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DPCM_2marzo2021 Il DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l'eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. Di seguito una sintesi delle principali novità e delle misure confermate.   ZONE BIANCHE Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l'obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore. Restano sospesi gli eventi che

Le disposizioni del nuovo DPCM del 3 novembre 2020 sono in vigore dal 5 novembre 2020, in sostituzione del precedente DPCM del 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020. L'entrata in vigore del nuovo Dpcm dividerà l'Italia in tre aree: le zone "gialle" o "verdi"; le zone "arancioni", cioè quelle Regioni che si trovano in uno scenario di tipo tre con un livello di rischio alto; le zone “rosse” che hanno sempre un livello di rischio alto, ma si trovano nello scenario di tipo quattro cioè di massima gravità. I diversi scenari, che diventeranno fondamentali per comprendere il

DPCM_24 ottobre 2020 Allegati_dpcm_24_ottobre_2020 In sintesi il DPCM, in vigore dal 26 ottobre 2020 fino al 24 novembre 2020 prevede, tra l'altro: Relativamente alle attività commerciali: - le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida vigenti idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle

Gentili Clienti, nella serata di venerdì, il Governo ha adottato un nuovo DPCM che proroga le misure di sospensione delle attività produttive dal 14 aprile fino al 3 maggio prossimo. Il provvedimento riepiloga e riordina le misure di contenimento previste nei precedenti provvedimenti, sostituendo le previsioni e gli allegati di cui ai DPCM 11 marzo e 22 marzo 2020, nonché quelle di cui al DM 25 marzo 2020. Riguardo alle attività produttive, il nuovo DPCM conferma le eccezioni alla sospensione, consentendo la prosecuzione delle seguenti attività e servizi: attività indicate nell’allegato 3 (in calce al presente), individuate sulla base del Codice ATECO. Quanto

Gentili Clienti, a seguito dell’aggiornamento sul sito del Governo Italiano delle risposte alle domandi più frequenti in merito alle misure adottate con il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri  del 22 marzo 2020 (FAQ http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa), desideriamo fornire alcune precisazioni in merito alla possibilità di vendita tramite e-commerce e tramite consegna a domicilio. Vendita tramite e-commerce L’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuato online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020, ancora vigente, che consente il “Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet”. Non sussistono

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