Circolare n. 8/2022 Il Decreto Milleproroghe
Gentile Cliente,
desideriamo con la presente esaminare alcune delle principali novità introdotte dal D.L. 30.12.2021 n. 228 (c.d. Milleproroghe) come modificato dalla legge di conversione nella L. 25.2.2022 n. 15 pubblicata in G.U. 28.02.2022 n. 49 ed in vigore dal 1° marzo 2022.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RATEAZIONE DEI CARICHI DI RUOLO
Secondo quanto previsto dall’art. 2-ter del DL 228/2021, vengono riaperti i termini per presentare la richiesta di rateazione a favore dei contribuenti con piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020, sia intervenuta la decadenza dal beneficio e che non hanno presentato domanda di riammissione entro il 31.12.2021 ai sensi dell’art. 13-decies comma 5 del DL 137/2020.
La richiesta può essere presentata dal 1° gennaio 2022 fino al 30 aprile 2022.
DECORRENZA SANZIONI PER GLI OBBLIGHI INFORMATIVI
Viene prorogata al 31 luglio 2022 (in luogo del 1° gennaio 2022) il termine di decorrenza per l’applicabilità delle sanzioni previste dalla L. 124/2017, in materia di informativa sulle erogazioni pubbliche per l’anno 2021.
Per l’anno 2022, invece, viene previsto che le sanzioni troveranno applicazione dal 1° gennaio 2023.
Si ricorda che la citata normativa pone, a carico di associazioni e imprese, l’obbligo di pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, in bilancio o sul sito internet, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevute da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente.
LIMITAZIONE ALL’USO DEL CONTANTE
Per effetto dell’art. 3 co. 6-septies del DL 228/2021, inserito in sede di conversione, dall’1.1.2022 il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante non è più di 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro), ma resta quello di 1.999,99 euro (soglia di 2.000,00 euro), fino all’1.1.2023, quando la riduzione in questione dovrebbe diventare operativa.
ASSEMBLEE A DISTANZA
Per effetto dell’art. 3 comma 1 del DL 228/2021 viene confermata la possibilità, fino al 31 luglio 2022, di svolgere “a distanza” le assemblee delle società di capitali, associazioni e fondazioni secondo quanto previsto dall’art. 106 comma 7 del DL 18/2020 convertito in relazione alla situazione emergenziale da Covid-19.
ESTENSIONE AL BILANCIO 2021 DELLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI
Ai sensi dell’art. 3 comma 5-quinquiesdecies, viene riconosciuta la facoltà di sospendere l’ammortamento delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020. Questa possibilità, quindi, viene ora riconosciuta a tutti i soggetti e pertanto opera nei confronti sia di coloro che hanno usufruito al 100% della sospensione dell’ammortamento 2020, sia di coloro che hanno effettuato, anche parzialmente, l’ammortamento 2020.
RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE
Anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 non si applicano “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.
In estrema sintesi, quindi, gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche possono essere posticipati all’assemblea che approva il bilancio 2026.
Le perdite in questione devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (art. 6 co. 4 del DL 23/2020 convertito).
TERMINI AGEVOLAZIONE PRIMA CASA
Viene prorogata al 31 marzo 2022 (essendo prima prevista fino al 31 dicembre 2021) la sospensione dei termini che condizionano l’applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all’acquisto o al riacquisto della prima casa. Si ricorda che i termini erano stati sospesi a partire dal 23.02.2020.
La sospensione riguarda, in particolare:
- il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile agevolato, nel caso in cui, al momento del rogito, l’acquirente non vi abbia la residenza né vi eserciti la propria attività;
- il termine di 1 anno per l’alienazione della “vecchia” prima casa, nel caso in cui, al momento del nuovo acquisto, il contribuente sia ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;
- il termine di 1 anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, che consente di evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione ad un immobile alienato prima di 5 anni dal rogito;
- il termine di 1 anno che deve intercorrere tra il “vecchio” acquisto agevolato e il nuovo, per maturare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (art. 7 della L. 448/98).
La sospensione comporta che i termini interessati non possano scorrere nel periodo dal 23.02.2020 al 31.03.2022 e ricomincino a decorrere da dove si erano interrotti al termine della sospensione (1.4.2022). Inoltre, ove i termini sopra indicati dovessero cominciare a decorrere nel periodo di sospensione, sono rimasti “bloccati” fin dall’inizio e cominceranno a decorrere (da principio) l’1.4.2022.
CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
Con l’art. 3-quater del DL 228/2021 è stato prorogato dal 30.06.2022 al 31.12.2022 il termine entro il quale è possibile effettuare gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” e beni materiali “Industria 4.0”, in presenza dell’ordine accettato dal fornitore e del versamento dell’acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2021, al fine di usufruire del credito d’imposta rispettivamente nella misura del 10% e del 50% previsto dall’art. 1 commi 1054 e 1056 Legge 178/2020
VISTO E ASSEVERAZIONE PER GLI INTERVENTI EDILIZI “MINORI”
L’art. 3-sexies afferma che le disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1-ter lettera b) del DL 34/2020 si applicano anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.
Pertanto:
- anche le spese di asseverazione della congruità delle spese e di apposizioni del visto di conformità sostenute tra il 12.11 e il 31.12.2021 è riconosciuta la detraibilità nella stessa misura prevista per gli interventi eseguiti;
- anche nel periodo compreso tra il 12.11 e il 31.12.2021 è applicabile la semplificazione introdotta dalla Finanziaria 2022che esclude dai nuovi obblighi gli interventi di “edilizia libera” e quelli di importo complessivo non superiore a euro 10.000, con esclusione degli interventi rientranti nel c.d. “bonus facciate”.