Circolari

Gentile Cliente, con la presente desideriamo esaminare le principali novità apportate dalla Legge 29.12.2022 n. 197 (cd. Legge di Bilancio 2023) pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29.12.2022 ed in vigore dall’1.1.2023, in particolare con riferimento alle novità in materia fiscale e agevolativa. Novità in materia di crediti d’imposta Credito d’imposta a favore di imprese per l’acquisto di energia e gas 1° trimestre 2023 (art .1 co. 2-9) Viene disposto il riconoscimento anche per il I trimestre 2023 dei crediti d'imposta a favore delle imprese per acquisto di energia elettrica e gas naturale, incrementando le misure rispetto a quelle previste in precedenza. Ferme restando le specifiche condizioni previste,

Gentile Cliente, desideriamo informarLa che la Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022) ha modificato il limite di ricavi o compensi per l’applicazione del regime forfettario e per l’adozione del regime di contabilità semplificata. Limiti per Regime forfetario L’art. 1 comma 54 della Legge di Bilancio 2023 è intervenuto modificando uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfetario, quello relativo al limite di ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente: tale importo è stato innalzato a 85.000 euro, 20mila euro in più rispetto al precedente tetto rimasto in vigore fino allo scorso anno. La nuova soglia vale a partire dal periodo d’imposta 2023.

Con l’approssimarsi della riapertura dell’esercizio contabile al 01.01.2023, pur non essendo intervenute sostanziali recenti novità, riteniamo utile ricordarLe la disciplina della numerazione progressiva delle fatture. Con Risoluzione n.1/E del 10 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la numerazione in ordine progressivo delle fatture non è più obbligatoria, l’importante è che sia mantenuta la condizione di garanzia dell’identificazione univoca della fattura stessa, ma rimane compatibile, la numerazione progressiva nell’anno solare tale da garantire l’identificazione univoca della fattura. L’identificazione univoca impedisce a due fatture, seppur emesse in due anni diversi, di avere lo stesso numero. Si pone quindi come ogni anno la questione di

Gentile cliente, con l’approssimarsi della chiusura di fine anno, pur non essendo intervenute recenti novità, riteniamo utile ricordarLe la necessità di procedere all’inventario di fine anno. Ogni anno al 31 dicembre, infatti, le imprese, il cui periodo di imposta coincide con l’anno solare, devono procedere alla valutazione del magazzino. Questo in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti esistenti al 31 dicembre presso l’impresa, i suoi magazzini e depositi, le sue eventuali unità locali, ovvero anche presso terzi (per esempio in conto deposito o in

Gentile Cliente, facciamo riferimento alle nostre precedenti circolari n. 14/2022 e 30/2022, relative alla distribuzione di utili nel 2022 e alla possibilità di beneficiare di un regime transitorio secondo cui alle distribuzioni di dividendi, derivanti da partecipazioni qualificate, formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente, anziché essere soggetti alla ritenuta d’imposta del 26% prevista dal regime attualmente vigente. Rimandando alle precedenti circolari per l’esame delle limitazioni alla distribuzione degli utili da un punto di vista civilistico e fiscale, segnaliamo con

Gentile Cliente, desideriamo ricordarLe che entro il 30 novembre 2022 è necessario inviare al MISE le comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d’imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0: credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, di cui ai commi 189 e 190 dell’articolo 1, L. 160/2019 e di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 dell’articolo 1, L. 178/2020; credito d’imposta R&S&I&D, di cui ai commi 200, 201, 202 e 203 dell’articolo 1, L. 160/2019 e ss.mm.ii.; credito d’imposta Formazione 4.0, di cui ai commi 46-56 dell’articolo 1, L. 205/2017 e ss.mm.ii. Restano pertanto esclusi dalla comunicazione gli investimenti

Gentile Cliente, facciamo riferimento alla nostra precedente circolare n. 14/2022 relativa alla distribuzione di utili nel 2022 e alla possibilità di beneficiare di un regime transitorio secondo cui alle distribuzioni di dividendi, derivanti da partecipazioni qualificate, formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente, anziché essere soggetti alla ritenuta d’imposta del 26% prevista dal regime attualmente vigente. Si rimanda alla precedente circolare per l’esame delle limitazioni alla distribuzione degli utili da un punto di vista civilistico e fiscale, correlate alla priorità

Gentile Cliente, con la presente intendiamo fornirLe una sintesi delle principali novità introdotte dal Decreto Legge 23.09.2022 n. 144, pubblicato sulla GU 23.09.2022 entrato in vigore il 24.09.2022. Tenuto conto che il Decreto è in corso di conversione in legge, le relative disposizioni sono suscettibili di modifiche e integrazioni. Estensione dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale Credito d’imposta imprese “non energivore” L’art. 1 comma 3 del Decreto prevede che alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW [in precedenza 16,5 kW], diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, è

Gentile Cliente, con la presente intendiamo fornirLe una sintesi della disciplina dell’imposta di bollo addebitata al cliente in fattura, anche alla luce dei recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito al trattamento reddituale applicabile. Obbligo di imposta di bollo L’obbligo di assolvere il tributo è previsto dall’art. 13, comma 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 642/1972, secondo il quale sono assoggettate ad imposta di bollo da 2 euro “Fatture, note, conti e simili”, qualora la somma indicata sia superiore a 77,47 euro e non sia soggetta ad IVA. Sono pertanto soggette a marca da bollo le fatture di importo

Gentile Cliente, L’art. 6 del DL 115/2022 estende anche per il terzo trimestre 2022 i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale. In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto: per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, a condizione che il costo medio della componente energia elettrica calcolato per il 2° trimestre 2022 abbia

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi