Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi Commercialisti Associati

Circolare n. 32/2022 Distribuzione utili e pagamento dopo il 31 dicembre 2022

Gentile Cliente,

facciamo riferimento alle nostre precedenti circolari n. 14/2022 e 30/2022, relative alla distribuzione di utili nel 2022 e alla possibilità di beneficiare di un regime transitorio secondo cui alle distribuzioni di dividendi, derivanti da partecipazioni qualificate, formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente, anziché essere soggetti alla ritenuta d’imposta del 26% prevista dal regime attualmente vigente.

Rimandando alle precedenti circolari per l’esame delle limitazioni alla distribuzione degli utili da un punto di vista civilistico e fiscale, segnaliamo con la presente un’importante novità determinata dai chiarimenti forniti nella giornata di ieri dall’Agenzia Entrate tramite il Principio di diritto n. 3.

Il principio di diritto, diversamente da quanto affermato dall’Agenzia Entrate nella risposta ad Interpello n. 454 dello scorso 16 settembre 2022, chiarisce che il regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva. Viene finalmente evidenziato, quindi, che conta la data della delibera e non quella dell’effettivo pagamento che può, pertanto, avvenire anche successivamente al 31 dicembre 2022.

Si ricorda in questa sede che il verbale di assemblea – che prevede la distribuzione degli utili, degli utili portati a nuovo, delle riserve facoltative liberamente disponibili per le quali si può procedere allo loro distribuzione – è soggetto all’obbligo di registrazione in termine fisso entro 20 giorni dalla data dell’assemblea previo versamento dell’imposta di registro nella misura fissa di € 200,00 euro (ai sensi dell’art. 4, lettera d), n. 1 della Tariffa allegata al TUR).

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