Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi Commercialisti Associati

Circolare n. 21/2022 Operazioni con l’estero e fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022

Gentile Cliente,

Desideriamo informarLa che a decorrere dalle cessioni e prestazioni effettuate dall’1.7.2022, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) sarà trasmessa attraverso nuove modalità, equiparabili a quelle relative alla fattura elettronica.

La legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1103 L. 178/2020) ha infatti modificato l’art. 1 co. 3-bis del D. Lgs. 127/2015:

  • introducendo l’obbligo di trasmettere i dati in questione in formato XML, via Sistema di Interscambio (SdI);
  • stabilendo che le nuove regole dovessero entrare in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2022, termine successivamente posticipato al 01.07.2022 dal DL 146/2021 convertito L. 215/2021.

La trasmissione massiva dei dati, a cadenza trimestrale, verrà pertanto sostituita dall’invio dei dati per singolo file fattura al Sistema di Interscambio.

Ambito soggettivo

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.

Restano esonerati dalla comunicazione esclusivamente:

  • i soggetti passivi che hanno aderito al regime “di vantaggio” (di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) e coloro che adottano il regime forfetario (di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014), che, nel periodo precedente, non abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
  • i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel periodo d’imposta precedente non hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.

 

Sono esclusi dall’adempimento anche i soggetti passivi non stabiliti in Italia che siano identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72 o mediante no­­mina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72.

Ambito oggettivo

La comunicazione ha ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi:

  • effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
  • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Il generico riferimento ai “soggetti” non stabiliti fa ritenere che la comunicazione sia dovuta sia per le operazioni nei confronti di soggetti passivi IVA non stabiliti in Italia quanto nei confronti di “privati consumatori” non stabiliti.

Sono escluse le operazioni per le quali:

  • è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni ed esportazioni);
  • è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio (SdI).

Modalità di trasmissione dei dati

Operazioni attive

Per le operazioni attive occorre creare un file XML impostando il campo “codice destinatario” con il valore convenzionale XXXXXXX per identificare che trattasi di una controparte estera, non coinvolta dal processo di fatturazione elettronica. Sul punto è appena il caso di precisare che per il cliente non residente nulla cambia dal 1° luglio 2022: lo stesso riceverà sempre una copia analogica della fattura (ad esempio, pdf via mail).

Per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati resta facoltativa: trattasi delle esportazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. 633/1972.

Operazioni passive

Per quanto concerne, invece, le operazioni passive di acquisto, ai fini della predisposizione del file XML da inviare mediante il Sistema di Interscambio, dovranno essere utilizzate le tipologie di do­cumento di seguito riportate in relazione alle differenti fattispecie. Si riepilogano anche gli elementi principali da riportare nel file XML:

TD17 <Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero>, per operare l’integrazione dell’imposta nel caso di servizi intracomunitari ricevuti ovvero di emissione di autofattura per servizi ricevuti da operatori extra-UE;

Codice Campo Contenuto
TD17 <CedentePrestatore> Dati del fornitore estero (UE o extra-UE)
<CessionarioCommittente> Dati dell’acquirente nazionale
<Data> Data di ricezione (o data ricadente nel mese di rice­zio­ne), nel caso di emissione di documento relativo a ser­vizi intra-UE o

data di effettuazione dell’operazione, nel caso di acqui­sto di servizi extra-UE

<Numero> Indicare, preferibilmente, una numerazione ad hoc
<PrezzoTotale> Imponibile della fattura ricevuta dal prestatore UE o extra-UE
<Aliquota IVA> Riportare l’aliquota IVA cui è soggetta l’operazione
<Imposta> Indicare l’IVA dovuta in relazione alle differenti aliquote
<Natura> Qualora l’operazione risulti non imponibile, esente o non sog­getta, indicare il relativo codice “Natura”
<DatiFattureCollegate> Riportare gli estremi della fattura di riferimento

 

TD18 <Integrazione per acquisto di beni intracomunitari>, nel caso di integrazione dell’imposta per acquisti intracomunitari di beni;

Codice Campo Contenuto
TD18 <CedentePrestatore> Dati del fornitore UE
<CessionarioCommittente> Dati dell’acquirente nazionale
<Data> Data di ricezione (o data ricadente nel mese di ricezione)
<Numero> Indicare, preferibilmente, una numerazione ad hoc
<PrezzoTotale> Imponibile della fattura ricevuta dal fornitore UE
<Aliquota IVA> Riportare l’aliquota IVA cui è soggetta l’operazione
<Imposta> Indicare l’IVA dovuta in relazione alle differenti aliquote
<Natura> Qualora l’operazione risulti non imponibile, esente o non sog­getta, indicare il relativo codice “Natura”
<DatiFattureCollegate> Riportare gli estremi della fattura di riferimento

 

TD19 <Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c. 2 DPR 633/72>, per l’emissione dell’autofattura nel caso di acquisti di beni da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Codice Campo Contenuto
TD19 <CedentePrestatore> Dati del fornitore estero
<CessionarioCommittente> Dati dell’acquirente nazionale
<Data> Riportare:

la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE o una data ricadente nel mese di ricezione della fattura;

la data di effettuazione dell’operazione intercorsa con il fornitore extra-UE.

<Numero> Indicare, preferibilmente, una numerazione ad hoc
<PrezzoTotale> Imponibile della fattura ricevuta dal fornitore UE o extra-UE
<Aliquota IVA> Riportare l’aliquota IVA cui è soggetta l’operazione
<Imposta> Indicare l’IVA dovuta in relazione alle differenti aliquote
<Natura> Nel caso in cui l’operazione risulti non imponibile, esente o non soggetta, indicare il relativo codice “Natura”
<DatiFattureCollegate> Riportare gli estremi della fattura di riferimento

 

Anche in questo caso, per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati resta facoltativa (importazioni).

Termini di trasmissione dei dati

Per quanto riguarda, invece, la trasmissione telematica del singolo file allo SdI, relativamente alle operazioni attive, la stessa andrà effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.

Pertanto, in caso di cessioni intra-Ue di beni non imponibili ai sensi dell’articolo 41 D.L. 331/1993 (Natura operazione N3.2) i termini della comunicazione coincidono con quelli posti dall’articolo 46, comma 2, D.L. 331/1993 secondo cui, la fattura va emessa, a norma dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.

Le cessioni intracomunitarie di beni si considerano effettuate all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto. Se anteriormente al verificarsi dell’evento di cui sopra è stata emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura (articolo 39 D.L. 331/1993).

Allo stesso modo, anche per le prestazioni di servizi rese a clienti Ue (oppure extra-Ue) occorre tenere in considerazione i termini di fatturazione posti dall’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972; per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi non residenti in Italia, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972 (Natura operazione N2.1), la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Per quanto riguarda la trasmissione dei dati del ciclo passivo, l’invio del singolo documento relativo all’acquisto dall’estero deve essere effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di operazioni Intra Ue) o di effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni extra Ue).

Limite importo operazioni

Gli artt. 12 e 13 del DL 73/2022 (Decreto Semplificazioni) hanno introdotto alcune modifiche ai nuovi adempimenti sul piano delle operazioni da rilevare.

Viene prevista l’esclusione degli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro (per singola operazione).

Trattasi, ad esempio, degli acquisti di carburante all’estero ovvero delle prestazioni di alloggio in alberghi ubicati all’estero ricevute da soggetti passivi italiani. Per tali tipi di operazioni si è di recente espressa l’Agenzia delle Entrate (Risposte a Telefisco del 15 giugno 2022) il file XML viene compilato con il codice natura N2.2

Aspetti sanzionatori

Con la legge di bilancio 2021 e il recente Decreto Semplificazioni, è stato modificato altresì il regime sanzionatorio relativo all’esterometro.

L’art. 11 co. 2-quater del DLgs. 471/1997 dispone infatti che, per le operazioni ef­fet­tuate a partire dall’1.7.2022, sia applicabile la sanzione amministrativa di 2,00 euro per ciascu­na fattura, entro il nuovo limite massimo di 400,00 euro mensili.

La sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, o laddove, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale approfondimento in relazione ai singoli casi.

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi