Circolare n. 42/2020 – Esenzione IVA per mascherine e altri DPI
Gentili Clienti,
con la presente desideriamo informarvi che il Decreto Rilancio, ai sensi dell’art. 124, sancisce, in via transitoria, un regime di maggior favore per le cessioni di mascherine e altri DPI, prevedendo che le stesse, fino al 31 dicembre 2020, siano esenti da IVA con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni/servizi afferenti alle predette operazioni esenti.
Dal 1° gennaio 2021, le cessioni dei beni indicati sopra, saranno soggette all’aliquota IVA del 5%.
L’esenzione IVA si applicherà non solo alle mascherine, ma anche a gel disinfettanti, guanti e strumenti utilizzati in ambito ospedaliero. L’art. 124 ha infatti integrato con il n. 1 ter.1 la Parte II-bis della Tabella A allegata al DPR 633/72 relativa ai Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5 per cento comprendendo:
Ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub-intensiva; monitor multi-parametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
L’esenzione si applica alle cessioni dei predetti beni consegnati a partire dal 19 maggio 2020, oppure fatturati da tale data ma consegnati dopo l’emissione della relativa fattura.
Ai fini dell’emissione della fattura, si evidenzia che, non essendo stato modificato l’art. 10 del DPR 633/1972, è opportuno non far confluire tali cessioni tra le operazioni esenti ai sensi di tale art. 10.
È consigliabile, perciò, e fintantoché non vengano forniti chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate, indicare in fattura una dicitura del tipo “operazione esente ex art. 124 D.L. n. 34/2020”, se possibile creando un apposito codice IVA nel proprio gestionale, a cui corrisponda nel file xml della fattura elettronica il campo natura N4.
Si evidenzia infine che le fatture esenti, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Rilancio scontano l’imposta di bollo di 2 euro se l’importo fatturato supera 77,47 euro.