Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi Commercialisti Associati

Circolare n. 69/2020 La lotteria degli scontrini

Gentile Cliente,
Dopo anni di rinvii, la lotteria degli scontrini muove i primi passi, in attesa della partenza ufficiale spostata dal Decreto Rilancio al 1° gennaio 2021.
Di seguito forniamo una sintesi del funzionamento del concorso, sia dal punto di vista del privato cittadino, che di quello dell’esercente.

Per il consumatore
Potranno partecipare alla lotteria degli scontrini tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che effettuano acquisti di beni o servizi, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha già da tempo attivato un portale riservato a quanti vorranno partecipare alla lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it).
A partire dal 1° dicembre 2020, nella sezione PARTECIPA ORA, attiva nell’area pubblica del portale, è già possibile generare il codice lotteria (codice alfanumerico e codice a barre, abbinato al codice fiscale) che consente di partecipare alla Lotteria degli scontrini se esibito all’esercente al momento dell’acquisto.
Una volta ottenuto, il codice lotteria può essere stampato e salvato sul proprio dispositivo mobile per poi esibirlo all’esercente al momento dell’acquisto.
Il codice lotteria è univocamente abbinato al codice fiscale e serve a mantenerlo anonimo: né l’esercente né altri potranno risalire a chi ha richiesto il codice per profilazioni o analisi delle abitudini di spesa.

Per partecipare alla lotteria basterà esibire al negoziante, per qualsiasi acquisto superiore a un euro, il proprio codice lotteria.
Ogni scontrino genererà un numero di “biglietti virtuali” della lotteria pari a un biglietto per ogni euro di spesa, con un arrotondamento se la cifra decimale supera i 49 centesimi (per esempio, con 1,50 euro si ottengono due biglietti), fino a un massimo di 1.000 biglietti per acquisto.
Non saranno validi ai fini della lotteria gli scontrini corrispondenti ad acquisti effettuati online. Non partecipano alla lotteria, inoltre, gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale, né quelli per i quali i dati sono inviati al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati in farmacia, parafarmacia, ottici, ambulatori veterinari per i quali il cliente comunica il codice fiscale).
L’esercente, attraverso il proprio registratore telematico, comunicherà i dati dello scontrino e del codice lotteria all’Agenzia delle Entrate.
Sul portale dedicato ove è possibile registrarsi, accessibile tramite Spid, oppure con le credenziali Fisconline ed Entratel o la Carta nazionale dei servizi (Cns), sarà possibile vedere i propri biglietti e controllare le estrazioni.
La lotteria è stata inizialmente prevista con estrazioni “ordinarie” ed estrazioni “zerocontanti” (cioè attraverso strumenti di pagamenti elettronici).
La Legge di Bilancio all’esame della Camera ha introdotto un emendamento alla disciplina, prevedendo premi solo per i pagamenti con carte e bancomat. Dovrebbe restare, pertanto, solo la sezione cashless, con il fine di incentivare l’uso di carte e bancomat.
I premi per le lotterie “zero contanti”
Sono previsti due premi per l’estrazione annuale (un premio da 5 milioni di euro per il consumatore, un premio da 1 milione di euro per l’esercente); 20 premi per le estrazioni mensili (10 premi di 100.000 euro ciascuno ai consumatori, 10 premi di 20.000 euro ciascuno agli esercenti) e 30 premi per le estrazioni settimanali (decorrenza da stabilire): 15 premi di 25.000 euro ciascuno per i consumatori e 15 premi di 5.000 euro ciascuno per gli esercenti.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli darà notizia formale della vincita:
a. all’indirizzo di posta elettronica certificata del vincitore se disponibile nell’area riservata del portale;
b. tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’ultimo indirizzo di residenza del vincitore disponibile in Anagrafe Tributaria.
La vincita è pagata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli esclusivamente mediante bonifico bancario o, per i soggetti sforniti di conto bancario, con assegno circolare non trasferibile.
Tutte le vincite sono esenti da imposte.

Per gli esercenti
Prima di emettere lo scontrino elettronico, l’esercente deve registrare il codice lotteria leggibile tramite apposito lettore collegato al registratore telematico.
Con la trasmissione elettronica dello scontrino verrà trasmesso anche il codice lotteria che verrà inserito nella banca dati creata per la lotteria.
Anche gli esercenti, come i consumatori, potranno trarre benefici della lotteria degli scontrini, ma soltanto per i pagamenti con moneta tracciabile, carte o bancomat.
In favore di commercianti ed artigiani, la lotteria prevede, infatti, l’estrazione di fine anno di un premio pari ad 1 milione di euro, estrazioni mensili per una somma pari a 20.000 euro e settimanali per 5.000 euro.
Nel caso di vincita da parte del consumatore sarà attribuito un premio anche all’esercente.
L’avvio del gioco a premi dal 1° gennaio 2021, tuttavia, affianca alla promessa di premi in denaro anche per gli esercenti, la necessità di effettuare gli adeguamenti dei registratori di cassa già in uso, spesso con l’aggiunta del lettore di bar code.
Il decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 aveva inizialmente previsto una sanzione da 100 a 500 euro per l’esercente che avesse rifiutato di acquisire il codice del cliente ed omesso di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati della cessione o prestazione.
Una misura poi cancellata in sede di conversione del decreto, e sostituita dalla facoltà di delazione da parte del cliente, che potrà comunicare la circostanza all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica, tramite una sezione dedicata del portale Lotteria.
La segnalazione finirà nel calderone delle informazioni utilizzate sia dalla Guardia di Finanza che dall’Agenzia delle Entrate per la messa a punto delle attività di analisi del rischio evasione, aprendo loro la strada ai controlli più invasivi.

Adeguamento al nuovo tracciato 7.0 dei corrispettivi telematici
Si segnala in questa sede che, indipendentemente dall’avvio della Lotteria degli scontrini, gli esercenti che non vi abbiano già provveduto, dovranno invece obbligatoriamente effettuare entro il 31 dicembre 2020 l’adeguamento del registratore telematico al nuovo tracciato 7.0 dei corrispettivi telematici, dato che l’art. 140 del DL 34/2020 ne ha posticipato l’entrata in vigore dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021.
Questo aggiornamento comporterà dei cambiamenti in termini di layout del documento commerciale di vendita o prestazioni, di reso o annullo, della gestione dei buoni pasto, degli omaggi, degli arrotondamenti per i pagamenti in contanti, della distinzione tra cessione di beni o servizi e delle casistiche in cui il commerciante operi con più codici attività ATECO.

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