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Gentile Cliente, con la presente Circolare analizziamo l’estensione a tutti i lavoratori del settore privato, dipendenti o autonomi, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”), ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, disposta dall’art. 3 del DL 21.9.2021 n. 127. EFFICACIA TEMPORALE L’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro si applica dal 15.10.2021 e fino al 31.12.2021, data in cui, salvo proroghe, terminerà lo stato di emergenza sanitaria. AMBITO APPLICATIVO Rientra nell’applicazione dell’obbligo di green pass chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato a prescindere dalla tipologia contrattuale in base alla quale tale attività viene prestata, ricom­prendendo quindi anche

Gentile Cliente, desideriamo di seguito fornirLe le novità riguardanti gli Indici di Affidabilità Fiscale (ISA) con riferimento al periodo d’imposta 2020. Ricordiamo che gli ISA sono stati introdotti dall'articolo 9-bis, del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, e hanno trovato applicazione dal 2018, sostituendo i precedenti studi di settore e parametri. Lo scopo degli ISA è quello di favorire l'emersione spontanea di basi imponibili, di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari, nonché di rafforzare la collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria e, elaborati sulla base di un'analisi economico-statistica di dati ed informazioni relativi a più periodi di imposta, mirano a verificare la normalità

DPCM_2marzo2021 Il DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l'eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. Di seguito una sintesi delle principali novità e delle misure confermate.   ZONE BIANCHE Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l'obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore. Restano sospesi gli eventi che

Gentili Clienti, desideriamo informarVi che a partire dal 11 maggio 2020 sarà possibile richiedere il rimborso di quanto sostenuto dalle imprese per l’acquisto di mascherine e altri Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). L’art. 43 comma 1 del D.L. 18/2020 prevede infatti che “Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale”. In attuazione di tale norma, Invitalia ha pertanto pubblicato il bando “Impresa Sicura”, che definisce i criteri e le modalità di riconoscimento alle imprese del rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI).

Gentili Clienti, con la presente si comunica che nella giornata di ieri la Regione Veneto ha emesso una nuova ordinanza a firma del Governatore Zaia, che ammette, tra le varie, al punto 20, la possibilità per i ristoranti e le mense che sarebbero chiusi di erogare un servizio di ristorazione, a porte chiuse, a gruppi definiti in virtù di un contratto fatto con le imprese nel territorio. Vengono definite le modalità per l’erogazione del servizio. Si pone l’attenzione sul fatto che alla base devono sussistere appositi contratti con le imprese utilizzatrici e che pertanto ciò escluderebbe il ritiro di ticket restaurant. È inoltre ammessa, al punto 21, l’ospitalità in strutture autorizzate, il cui l’esercizio è sospeso (esempio dell’agriturismo se non si trovano alberghi), se rivolta ad operatori della sanità o addetti comunque allo svolgimento di attività connesse all’emergenza Coronavirus. Di seguito si riporta l’ordinanza che avrà decorrenza dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 incluso.

Gentili Clienti, Con la presente si ritiene di fare cosa gradita nel riportare di seguito le risposte alle domande più recenti apparse nel sito della Regione Veneto, che potrete anche direttamente consultare all’indirizzo: https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=4275256 In allegato troverete anche la risposta del 27/04/2020 del Direttore Coordinatore dell’Unità di Crisi sui servizi delle toelettature per cani e la risposta dello stesso in relazione alla vendita di cibo per asporto.

Gentili Clienti, Con la presente si comunica che nella giornata di ieri è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri inerente le misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta "fase due". Le disposizioni si applicheranno dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020. Di seguito si riportano gli articoli 1 e 2 che contengono le principali misure di contenimento, in allegato il testo completo del Decreto. Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

Gentili Clienti, desideriamo informarVi che l’INPS, con il messaggio n. 1621, pubblicato il 16 aprile scorso, ha fornito risposta alle richieste di chiarimento pervenute sulla fruizione del c.d. congedo parentale COVID-19 di cui all’art. 23 del DL 18/2020, indicando i casi di compatibilità e quelli di incompatibilità rispetto ad altri istituti o indennità. Il congedo parentale prevede l’erogazione di una indennità rapportata alla retribuzione o al reddito in ragione della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente. La misura dell’indennità è pari al pari al 50% della retribuzione qualora sia richiesto da un lavoratore dipendente per un figlio di età inferiore a 12 anni. Dal 5 marzo 2020 infatti i Genitori/lavoratori (lavoratori dipendenti ma anche autonomi iscritti all’INPS) hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo per un periodo massimo — continuativo o frazionato — di 15 giorni.

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