Circolare n. 50/2020 – Bonus vacanze (Decreto Rilancio)
Gentili Clienti,
Vi informiamo che, dopo aver acquisito il “via libera” dal Garante della Privacy, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato le modalità attuative per la fruizione dell’agevolazione c.d. “Bonus vacanze” introdotta dall’art. 176 del D.L. 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio” per favorire il comparto turistico/alberghiero.
In cosa consiste
L’agevolazione consiste in un bonus, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, destinato al pagamento di servizi offerti – in ambito nazionale – da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast abilitati a livello nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
Il bonus, riconosciuto per il periodo d’imposta 2020, spetta nella misura massima di:
- 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone
- 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
- 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Il bonus è utilizzabile una sola volta da un solo componente del nucleo familiare anche diverso da chi ha effettuato la richiesta.
Il beneficio spetta:
- per l’80% sotto forma di sconto sull’importo dovuto al fornitore del servizio turistico
- per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020, che verrà presentata dal componente del nucleo familiare che ha usufruito dello sconto.
Per poter utilizzare l’agevolazione è necessario verificare preventivamente con il fornitore del servizio turistico che lo stesso aderisca all’iniziativa e “accetti” il bonus.
Il bonus vacanze deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica e, nel caso di corrispettivo dovuto inferiore al bonus, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è più utilizzabile.
Le spese devono essere documentate da fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, nei quali deve essere indicato il codice fiscale del componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus.
Il pagamento deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Lo sconto sul corrispettivo del servizio turistico viene recuperato poi dal fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta, come specificato nell’apposito paragrafo della presente circolare.
A chi spetta
Possono fruire dell’agevolazione i nuclei familiari con indicatore ISEE in corso di validità – ordinario o corrente – non superiore a 40.000 euro.
Per il calcolo dell’indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), occorre presentare all’Inps (anche tramite un CAF) la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica di un nucleo familiare e che ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.
Modalità di accesso all’agevolazione
Il bonus vacanze viene richiesto ed erogato in modalità esclusivamente digitale.
Per accedere all’agevolazione in esame un componente del nucleo familiare deve:
- disporre dell’attestazione ISEE in corso di validità;
- dotarsi di un’identità SPID / Carta d’identità elettronica (CIE);
- scaricare sul proprio smartphone l’apposita app gestita da PagoPA spa denominata “IO”
La richiesta per accedere al beneficio va presentata, a decorrere dall’1.7.2020, da un qualunque componente del nucleo familiare dotato delle predette credenziali utilizzando la citata app “IO”, tramite la quale è generato un codice univoco e un QR-code.
PagoPA spa verifica la presenza dei requisiti relativi all’ISEE del nucleo familiare del richiedente e trasmette allo stesso un messaggio con l’esito della richiesta.
Dopo la conferma dell’attivazione del bonus vacanze attribuito al nucleo familiare, il beneficiario può visualizzarlo immediatamente nella sezione “Pagamenti”. Sono riportate le seguenti informazioni:
• il codice univoco ed il QR-code associato, da comunicare al fornitore del servizio turistico al momento del pagamento del soggiorno presso il fornitore stesso;
• l’importo massimo dell’agevolazione spettante al nucleo familiare;
• l’elenco dei componenti del nucleo familiare risultanti dalla DSU presentata: uno qualunque tra questi potrà utilizzare il bonus al momento del pagamento del servizio turistico;
• il periodo di validità entro il quale spendere il bonus (dalla data di attivazione al 31 dicembre 2020).
COME SI UTILIZZA IL BONUS
Cosa deve fare il cittadino
Dopo aver ricevuto la conferma di poter usufruire dell’agevolazione, il richiedente, o un altro componente del suo nucleo familiare, potrà utilizzare il bonus come segue: lo sconto, entro il 31 dicembre 2020, presso una struttura situata sul territorio nazionale che aderisce all’iniziativa, la detrazione, con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2021.
Al momento del pagamento, presso il fornitore, del corrispettivo dovuto per il servizio turistico, la persona che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore il proprio codice fiscale ed il codice univoco assegnato o, in alternativa, esibire il QR code.
Per poter applicare lo sconto, il fornitore acquisisce questi dati e li inserisce, insieme all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita sezione della procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (seguendo il percorso “la mia scrivania – Servizi per – comunicare”).
In questo modo, viene verificato, in tempo reale, lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo della verifica (bonus attivo e valido), il fornitore può confermare nella procedura l’applicazione dello sconto.
Si ricorda che la persona che usufruisce dello sconto deve essere, necessariamente, l’intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore.
Da questo momento il bonus risulterà come “utilizzato” (con indicazione della data dell’avvenuta riscossione) e non potrà essere più fruito da alcun componente del nucleo familiare, neanche per l’importo eventualmente residuo rispetto alla misura massima.
Cosa deve fare il fornitore del servizio turistico
Il fornitore del servizio turistico, per poter applicare lo sconto al momento dell’incasso, deve accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate con le proprie credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate o mediante l’identità digitale SPID o la Carta Nazionale dei Servizi.
Dall’area «La mia scrivania» scegliere > Servizi per > Comunicare > Bonus vacanze
Il fornitore inserisce i seguenti dati:
• il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente
• il codice fiscale del cliente, che sarà indicato nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale
• l’importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare)
La procedura verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo, l’applicazione fornisce l’importo dello sconto effettivamente applicabile e l’importo della detrazione.
Il fornitore conferma a sistema l’applicazione dello sconto e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto confermato a sistema.
IL RECUPERO DELLO SCONTO PER IL FORNITORE DEL SERVIZIO TURISTICO
A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere versati tramite modello F24. Con successivo provvedimento dell’Agenzia sarà istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta bonus vacanze.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, sempre dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può cedere il relativo credito d’imposta – totalmente o parzialmente – a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
La cessione deve essere comunicata attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
I cessionari, previa conferma della cessione del credito da comunicare attraverso la medesima piattaforma, utilizzano il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.