Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi Commercialisti Associati

Circolari n. 62/2020 Credito d’imposta per i beni strumentali: chiarimenti sulla dicitura in fattura

Gentili Clienti,

con la presente desideriamo fornirVi alcune indicazioni in merito al credito d’imposta per i beni strumentali e sulla dicitura in fattura ai fini dello stesso, alla luce dei recenti chiarimenti ministeriali.

Ricordiamo che l’articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), riconosce un credito d’imposta alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, (ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il comma 195 dell’articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019, come indicato anche nella nostra precedente Circolare n. 3/2020, dispone che “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194…”. La dicitura dovrebbe essere pertanto similare alla seguente:

“Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”.

Tale onere documentale si applica indistintamente a tutte le tipologie di beni agevolabili:

  • investimenti in beni strumentali materiali ordinaridi cui al comma 188, dell’articolo 1, L. 160/2019 (aliquota del 6% in 5 anni);
  • investimenti in beni strumentali 4.0 materialidi cui al comma 189, dell’articolo 1, L. 160/2019 (aliquota del 40%-20% in 5 anni);
  • investimenti in beni immateriali “stand alonedi cui al comma 190, dell’articolo 1 L. 160/2019 (aliquota del 15% in 3 anni).

Con le risposte agli interpelli n. 438 e 439 del 5 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le modalità operative per regolarizzare ex post, ad investimento già perfezionato, l’omessa indicazione in fattura e negli altri documenti rilevanti della dicitura recante i riferimenti di Legge, mutuando i chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo economico – FAQ n. 10.15 in merito al contributo concesso in relazione a finanziamenti bancari per l’acquisto di nuovi  macchinari, impianti e attrezzature ex art. 2 DL 69/2013 (cd. Nuova Sabatini) che possono ritenersi estensibili anche alle fattispecie del sopracitato comma 195.

Le indicazioni fornite sono le seguenti:

  • la fattura sprovvista del riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione;
  • in relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
  • in relazione alle fatture elettroniche, con riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il beneficiario, in alternativa, può:
  • stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell’articolo 39 del d.P.R. n. 633/1972 (il quale prevede tra l’altro la conservazione in modalità elettronica);
  • realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019. Come già indicato nella circolare n. 13/E del 2018 (cfr. la risposta al quesito 3.1), il cessionario/committente può – dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura da integrare, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI, come indicato nel paragrafo 6.4 della medesima Circ. 14/2019.

Nonostante la predetta regolarizzazione debba essere operata, da parte dell’impresa beneficiaria, prima che vengano avviate eventuali attività di controllo, la possibilità di fruire del beneficio resta subordinata alla previa regolarizzazione dei documenti di spesa posseduti.

È consigliabile, pertanto, verificare che le fatture relative agli investimenti in beni strumentali nuovi, utili per l’attribuzione del credito d’imposta e ricevute fino ad ora, riportino la dicitura richiesta; nel caso in cui vi fossero delle fatture che ne risultassero sprovviste, è opportuno procedere alla regolarizzazione delle stesse entro la fine dell’anno, in modo da poter beneficiare del credito d’imposta con la documentazione già in regola.

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