Circolare n. 43/2020 – Sintesi dei versamenti differiti
Gentili Clienti,
con la presente desideriamo fornire un quadro di sintesi dei versamenti differiti a seguito dei vari provvedimenti emessi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica e delle date di ripresa dei versamenti.
Il D.L. 19/05/2020 n. 23 (c.d. Decreto Rilancio) contiene, tra le varie, la proroga al 16.9.2020:
- dei versamenti tributari / contributivi sospesi dagli artt. 61 e 62, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, nonché dall’art. 18, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”;
- dei versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni nonché risultanti da atti di accertamento con adesione, conciliazione, mediazione, ecc. scadenti in un determinato periodo;
- dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 9.3 – 31.5.2020 riferite alle definizioni agevolate previste dal DL n. 119/2018 (definizione agevolata PVC, atti del procedimento di accertamento, ecc.);
- dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 8.3 – 31.8.2020 riferite a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, ecc.
Nulla è stato previsto tuttavia in merito al versamento delle imposte sui redditi, per le quali, ad oggi, il termine rimane quello del 30 giugno, pur se si parla già di un possibile rinvio.
RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI DAL “DECRETO CURA ITALIA”
Il DL n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) aveva previsto la sospensione di alcuni termini di versamenti tributari e contributivi, scadenti, in linea generale, entro il mese di marzo. La ripresa dei versamenti è stata fissata, in generale, al 31.5.2020 (differito all’1.6 essendo il 31.5 domenica).
Ora, l’art. 127, DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio) dispone
– la proroga dall’1.6 al 16.9.2020 della ripresa dei versamenti. Entro tale data va versato quanto dovuto in unica soluzione oppure la prima rata qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di 4 rate mensili.
– l’estensione dal 31.5 al 30.6.2020 della sospensione dei versamenti di ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilati, contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL e IVA scaduta nel mese di marzo a favore delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché la proroga dei versamenti sospesi da effettuarsi entro il 16.9.2020 (unica soluzione / prima rata) anziché entro il 30.6.2020.
– la proroga al 16.9.2020 degli adempimenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL sospesi nel periodo 2.3 – 30.4.2020 a favore dei soggetti esercenti le specifiche attività individuate dall’art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar).
Alla luce di quanto sopra, la ripresa dei versamenti sospesi è così sintetizzabile.
Soggetti | DL n. 18/2020 | Adempimento / versamento sospeso | Ripresa | |
termine originario | termine prorogato | |||
Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali) | Art. 62, comma 1 | Adempimenti tributari scadenti nel periodo 8.3 – 31.5.2020 (es. invio dichiarazione IVA, invio liquidazione periodiche IVA 1° trimestre, Esterometro ecc.) | 30.6.2020 | — |
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.) | Art. 61, commi da 1 a 3 | Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 2.3 – 30.4.2020 | 1.6.2020 | 16.09.2020 |
Adempimenti contributivi sospesi nel periodo 2.3 – 30.4.2020 | 30.6.2020 | |||
Versamento IVA scaduto il 16.3.2020 | 1.6.2020 | |||
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive | Art. 61, comma 5 | Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 – 30.6.2020 | 30.06.2020 | 16.09.2020 |
Versamento IVA scaduto il 16.3.2020 | ||||
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni | Art. 62, comma 2 | Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 8.3 – 31.3.2020 | 1.6.2020 | 16.9.2020 |
RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI DAL “DECRETO LIQUIDITÀ”
L’art. 18, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, aveva disposto la sospensione dei versamenti tributari / contributivi / premi INAIL scadenti nei mesi di aprile / maggio 2020 per i contribuenti che avevano subito una riduzione del fatturato di marzo e/o aprile 2020 rispettivamente rispetto a quello dello stesso mese dell’anno precedente. L’effettuazione dei versamenti sospesi era prevista, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il 30.6.2020 ovvero in forma rateizzata, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.
Ora, con il DL n. 34/2020 è stata prorogata dal 30.6 al 16.9.2020 la ripresa dei versamenti sospesi. Entro tale data va versato quanto dovuto in unica soluzione; o a titolo di prima rata qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di 4 rate mensili.
Alla luce di quanto sopra, la ripresa dei versamenti sospesi è così sintetizzabile.
Soggetti | DL n. 23/2020 | Versamento sospeso | Ripresa versamento | ||
Termine originario | Termine prorogato | ||||
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni | riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 | Art. 18, commi 1 e 2 | IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020 | 30.06.2020 | 16.09.2020 |
riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 | IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020 | ||||
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni | riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 | Art. 18, commi 3 e 4 | IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020 | 30.06.2020 | 16.09.2020 |
riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 | IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020 | ||||
Imprese / lavoratori autonomi che hanno iniziato l’attività dall’1.4.2019 | Art. 18, comma 5 | IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020 | 30.06.2020 | 16.09.2020 |
VERSAMENTI SOMME DA CONTROLLO AUTOMATIZZATO / FORMALE DICHIARAZIONI
L’art. 144, del Decreto Rilancio stabilisce che i versamenti delle somme riferite alle comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari, ai sensi degli artt. 2 e 3, D. Lgs. n. 462/97, collegati ai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 e ai controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73, qualora scadenti nel periodo 8.3 – 31.5.2020 possono essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, entro il 16.9.2020.
Il versamento di quanto dovuto può essere effettuato in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo, la prima delle quali entro il 16.9.2020 e le successive con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.
NB La medesima disposizione opera anche relativamente alle rate connesse alle predette somme, scadenti nei citati periodi.
SOSPENSIONE VERSAMENTI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, ECC.
Il Decreto Rilancio dispone all’art. 149 la proroga al 16.9.2020 dei termini di versamento delle somme in scadenza nel periodo 9.3 – 31.5.2020 dovute a seguito dei seguenti atti:
- atti di accertamento con adesione ex art. 7, D. Lgs. n. 218/97
- accordo conciliativo ex artt. 48 e 48-bis, D. Lgs. n. 546/92
- accordo di mediazione ex art. 17-bis, D. Lgs. n. 546/92
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita ex artt. 12, DL n. 70/88, 52, DPR n. 131/86 e 34, commi 6 e 6-bis, D. Lgs. n. 346/90
- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ex artt. 10, 15 e 54, DPR n. 131/86
- atti di recupero ex art. 1, comma 421, Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente utilizzati in compensazione)
- avvisi di liquidazione emessi per omesso / insufficiente / tardivo versamento dell’imposta di registro, delle imposte dovute per gli immobili caduti in successione ex art. 33, comma 1-bis, D. Lgs. n. 346/90, dell’imposta sulle donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti ex DPR n. 601/73 e dell’imposta sulle assicurazioni ex Legge n. 1216/61
La sospensione dei termini di versamento delle somme in scadenza nel periodo 9.3 – 31.5.2020 interessa anche le somme rateizzate dovute per le definizioni agevolate di cui agli artt. 1, 2, 6 e 7, DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, ossia correlate a:
- definizione agevolata dei PVC
- definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, – avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione – atti di recupero – inviti al contraddittorio – accertamenti con adesione
- definizione agevolata delle controversie tributarie
- regolarizzazione per le società / associazioni sportive dilettantistiche
SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI
Il Decreto Rilancio dispone all’art. 154 la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3 – 31.8.2020.
Di conseguenza relativamente alle somme derivanti da:
- cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010
- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020
i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.9.2020.
ROTTAMAZIONE-TER DELLE CARTELLE E SALDO E STRALCIO
Potranno essere invece versate il 10 dicembre 2020 le rate della rottamazione-ter delle cartelle e del saldo e stralcio in scadenza nell’anno 2020.
Ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lett. c) è infatti previsto che il mancato versamento di tutte le rate in scadenza nell’anno 2020 “non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020. Per il pagamento entro il 10 dicembre, non sono quindi previsti i cinque giorni di tolleranza entro i quali è comunque ammesso il versamento senza che ciò comporti la decadenza dai benefici.
Giova tra l’altro precisare che:
- per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste);
- per i contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, è possibile chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.