Circolare n. 15/2021 – Nuove regole per il commercio elettronico dal 1° luglio 2021
Gentile Cliente,
desideriamo ricordarLe che dal 1° luglio 2021, entrerà in vigore il D. Lgs. n. 83/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 giugno 2021, che riforma la disciplina delle vendite a distanza intra-Ue, recependo due specifiche Direttive UE, la n. 2017/2455 e la n. 2019/1995.
Sono senz’altro interessate dalle novità le imprese, incluse quelle in regime forfettario, che effettuano vendite a distanza di beni a privati in altri Stati Ue (cessioni B2C – business to consumer). Nulla cambia per le operazioni B2B business to business tra soggetti passivi IVA (da impresa a impresa).
VENDITE A DISTANZA
Il nuovo art. 38-bis, DL n. 331/93 contiene la definizione di vendite a distanza, distinguendo tra vendite a distanza:
- di beni intra UE;
- di beni importati da Stati extra UE.
Si intendono:
- vendite a distanza intra UE, le cessioni di beni spediti / trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto / spedizione dei beni, a partire da uno Stato UE diverso da quello di arrivo della spedizione / trasporto a:
– persone fisiche non soggetti passivi;
– soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ex art. 72, DPR n. 633/72 (ad esempio, Organismi internazionali, sedi diplomatiche o consolari);
– acquirenti, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intraUE e che non hanno optato per l’applicazione della stessa (sono esclusi i beni soggetti ad accisa);
- vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE, le cessioni di beni spediti / trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto / spedizione dei beni, da uno Stato extraUE con arrivo della spedizione / trasporto in uno Stato UE a:
– persone fisiche non soggetti passivi;
– soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ex art. 72, DPR n. 633/72 (ad esempio, Organismi internazionali, sedi diplomatiche o consolari);
– acquirenti, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intraUE e che non hanno optato per l’applicazione della stessa (sono esclusi i beni soggetti ad accisa).
La novità sta nella soglia unica di 10.000 euro entro la quale tali operazioni sono tassate nello Stato del fornitore e riguarda tutte le vendite a distanza di beni in tutti gli Stati UE: la normativa europea per le vendite a distanza (in vigore fino al 30 giugno 2021) prevedeva soglie differenziate in base al paese destinatario delle operazioni di cessione ed entro ciascuna soglia, l’IVA era assolta nel paese del fornitore.
Le soglie non si cumulavano e il conteggio veniva effettuato per ogni paese autonomamente.
La nuova soglia unica dal 1° luglio è invece pari a 10.000 euro (al netto di Iva) e le soglie preesistenti, differenziate per paese, sono eliminate.
L’importo di 10.000 euro si considera annuo e complessivo per tutte le operazioni effettuate nei paesi UE. Se le cessioni sono effettuate in diversi paesi e la sommatoria di queste supera la soglia, occorre applicare l’Iva nel paese di destinazione, anche se le operazioni riferite ad ogni singolo paese europeo non superano i 10.000 euro.
SUPERAMENTO DELLA SOGLIA: CONSEGUENZE
A partire dalla data di superamento della soglia di euro 10.000 si applicherà e si verserà l’Iva al paese in cui è stabilito l’acquirente. Per adempiere a questo obbligo occorre identificarsi nel paese in cui sono destinati i beni, nominando un rappresentante fiscale e seguendo le normative fiscali ivi vigenti.
Superare la soglia nel corso dell’anno comporta che le cessioni già eseguite si intendono effettuate nello Stato del venditore, mentre quelle effettuate a partire dalla cessione che ha determinato il superamento del tetto si intendono eseguite nel Paese Ue di destinazione dei beni, con effetto per tutte le vendite a distanza effettuate nella restante parte dell’anno.
Esempio: un’impresa italiana effettua vendite a distanza a consumatori finali stabiliti in diversi paesi europei come Spagna e Germania. Fino al 1° luglio 2021 il totale delle cessioni è pari a euro 7.000. A settembre l’ammontare delle cessioni totali raggiunge l’importo di 11.000 euro. Da settembre, a partire dalla fattura che ha comportato il superamento di euro 10.000, l’impresa italiana dovrà identificarsi nel paese europeo in cui sta effettuando le operazioni e versare l’Iva secondo le regole del paese di destinazione.
UNA POSSIBILITÀ ALTERNATIVA: REGISTRAZIONE AL REGIME “OSS”
I cedenti possono optare per una procedura alternativa: il sistema del “One stop shop” (Oss). Già previsto per prestazioni di servizi di Telecomunicazione, Teleradiodiffusione ed Elettronici, effettuate nei confronti di privati consumatori, è stato esteso anche alle vendite a distanza.
Consente di assolvere l’IVA (e i relativi obblighi) in un solo paese UE: l’imposta sulle vendite in ogni Paese Ue con le rispettive aliquote, sarà dichiarata e versata trimestralmente all’Erario nazionale per essere ripartita fra i vari Stati.
Nel calcolo dei 10 mila euro, oltre alle vendite a distanza intra-Ue, entrano anche i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione (Tte) (verso privati comunitari), ma non le vendite a distanza interne né gli altri servizi B2C.
La tassazione a destino non scatta se il limite non è stato superato nell’anno precedente e fintanto che non è superato in quello in corso.
Per ragioni di semplificazione in molti casi è consigliabile accedere a questo regime, se si supera, o si prevede di superare, la soglia di euro 10.000, a maggior ragione se le cessioni sono dirette a diversi paesi UE.
IL REGIME OPZIONALE IOSS
Viene introdotta inoltre la “vendita a distanza di beni importati da Paesi terzi” e l’abolizione della vigente esenzione dall’IVA per i beni di valore inferiore a 22 euro importati da Paesi terzi.
Con la forte crescita del commercio elettronico, tale esenzione per i prodotti importati ha determinato una grave distorsione della concorrenza a scapito dei fornitori europei. Pertanto, al fine di ripristinare la parità di condizioni per gli operatori economici dell’UE e proteggere le entrate fiscali degli Stati membri dell’UE, la direttiva (UE) 2017/2455 ne prevede l’abolizione a partire dal 1° luglio 2021 e l’applicazione del principio della tassazione nel luogo di destinazione.
Al contempo, per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell’IVA dovuta sulla vendita di beni di valore modesto, ovvero non superiore a 150 euro, viene creato un nuovo regime che consente all’importatore stabilito nell’UE di riscuotere l’IVA presso l’acquirente e di dichiarare e versare tale IVA tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS – Import One Stop Shop).
Va tenuto in considerazione che nel conteggio dei 150 euro non vanno considerati i costi di trasporto e assicurazione, fatto salvo il caso in cui siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente in fattura, e va altresì esclusa qualsiasi altra imposta e onere doganale.
Inoltre la soglia di valore si riferisce a un’unica spedizione, ossia a beni in un unico imballo spediti contemporaneamente dal medesimo fornitore o dal fornitore “indiretto” (quello che vende tramite interfacce elettroniche) allo stesso destinatario e che formano oggetto del medesimo contratto di trasporto.
Sul punto, le note esplicative UE precisano che ogni ordine si considera come una cessione separata indipendentemente dal fatto che sia eseguito da un fornitore o da un fornitore “indiretto”.
Ma se più ordini sono imballati e spediti/trasportati assieme, allora si considerano un’unica spedizione.
Il nuovo regime (Ioss) è inoltre precluso quando i beni di valore modesto sono acquistati e spediti unitamente a prodotti sottoposti ad accisa, indipendentemente dal fatto che il valore della spedizione superi o meno l’importo di 150 euro.
Nel caso in cui non si ricorra all’IOSS, è previsto un regime doganale semplificato per l’adempimento dell’IVA per le importazioni inferiori a 150 euro, ma solo se l’immissione in libera pratica è effettuata nello Stato membro di consegna dei beni all’acquirente.
SEMPLIFICAZIONI CON ISCRIZIONE AI REGIMI OSS E IOSS
Per effetto delle nuove modifiche, innanzitutto, i soggetti passivi che accedono al regime Oss ed Ioss sono esonerati dagli obblighi di emettere la fattura, della tenuta dei registri Iva e della presentazione della dichiarazione Iva annuale.
Vanno infatti presentate apposite dichiarazioni trimestrali (mensili per lo Ioss) ma devono conservare idonea documentazione delle operazioni effettuate fino al termine del decimo anno successivo, da esibire a richiesta dell’Amministrazione italiana o straniera.
Qualora sia emessa fattura, pur non essendo richiesta, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 e successivi del Dpr 633/72.
La dichiarazione Iva Oss/Ioss va presentata, in via elettronica, per ciascun periodo d’imposta, anche se non è stata effettuata alcuna operazione nel corso dello stesso e va presentata entro la fine del mese successivo al mese/trimestre di riferimento.
Il soggetto passivo versa l’Iva nello Stato in cui è identificato applicando le aliquote proprie degli Stati membri di consumo. Il debito d’imposta è il totale dell’Iva risultante dalla dichiarazione, sarà poi lo Stato membro di identificazione a provvedere alla ripartizione degli importi tra i vari Stati di consumo. Il versamento dovrà essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione.
REGISTRAZIONE AI REGIMI OSS E IOSS
Per accedere al nuovo regime opzionale OSS è necessario registrarsi mediante le funzionalità presenti sul portale dell’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata di Fisconline, alla sezione “Regimi Iva mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop”.
Secondo quanto previsto per il Mini Sportello Unico già in vigore precedentemente per i soggetti passivi che prestavano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi negli Stati membri, gli effetti della registrazione al regime Oss decorrono dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui il soggetto passivo la effettua. Esempio: se l’iscrizione avviene il 27 febbraio, il regime si applica dal trimestre successivo, quindi dal 1° aprile.
Per coloro che hanno intenzione di applicare il regime dal 1° luglio, si consiglia quindi la tempestiva iscrizione (entro il 30 giugno).
Può capitare che un operatore commerciale non proceda con l’iscrizione prima del trimestre in cui intende avvalersi del regime. Sembrerebbe comunque possibile, secondo la disciplina del Mini Sportello Unico, iniziare ad applicare il regime Oss anche prima dell’effettiva registrazione, a condizione che si comunichi, tramite la registrazione al regime, allo Stato membro in cui si trova il cliente di avere avviato attività rientranti nel regime in esame – entro il decimo giorno del mese successivo a quello della prima cessione.
CESSIONI DI BENI FACILITATE DALLE INTERFACCE ELETTRONICHE
Il D. Lgs. 83/2021 ha aggiunto l’art. 2-bis al DPR 633/1972 esaminando il caso in cui le cessioni di beni vengano effettuate dall’impresa appoggiandosi ad un’interfaccia elettronica (Market place).
Secondo tale norma, si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi se trattasi di:
- a) le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all’articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell’Unione europea;
- b) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all’articolo 38-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.
Il soggetto passivo che facilita tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le cessioni di beni di cui sopra si considera cessionario e rivenditore di detti beni. Pertanto, quale «fornitore presunto» assume i diritti e gli obblighi relativi all’Iva del fornitore indiretto in relazione alla cessione a favore dell’acquirente.
CONTROLLI SUI REGIMI SPECIALI
Il Centro operativo di Pescara (Cop) è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse ai regimi speciali Oss, Ue e non Ue, e Ioss per le attività di e-commerce.
Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate con il provvedimento del 25 giugno 2021 con cui ha dato attuazione all’articolo 7 del Dlgs 83/2021 di recepimento della direttiva unionale sul commercio elettronico.
In particolare, nel provvedimento sono individuati gli Uffici competenti a svolgere le attività di registrazione, liquidazione della dichiarazione, accertamento e rimborsi relative ai rapporti con i soggetti che aderiscono a uno dei regimi speciali previsti per l’attività di e-commerce.
Nel provvedimento delle Entrate sono individuate le competenze relative i controlli Iva per i soggetti passivi stabiliti in Italia ed ivi identificati ai fine dei regimi speciali. Tali controlli non sono finalizzati all’accertamento della maggiore imposta dovuta, che è un’attività di competenza dello Stato membro di consumo, ma rientrano tra le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa e lotta contro la frode in materia di Iva.
Nel provvedimento, inoltre, sono disciplinate le modalità operative per la registrazione ai regimi speciali e gli adempimenti dichiarativi e sono approvati gli schemi dei dati relativi alle fasi di registrazione e dichiarazione, individuati in dettaglio negli allegati al provvedimento.