Circolare n. 64/2020 Il Decreto Agosto (D.L. 104/2020) convertito in legge
Gentile Cliente,
con la presente desideriamo informarLa che il Decreto Agosto (D.L. 104/2020) è stato convertito in legge dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126, in vigore dal 14 ottobre 2020.
Di seguito vengono analizzate alcune delle norme introdotte o modificate in sede di conversione.
Credito imposta sanificazione – Art. 31 comma 4 ter
Con il comma 4-ter dell’art. 31 vengono incrementate di 403 milioni di euro, per l’anno 2020, le risorse destinate al credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’art. 125 del DL 34/2020.
La percentuale del credito d’imposta riconosciuta aumenta ora al 28,3% rispetto a quella del 9,3% stabilita con provvedimento del 11 settembre 2020 sulla base delle precedenti risorse disponibili.
Fondo per la filiera della ristorazione – Art. 58
Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l’anno 2020 che costituisce limite di spesa.
Il fondo è finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.
Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Per ottenere il contributo deve essere presentata un’istanza e viene erogato mediante:
-il pagamento in anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda con presentazione dei documenti fiscali degli acquisti effettuati e autocertificazione attestante i requisiti richiesti dalla norma;
-il pagamento del saldo dopo la presentazione della quietanza di pagamento che deve avvenire in modo tracciabile.
Sospensione degli ammortamenti – Art. 60 comma 7 bis
Attraverso il comma 7-bis e seguenti dell’articolo 60, viene stabilito che, con riferimento all’esercizio in corso alla data del 15 ottobre 2020, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, possono non effettuare «fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali», potendo mantenere il valore di iscrizione delle predette immobilizzazioni, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
Per effetto di tale mancata imputazione a conto economico dei predetti ammortamenti, essi vengono imputati nell’esercizio successivo facendo slittare in avanti quelli dell’esercizio successivo, e così via, prolungando il periodo di ammortamento di un anno.
Chi si avvale di tale facoltà deve destinare una quota parte di utili, pari a tali ammortamenti “sospesi”, a una riserva indisponibile. In mancanza di utili sufficienti dovrà essere utilizzata una riserva di utili ovvero altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, in tutto o in parte, anche di queste ultime dovranno essere accantonati gli utili futuri.
Evidenziando che la nota integrativa dovrà dare ragione di tale deroga nonché dell’iscrizione e dell’importo della riserva indisponibile, dando informazione anche dell’influenza sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico dell’esercizio, sotto il profilo fiscale viene stabilito che è ammessa la deduzione delle quote di ammortamento sospese sotto il profilo civilistico, purché nel rispetto delle norme contenute negli articoli 102, 102-bis e 103 del Dpr 917/1986. Anche ai fini Irap è ammessa comunque la deduzione delle quote di ammortamento sospese, nei limiti previsti dal Dlgs 446/1997.
Misure urgenti per il settore turistico – Art. 77
L’art. 77 stabilisce che il credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa per le strutture alberghiere, termali, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, maturato indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente (articolo 28 del Dl n. 34/2020), per le imprese turistico ricettive spetta fino al 31 dicembre 2020.
Inoltre, per le strutture turistico-ricettive, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50 per cento, anziché del 30 cento.
Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti
Esenzione dall’Imu per i settori del turismo e spettacolo – Art. 78
Il decreto Agosto ha disposto che per l’anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell’Imu relativa a:
-immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
-immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
-immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
-immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
-immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, l’Imu non è dovuta neanche per gli anni 2021 e 2022, previa autorizzazione europea.
La legge di conversione ha esteso l’esenzione Imu per le pertinenze dei predetti immobili D/2 anche alla prima rata Imu per il 2020.
Proroga dei termini di versamento del 2° acconto per i soggetti ISA – Art. 98
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, a condizione che vi sia una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti ISA – Art. 98-bis
I soggetti ISA che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, possono regolarizzare senza sanzioni, entro il 30 ottobre 2020, i versamenti dovuti per imposte e non effettuati entro il 20 luglio senza maggiorazione o dal 21 luglio al 20 agosto, maggiorando le somme dello 0,40 per cento a titolo di interesse.
Esonero TOSAP e COSAP – Art. 109
All’esonero dalle tasse per l’occupazione di suolo pubblico per le attività di ristorazione e somministrazione di pasti (fino al 31 dicembre), è stato aggiunto l’esonero fino al 15 ottobre anche per le attività commerciali.
Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – Art. 110
Le società di capitali e gli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali possono effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, con il versamento di una imposta sostitutiva del 10 per cento.
Le imprese che hanno l’esercizio che non coincide con l’anno solare, possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.