Circolare n. 16/2022 Nuovi adempimenti per lavori edili di importo oltre 70 mila euro
Gentile Cliente,
desideriamo informarLa circa le novità introdotte per determinati lavori correlati alle detrazioni per interventi “edilizi”.
Decorrenza
Per i lavori avviati successivamente al 27 maggio 2022, il comma 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021, inserito dall’art. 28-quater comma 1 del DL 4/2022, ha previsto un nuovo adempimento che si va ad aggiungere a quelli già esistenti necessari al fine di poter fruire delle detrazioni per interventi “edilizi”: indicare il contratto collettivo applicato “nell’atto di affidamento dei lavori” e “nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori”.
Il nuovo obbligo, ai sensi del comma 2 dell’art. 28-quater del DL 4/2022, riguarda quindi i lavori che iniziano a partire dal 28 maggio 2022, facendo riferimento alla data di inizio lavori indicata nei vari titoli urbanistici.
Tipologia e importo dei lavori
Il nuovo obbligo si applica ai lavori edili di cui all’allegato X al D. Lgs. 81/2008, nello specifico:
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Il nuovo adempimento di indicare il contratto collettivo applicato sussiste per le opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro.
Da una prima lettura, l’ambito applicativo sarà piuttosto ampio in quanto riguarderà tutti i casi in cui ci siano opere (edili e non edili) il cui importo «risulti complessivamente superiore a 70mila euro». Quindi rientrerà, ad esempio, anche la ristrutturazione di un appartamento con opere murarie per 50mila euro, cambio serramenti per 20mila e idraulica per 10mila euro, per un totale di 80mila euro.
L’indicazione del contratto nazionale in fatture e affidamenti riguarderà soltanto le imprese edili. C’è, in sostanza, un doppio binario: chi effettua lavori edili deve applicare uno dei contratti dell’edilizia (e indicarlo). Mentre chi effettua lavori non edili, anche nell’ambito dello stesso cantiere, non ha questo obbligo. Se, ad esempio, per la realizzazione di un impianto l’impresa affidataria principale applica il contratto metalmeccanico non deve indicare nulla, ma nel caso in cui si rivolga a un subappaltatore per delle opere murarie, solo per questa parte di lavori scatterà l’obbligo di indicazione del contratto edile.
L’indicazione dell’applicazione dei CCNL del settore edile riguarda le sole imprese che hanno lavoratori dipendenti. Le imprese prive di dipendenti non rientrano quindi nei casi per i quali è richiesta l’indicazione del CCNL applicato, anche ove i lavori edili siano di importo superiore a 70.000 euro.
In questi casi, anche se non è richiesto dalla norma, potrebbe comunque essere opportuno evidenziare l’inesistenza di dipendenti (e quindi la non applicazione del CCNL del settore edile ) sia nell’atto di affidamento dei lavori che nelle fatture (una frase tipo potrebbe essere “L’impresa dichiara di non avere lavoratori dipendenti e, di conseguenza, di non applicare il contratto collettivo del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ex art. 51 del D. Lgs. 81/2015”. Si potrebbe altresì aggiungere in contratto che “Nel caso in cui, nel prosieguo degli interventi, si ritenga opportuno assumere lavoratori subordinati verrà data immediata comunicazione dell’indicazione del CCNL applicato”).
Nel caso in cui, invece, l’impresa priva di dipendenti subappalti i lavori a soggetti con dipendenti, si ritiene che il CCNL applicato debba essere indicato, con riferimento ai rapporti tra appaltatore e subappaltatore, nel contratto di subappalto redatto tra le parti, nonché sulle fatture emesse dal subappaltatore all’appaltatore.
Per le imprese che non operano nel settore edilizio, invece, nella FAQ n. 2 del 3 maggio 2022 della CNCE (Commissione nazionale paritetica delle casse edili), è stato ritenuto che le norme di cui al comma 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021 non si applicano alle imprese che, pur eseguendo prestazioni che possono beneficiare dei bonus edilizi, non applicano il CCNL del settore edile (nel caso esaminato, un’impresa che effettua la fornitura con posa in opera di serramenti e che applica ai propri dipendenti un CCNL diverso da quello edile – ad esempio metalmeccanico – è esclusa dai nuovi adempimenti recati dal citato comma 43-bis che scatteranno dal 28 maggio 2022).
Tuttavia, sulla base della FAQ n. 4 della stessa CNCE, se l’impresa legittimamente svolge attività diversa dall’edilizia, laddove sia affidataria di lavori che in tutto o in parte consistono in lavori edili che affida però, rispettivamente, totalmente o parzialmente a imprese subappaltatrici edili, rimane ferma l’ottemperanza degli adempimenti del comma 43-bis.
Contratti collettivi di riferimento
I contratti collettivi di riferimento del settore edile sono:
- CCNL Edili Industria sottoscritto da Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro, Feneal-Uil Filca-Cisl, Fillea-Cigl;
- CCNL Edili Artigianato sottoscritto da Anaepa/Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai Edilizia, FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cigl;
- CCNL Edili Cooperative sottoscritto da Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro, Feneal-Uil Filca-Cisl, Fillea-Cigl;
- CCNL Edilizia Piccole e Medie Imprese – Confapi: è sottoscritto da Confapi Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cigl.
Inserimento nella fattura elettronica
Con l’introduzione degli adempimenti di cui al comma 43-bis, il fornitore tenuto all’obbligo di fatturazione elettronica sarà chiamato ad inserire, all’interno del tracciato Xml, le informazioni sul contratto di lavoro dell’edilizia, nazionale o territoriale, stipulato con le sigle maggiormente rappresentative.
Non essendo a oggi previsto un campo specifico, in attesa di indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate o delle case di software, sarà possibile inserire il dato nell’ambito della “descrizione” della prestazione eseguita, oppure nel campo “Altri dati gestionali”.
Se invece il fornitore è un soggetto aderente al regime forfettario escluso dall’obbligo di fatturazione elettronica – perché rientrante sino al 30 giugno 2022 tra gli esonerati oppure, successivamente, perché ha dichiarato compensi o ricavi nel 2021 sotto la soglia dei 25mila euro – il cliente riceverà una fattura cartacea o in Pdf, riportante comunque le informazioni sul contratto.
Verifica e controlli
Il comma 43-bis ribadisce che i benefici previsti dagli artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del DL 34/2020, nonché quelli previsti dall’art. 16 comma 2 del DL 63/2013 (c.d. “bonus mobili”), dall’art. 1 comma 12 della L. 205/2017 (c.d. “bonus verde”) e dall’art. 1 comma 219 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”) possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i suddetti contratti collettivi del settore edile.
Il soggetto che rilascia il visto di conformità, ai fini del rilascio del visto stesso, dovrà verificare l’inserimento di quanto sopra, acquisendo tutta la documentazione attestate la data di inizio dei lavori, l’atto di affidamento e le relative fatture elettroniche.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti, auspicando tuttavia che ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione dei nuovi adempimenti vengano forniti anche dalle amministrazioni preposte.