Comuni delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma, individuati ai sensi del DM 1.6.2012 e successive norme inerenti.

Tale esenzione spetta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31.12.2023.

Istituzione dell’ILIA del Friuli Venezia Giulia

(art. 1 co. 834- 836)

Integrando l’art. 1 co. 739 della L. 160/2019, viene precisato che, dall’1.1.2023, per gli immobili siti nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, in luogo dell’IMU si applica l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), istituita con la L. Reg. Friuli Venezia Giulia 14.11.2022 n. 17.

 

Novità in tema di agevolazioni fiscali

 

Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate
(art. 1 co. 107 – 109)
È prorogata la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate ex art. 5 della L. 448/2001, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione.

Viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) ex art. 7 della L. 448/2001.

Per il 2023, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2023, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che entro il 15.11.2023 un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno, e il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni per l’anno 2023 prevede l’applicazione dell‘imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%

Si conferma la possibilità di eseguire il versamento dell’imposta in tre rate annuali di pari importo (quelle successive alla prima maggiorate degli interessi del 3% annuo), dal 15.11.2023. In questo caso, entro il 15.11.2023 deve essere versata solo la prima rata per perfezionare l’opzione.

Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice
(art. 1 co. 100 – 105)
Sono stati riaperti i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni:

·        assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali;

·        trasformazione in società semplice di società commerciali, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I benefici fiscali previsti dall’art. 1 co. 100 – 105 della L. 197/2022 competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2023.

I benefici fiscali si sostanziano:

·        nell’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;

·        nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute per il 60% entro il 30.9.2023 e per il rimanente 40% entro il 30.11.2023.

Estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale
(art. 1 co. 106)
Sono stati riaperti i termini per l’estromissione agevolata dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, con le agevolazioni previste dall’art. 1 co. 121 della L. 28.12.2015 n. 208.

L’opzione per l’estromissione, che si attua mediante comportamento concludente, deve avvenire entro il 31.5.2023.

I benefici fiscali si sostanziano nell’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, assumendo per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale computato con i moltiplicatori valevoli ai fini dell’imposta di registro.

I soggetti interessati sono tenuti a versare le imposte sostitutive dovute per il 60% entro il 30.11.2023 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2024.

 

 

Novità in tema di utilizzo dei contanti e dei POS

 

Innalzamento del limite al
trasferimento di denaro contante

(art. 1 co. 384 lett. b)

 

A partire dall’1.1.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi non è più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro), ma di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro).
Obbligo di
accettare
pagamenti
tramite carte

(art. 1 co. 385 – 388)

Resta fermo l’obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall’importo della transazione.

È stato, peraltro, previsto, tramite un tavolo di lavoro tra le associazioni di categorie interessate, un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche (tramite POS o Point Of Sale, ovvero lo strumento che consente l’utilizzo delle carte di pagamento), soprattutto se di importo inferiore a 30,00 euro.

 

Novità in materia di definizioni fiscali

 

Ravvedimento operoso speciale

(art. 1 co. 174 – 178)

Il ravvedimento speciale consente al contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse nell’applicazione della legge fiscale. Essa si differenzia dall’ordinario ravvedimento operoso ex art. 13 del D.lgs. 472/97 per la circostanza che le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e per la possibilità di versamento rateale. Sia il pagamento delle somme (o della prima rata) sia la rimozione della violazione (dichiarazione integrativa) devono avvenire entro il termine del 31.3.2023. I ravvedimenti già eseguiti all’1.1.2023 ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 472/97 rimangono validi e non c’è rimborso di quanto pagato.

Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni “riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti“. Non possono dunque essere sanate le omesse dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP e del sostituto di imposta e le dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai 90 giorni.

Non possono essere regolarizzate le violazioni in tema di monitoraggio fiscale, in breve l’omessa e/o infedele compilazione del quadro RW.

L’art. 1 co. 174 della L. 197/2022 prevede che la regolarizzazione “è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600“.

Sanatoria degli errori formali
(art. 1 co. 166 – 173)
L’art. 1 co. 166 ss. della L. 197/2022 prevede una sanatoria degli errori formali commessi sino al 31.10.2022, intese come le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi. Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2023).

Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024. Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione. Le modalità di attuazione della norma saranno dettate da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Definizione degli avvisi bonari
(art. 1 co. 153 – 157)
La definizione dell’art. 1 co. 153 della L. 197/2022 riguarda gli avvisi bonari emessi ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73 e dell’art. 54-bis del DPR 633/72.

Rientrano nella definizione agevolata gli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto all’1.1.2023 e quelli che verranno inviati al contribuente in data successiva all’1.1.2023.

Il contribuente che voglia beneficiare della definizione deve accettare tutti i rilievi, pagando nel rispetto del termine di 30 giorni la prima rata in caso di dilazione o l’intero importo richiesto per le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, oltre alle sanzioni in misura ridotta al 3%.

Le somme dovute devono essere versate con il modello F24 e il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali, quale che sia l’importo da dilazionare.

Avvisi bonari con dilazioni in regolare pagamento (commi 155-156)

La definizione può riguardare avvisi bonari ricevuti all’1.1.2023, per qualunque periodo d’imposta siano stati emessi, a condizione che il contribuente stia ancora pagando somme avendo fruito della dilazione. Deve trattarsi di dilazione in essere all’1.1.2023, quindi non ne possono fruire i contribuenti decaduti all’1.1.2023.

È possibile definire la dilazione in essere con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3%.

Definizione degli accertamenti con adesione
(art. 1 co. 179 – 185)
La definizione ex art. 1 co. 179 della L. 197/2022 consiste in una particolare forma di accertamento con adesione: si concretizza in un accordo con l’Agenzia delle Entrate sul quale il funzionario non ha, come di consueto, alcun obbligo. È consentita la negoziazione della pretesa e spetta la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo (l’ordinaria riduzione è a 1/3 del minimo), quand’anche siano irrogate nella misura massima.

Esso può riguardare tutte le tipologie di reddito e qualsiasi fattispecie accertativa, dunque può concernere accertamenti analitici, antielusivi, presuntivi e induttivi. Anche le imposte indirette diverse dall’IVA possono formare oggetto di adesione.

Possono beneficiare dell’adesione agevolata quattro ipotesi:

·        avvisi di accertamento emessi sulla base di processi verbali di constatazione consegnati entro il 31.3.2023;

·        avvisi di accertamento emessi sulla base di inviti ex art. 5-ter del D.lgs. 218/97 notificati entro il 31.3.2023;

·        avvisi di accertamento notificati sino al 31.3.2023;

·        avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023.

Deve trattarsi di atti ancora impugnabili all’1.1.2023. Pertanto, non devono essere decorsi, all’1.1.2023, i 60 giorni per il ricorso.

Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo. Non è ammessa la compensazione ex art. 17 del D.lgs. 241/97. La dilazione può essere effettuata in massimo venti rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali.

Definizione degli avvisi di accertamento
(art. 1 co. 179 – 185)
Ai sensi dell’art. 1 co. 180 della L. 197/2022, gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.

Trattasi di una peculiare forma di acquiescenza, che si concretizza come di consueto nel versamento degli importi scaturenti dall’atto, tenendo conto delle riduzioni di sanzioni calcolate sulla pena irrogata e non sul minimo. In ogni caso, l’ammontare delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi su ciascun tributo. Il pagamento di tutte le somme o della prima rata, a pena di inefficacia dell’istituto, deve essere effettuato entro il termine per il ricorso e la dilazione può avvenire in massimo venti rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali. Non è ammessa la compensazione ex art. 17 del D.lgs. 241/97.

Tutti gli avvisi di accertamento imposte sui redditi, IVA e IRAP rientrano nell’acquiescenza. Per gli avvisi di liquidazione, essa è invece circoscritta alle casistiche dell’art. 15 del D.lgs. 218/97 (ad esempio, disconoscimento delle agevolazioni prima casa).

Definizione degli avvisi di recupero dei crediti di imposta
(art. 1 co. 179 – 185)
Secondo la prassi degli uffici gli avvisi di recupero dei crediti di imposta non possono né formare oggetto di adesione, né essere definiti mediante acquiescenza ex art. 15 del D.lgs. 218/97.

La L. 197/2022 introduce una definizione ad hoc per i medesimi: per effetto dell’art. 1 co. 181 della L. 197/2022, le disposizioni di cui al comma 180 si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso”.

Naturalmente, se il contribuente decide di definire non può contestare la natura della violazione, dovendo applicare la riduzione a 1/18 sulla violazione così come qualificata dall’Agenzia delle Entrate. Pertanto, se ad avviso del funzionario:

·        si tratta di credito non spettante, le sanzioni sono dell’1,67% (30/18);

·        si tratta di credito inesistente, le sanzioni sono dal 5,56% all’11,11% (da 100/18 a 200/18).

Il pagamento di tutte le somme o della prima rata, a pena di inefficacia dell’istituto, deve essere effettuato entro il termine per il ricorso. La dilazione può avvenire in massimo venti rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali. Non è ammessa la compensazione ex art. 17 del D.lgs. 241/97.

Regolarizzazione degli omessi versamenti per le rate da istituti deflativi del contenzioso
(art. 1 co. 219 – 221)
Le somme dovute a seguito di istituti deflativi del contenzioso possono essere sempre dilazionate, senza dover prestare alcuna garanzia, a prescindere dall’entità degli importi da corrispondere. Gli inadempimenti nei versamenti delle rate sono disciplinati dall’art. 15-ter del DPR 602/73.

Nella maggioranza delle ipotesi (accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione) la definizione della vertenza coincide con il pagamento di tutte le somme o della prima rata. Invece, se si tratta di conciliazione giudiziale il perfezionamento è “anticipato” al momento di sottoscrizione dell’accordo o di formazione del processo verbale di conciliazione.

Con l’art. 1 co. 219 – 221 della L. 197/2022 è stata introdotta la facoltà di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima dovute a seguito dei menzionati istituti deflativi o, se si tratta di conciliazione giudiziale, anche della totalità delle somme o della prima rata.

Affinché il contribuente possa regolarizzare gli omessi/carenti versamenti beneficiando della regolarizzazione è richiesto che all’1.1.2023 sia già decorso il termine per il pagamento della rata o delle rate, ma il contribuente non deve aver ancora ricevuto, a tale data, la cartella di pagamento o l’intimazione.

Regolarizzando il contribuente ottiene lo stralcio delle somme, ormai facenti parte del piano di dilazione, per sanzioni e interessi. La definizione si perfeziona a seguito dell’integrale versamento entro il 31.3.2023 delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi. L’importo può essere versato in forma rateale, in un massimo di venti rate, senza possibilità di compensazione ex art. 17 del D.lgs. 241/97, scadenti al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. In caso di pagamento rateale la prima rata deve essere versata entro il 31.3.2023 e sulle successive maturano gli interessi legali.

Definizione delle liti pendenti
(art. 1 co. 186 – 205)
La definizione delle liti pendenti, ai sensi dell’art. 1 co. 186 della L. 197/2022, concerne solo le entrate rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Sono di conseguenze escluse le liti in cui sono parti diversi enti impositori, ancorché di natura tributaria. Del pari, sono esclusi i processi su atti di recupero di aiuti di Stato e su risorse proprie dell’Unione europea, inclusa l’IVA all’importazione.

Per definire, è necessario presentare istanza entro il 30.6.2023, e i benefici sono in parte dipendenti dalle sentenze che sono state depositate alla data dell’1.1.2023.

Ove ci si avvalga della definizione e l’Agenzia fiscale non opponga alcun diniego, il processo si estinguerà a spese compensate.

Per poter definire la lite, occorre che, entro l’1.1.2023, il contribuente abbia notificato il ricorso introduttivo di primo grado all’Agenzia fiscale (si fa riferimento alla data di avvenuta consegna della PEC, e non al momento della costituzione in giudizio) e che, nel momento di presentazione della domanda, non si sia ancora formato il giudicato (occorre quindi che non sia stata depositata la sentenza di cassazione senza rinvio e che non siano spirati i termini per l’impugnazione della sentenza o per la riassunzione del processo).

Rientrano le liti pendenti in qualsiasi grado, anche in Cassazione o in rinvio.

La sospensione riguarda solo le controversie definibili.

Conciliazione giudiziale agevolata
(art. 1 co. 206 – 212)
L’art. 1 co. 206 della L. 197/2022 ha previsto una conciliazione rafforzata per i processi pendenti all’1.1.2023. Tale conciliazione è alternativa alla definizione delle liti disciplinata nell’art. 1 co. 186 della L. 197/2022.

Le controversie conciliabili sono quelle in cui è parte l’Agenzia delle Entrate sempre che riguardino atti “impositivi”. Quelle contro gli atti di riscossione (cartelle di pagamento, intimazioni ad adempiere, fermi) sono a rischio sia in quanto possono essere intese come riguardanti atti solo liquidatori sia in quanto la parte potrebbe essere l’Agente della riscossione.

In caso di conciliazione agevolata le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo, non avendo rilevanza se l’accordo venga stipulato nel primo o secondo grado di giudizio.

I versamenti (di tutte le somme o della prima rata) devono avvenire entro i 20 giorni dalla stipula dell’accordo, che va sottoscritto entro il 30.6.2023. La dilazione può avvenire in massimo venti rate trimestrali di pari importo, maggiorate degli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata. Non è ammessa la compensazione ex art. 17 del D.lgs. 241/97.

Rinuncia agevolata in Cassazione
(art. 1 co. 213 – 218)
I contribuenti possono beneficiare di una rinuncia agevolata ai processi pendenti all’1.1.2023 in Cassazione. Trattasi di un accordo conciliativo ad hoc per i processi pendenti in Cassazione.

Dal punto di vista operativo, si concretizza in una rinuncia al ricorso principale o incidentale che segue l’accordo con l’Agenzia delle Entrate, rinuncia che deve essere formalizzata entro il 30.6.2023.

Rottamazione dei ruoli
(art. 1 co. 231 – 252)
La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.

In costanza dei requisiti indicati dall’art. 1 co. 231 della L. 197/2022, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.

Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:

·        le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;

·        le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.

La nuova rottamazione è fruibile anche dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni nonché

·        dai debitori che hanno aderito alle rottamazioni di cui all’art. 6 comma 2 del DL 193/2016

·         dai debitori che hanno aderito alle rottamazioni di cui all’art. 1 del DL 148/2017 (rottamazione-bis)

·        dai debitori che hanno aderito alle rottamazioni di cui all’art. 3 del DL 119/2018 (rottamazione-ter)

·        dai debitori che hanno fruito del c.d. “saldo e stralcio” degli omessi versamenti ex L. 145/2018  

e sono decaduti per non aver pagato le rate.

Il debitore può decidere quali carichi definire. Quindi, se una cartella di pagamento riscuote ruoli INPS e dell’Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS.

I singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito devono essere definiti per intero.

Non si tratta solo di qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IVA, addizionali, canone RAI, ecc.) ma anche dei contributi INPS e dei premi INAIL.

Non rientrano nella rottamazione le entrate locali (IMU, TARSU, ecc.) e le altre entrate (ad esempio, contributi previdenziali) se riscosse in proprio dagli enti creditori, o tramite affidamento ai propri concessionari locali (si pensi alla SORIS, per il Comune di Torino). I ruoli delle Casse di previdenza private di cui al D.lgs. 509/94 e al D.lgs.103/96 (Cassa dei dottori commercialisti, Cassa Forense, ENASARCO, ENPAV) non rientrano automaticamente nella rottamazione.

Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva; di ogni tipo di interesse compreso nel carico (da ritardata iscrizione a ruolo se si tratta di imposte sui redditi e IVA o il diverso interesse ex DM 21.5.2009); degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73; dei compensi di riscossione.

Il procedimento di rottamazione inizia con la domanda all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, da inviare a pena di decadenza entro il 30.4.2023, con cui si indica la volontà di definire i ruoli indicati, di pagare in unica soluzione o a rate e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.

Entro il 30.6.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza. Il carico può essere dilazionato in diciotto rate scadenti le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023 e le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno. È in ogni caso esclusa la compensazione nel modello F24, mediante crediti disponibili ex art. 17 del D.lgs. 241/97.

Stralcio dei ruoli sino a 1.000 euro
(art. 1 co. 222 – 230)
Con l’art. 1 co. 222 della L. 197/2022 è stato previsto l’annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro. Per l’annullamento non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario; l’Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell’annullamento si producono dall’1.1.2023.

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