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Gentile Cliente, Desideriamo informarLa che a decorrere dalle cessioni e prestazioni effettuate dall’1.7.2022, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) sarà trasmessa attraverso nuove modalità, equiparabili a quelle relative alla fattura elettronica. La legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1103 L. 178/2020) ha infatti modificato l’art. 1 co. 3-bis del D. Lgs. 127/2015: introducendo l’obbligo di trasmettere i dati in questione in formato XML, via Sistema di Interscambio (SdI); stabilendo che le nuove regole dovessero entrare in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2022, termine successivamente posticipato al 01.07.2022 dal DL 146/2021 convertito L. 215/2021. La trasmissione massiva

Gentile Cliente, Desideriamo ricordarLe che il 30 giugno 2022 scade il termine per indicare, sui propri siti internet o sui portali digitali, le erogazioni pubbliche ricevute nel 2021 dai soggetti tenuti alla pubblicazione ai sensi dell’art. 1 comma 125 ss. della L. 124/2017. Sul tema rinviamo anche alle nostre precedenti circolari n. 14/2021 e 1/2022 reperibili anche sul nostro sito internet nella sezione News https://www.scacommercialisti.it/news Soggetti tenuti alla pubblicazione I soggetti tenuti alla pubblicazione sono gli Enti non commerciali (Associazioni di protezione ambientale, Associazioni di consumatori, Associazioni, ONLUS e fondazioni), le Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, nonché i soggetti che

Gentile Cliente, Desideriamo ricordarLe che ai sensi dell’art. 15 del DL 179/2012, già a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento. Fino al 2021, tuttavia, in caso di violazione dell’obbligo, non risultava prevista alcuna sanzione. Per tale motivo numerosi contribuenti non si erano dotati del POS. L’art. 19-ter del DL 152/2021 (“decreto PNRR”) è, quindi, intervenuto con l’introduzione del comma 4-bis all’art. 15, DL n. 179/2012, per definire la prima norma sanzionatoria applicabile: alla “mancata accettazione” di

Gentile Cliente, desideriamo informarLa che la Legge di conversione del D.L. 146/2021 ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva nel caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali a decorrere dal 21 dicembre 2021. La ratio dell’obbligo di comunicazione anticipata dei rapporti di lavoro autonomo occasionale è quella di svolgere attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale all’interno di tutti i settori produttivi e commerciali. Più precisamente, l’articolo 13 D.L. 146/2021, modificando l’articolo 14 D. Lgs. 81/2008, ha previsto un obbligo di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, mediante sms o posta elettronica, dell’avvio dell’attività

Gentile Cliente, desideriamo ricordarLe, come da nostra Circolare n. 14/2021 pubblicata anche sul nostro sito nella sezione News (https://www.scacommercialisti.it/news/page/7/), che la Legge 124/2017 richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 2 dell’11 gennaio 2019 - riferita in particolare agli enti del Terzo settore (Ets), ma le cui indicazioni possono ragionevolmente estendersi anche agli altri soggetti tenuti al

Gentile Cliente, con la presente Circolare analizziamo l’estensione a tutti i lavoratori del settore privato, dipendenti o autonomi, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”), ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, disposta dall’art. 3 del DL 21.9.2021 n. 127. EFFICACIA TEMPORALE L’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro si applica dal 15.10.2021 e fino al 31.12.2021, data in cui, salvo proroghe, terminerà lo stato di emergenza sanitaria. AMBITO APPLICATIVO Rientra nell’applicazione dell’obbligo di green pass chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato a prescindere dalla tipologia contrattuale in base alla quale tale attività viene prestata, ricom­prendendo quindi anche

DL Coronavirus 23072021-105 Gentili clienti inoltriamo in allegato il Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 luglio e in vigore dal giorno stesso della pubblicazione. Il Decreto proroga lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021, disciplina l’uso del green pass per accedere ad alcuni luoghi pubblici e modifica i criteri di classificazione del livello di rischio delle Regioni. Di seguito le principali novità: Green Pass Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di: - certificazione verde

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