Circolare n. 1/2022 Obbligo di pubblicazione sul sito internet di aiuti e contributi pubblici
Gentile Cliente,
desideriamo ricordarLe, come da nostra Circolare n. 14/2021 pubblicata anche sul nostro sito nella sezione News (https://www.scacommercialisti.it/news/page/7/), che la Legge 124/2017 richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro.
La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 2 dell’11 gennaio 2019 – riferita in particolare agli enti del Terzo settore (Ets), ma le cui indicazioni possono ragionevolmente estendersi anche agli altri soggetti tenuti al rispetto delle disposizioni menzionate – afferma che, in mancanza del sito internet, l’adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza risulta possibile anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell’ente medesimo. Ove l’ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa o associazione di categoria al quale il soggetto aderisce.
La pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa della società evita tale incombenza solo alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria.
Le ricordiamo che sono obbligati alla pubblicazione i soggetti iscritti al Registro delle imprese: società di Capitali (Spa, Srl, Sapa), società di persone (Snc, Sas), ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario), società cooperative (incluse le cooperative sociali). Sono invece esclusi i liberi professionisti.
Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.
I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa quindi vanno indicati solo quelli ricevuti nell’anno precedente.
Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni sull’importo dell’aiuto spettante. È possibile inserire in tal caso una dicitura simile alla seguente: “Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx”
La norma prevede a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
- la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
- la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
L’entrata in vigore del regime sanzionatorio è stata prorogata più volte. L’articolo 11 sexiesdecies del DL 52/21 convertito in L. n. 87/21, stabilisce che: “per l’anno 2021 il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022.”
Ricapitolando, risulta che, ad oggi, la pubblicazione delle sovvenzioni ricevute nel 2020 andava, di fatto, effettuata entro il 31/12/2021, mentre per le sovvenzioni ricevute nel 2021 andranno pubblicate entro il 30/06/2022.
Al fine di non incorrere in sanzioni, La invitiamo pertanto a verificare se ha correttamente adempiuto a tale pubblicazione nel caso in cui abbia ricevuto aiuti, sussidi e contributi nel 2020 e sia assoggettato a tale obbligo, o, eventualmente, a provvedere sollecitamente nel caso in cui non si sia ancora attivato in merito.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale approfondimento e per indirizzare i clienti che fossero sprovvisti di sito, a soluzioni tecniche per l’adempimento.
È gradita l’occasione per porgere i migliori saluti.