Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi Commercialisti Associati

Circolare n. 63/2020 Spese detraibili e tracciabilità dei pagamenti. Attestazioni da allegare agli oneri sostenuti. Pagamenti da parte di soggetto diverso dall’intestatario del documento

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo ricordarLe la normativa in vigore sulla tracciabilità dei pagamenti ai fini di poter beneficiare della detrazione IRPEF nella dichiarazione dei redditi (vedi nostra Circolare 3/2020), nonché fornirLe alcuni aggiornamenti in merito al sostenimento delle spese da parte di un soggetto diverso dall’intestatario del documento di spesa.

A partire dal 1° gennaio 2020, la Legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) stabilisce che, per poter beneficare della detrazione Irpef del 19% (escluse le detrazioni con percentuali diverse) relativamente agli oneri indicati nell’art. 15 del Tuir e in altre disposizioni normative, il pagamento debba avvenire mediante:

  • bonifico postale o bancario;
  • ulteriori sistemi tracciabili, diversi dai contanti, previsti dall’art.23 del D. Lgs. 241/97, tra i quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Sono pertanto oggetto di tale disposizione i pagamenti relativi a:

  • spese sanitarie (con esclusione delle spese sostenute per medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN, per le quali è ancora ammesso il pagamento in contanti)
  • interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di immobili
  • spese di istruzione
  • spese universitarie
  • spese per asili nido
  • spese funebri
  • spese per l’assistenza personale
  • spese per attività sportiva dei ragazzi
  • spese per intermediazione immobiliare
  • spese per canoni di locazione per studenti universitari
  • erogazioni liberali che usufruiscono della detrazione al 19%
  • spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
  • spese veterinarie
  • assicurazioni sulla vita e infortuni
  • spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.

A questo proposito Le ricordiamo che, ai fini della produzione della documentazione utile per la detrazione delle spese dalla prossima dichiarazione dei redditi, nonché della conservazione per un’eventuale presentazione all’Amministrazione Finanziaria, il contribuente è tenuto a dimostrare l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con Pago PA, che va allegata alla spesa sostenuta.

La invitiamo pertanto fin da ora a verificare di avere tutte le ricevute di pagamento delle spese fino ad ora sostenute e ad allegare di volta in volta alla spesa sostenuta il giustificativo del pagamento.

Le spese possono essere pagate anche tramite un’applicazione (app) di pagamento via smartphone: in questi casi, con risposta ad interpello del 29 luglio 2020 n. 230 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che oltre al documento fiscale che attesta l’onere sostenuto è necessario possedere l’estratto del conto corrente a cui l’app si appoggia e, se dall’estratto conto non emergono le informazioni sul beneficiario del pagamento, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’app.

Non rientrano fra gli “altri mezzi di pagamento”, invece, i circuiti di credito commerciale che pur permettendo di identificare i contribuenti non utilizzano sistemi di pagamento tracciati in quanto il pagamento viene eseguito in contanti dai clienti, ad esempio perché non possiedono un conto corrente bancario (come da risposta a interpello Agenzia delle Entrate 5 agosto 2020 n. 247).

Con risposta ad Interpello n. 431 del 2 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha altresì precisato che, in linea generale, l’onere deve essere sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa.

Lo stesso interpello tuttavia fa riferimento alla fattispecie in cui il pagamento della spesa non venga effettuato direttamente dal contribuente intestatario del documento di spesa, bensì da un altro soggetto: nel caso in esame, un soggetto intestatario di una carta di credito paga le spese riferite al coniuge; la carta di credito è comunque agganciata ad un conto corrente cointestato tra marito e moglie.

L’Agenzia delle Entrate afferma che occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.

La stessa Agenzia ritiene però che possa sussistere l’ipotesi in cui il pagamento viene effettuato da un altro soggetto diverso dall’intestatario del documento di spesa, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario se, come nella fattispecie in esame, la circostanza viene supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale viene addebitata la carta di credito.

Si deduce quindi che ove il pagamento (es. bonifico) venga effettuato da un conto cointestato, è comunque ammessa la detrazione della spesa da parte dell’intestatario del documento, potendo facilmente verificare l’effettivo sostenimento dell’onere dalla documentazione (es. contabile del bonifico) che andrà allegata alla spesa e attestante il pagamento.

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