Circolare n. 17 Obbligo di fatturazione elettronico dal 1° luglio 2022 per forfetari e altri esonerati
Gentile Cliente,
desideriamo informarLa che dal prossimo 1° luglio 2022 è stato esteso l’obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita Iva in regime forfettario, finora esclusi.
L’esclusione inizialmente prevista dall’articolo 1, comma 3, D. Lgs. 127/2015, è stata modificata dall’articolo 18, comma 2 e 3, D.L. 36/2022 relativo a Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Tale norma è il recepimento dell’Italia a livello legislativo delle richieste validate a livello europeo di estensione della fatturazione elettronica (FE) ai «soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della Direttiva Iva» – tra cui rientrano i contribuenti in regime forfettario.
SOGGETTI OBBLIGATI DAL 1° LUGLIO 2022
Per effetto del comma 2 del citato articolo 18 del nuovo decreto PNRR – con una modifica all’articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015 – l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso ai soggetti finora ad essa esonerati ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D. Lgs 127/2015, più precisamente:
- ai soggetti in «regime di vantaggio» previsto per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011;
- ai soggetti forfettari di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014;
- alle associazioni sportive dilettantistiche, ovvero coloro che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro. Alla data odierna sembra che il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguardi anche tali soggetti con proventi inferiori ai 65.000 euro annui e con opzione per la L. 398/91 (non modificata dal Decreto PNRR 2).ma non sarebbe ancora chiaro se l’obbligo riguardi le sole prestazioni pubblicitarie, di sponsorizzazione o le cessioni concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica operando, in qualsiasi altro caso, l’esonero da emissione di fattura. Si auspica che a breve vengano forniti chiarimenti in merito dall’amministrazione competente.
Eliminato l’esonero per i predetti soggetti, l’obbligo di fatturazione elettronica scatta a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro.
Per i restanti soggetti – vale a dire i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 25mila euro, ragguagliati ad anno – l’obbligo della fatturazione elettronica è previsto per tutti, senza alcun esonero, a partire dal 1° gennaio 2024.
Si fa presente che particolare attenzione va posta al ragguaglio ad anno per la verifica del superamento del limite dei 25mila euro: ad esempio, un professionista in regime forfettario che abbia iniziato l’attività al 1° maggio 2021 e che abbia percepito compensi nell’anno per 20.000 euro, dovrà emettere fattura elettronica dal 1° luglio 2022 in quanto il reddito ragguagliato ad anno ammonta a 30.000 euro.
Casi di esonero dall’emissione di fattura elettronica che rimangono
Fino al 31/12/2022 dovrebbe permanere l’esonero di emissione di fattura elettronica per:
OPERATORI SANITARI:
- per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis, D.L. 119/2018);
- per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis, D.L. 135/2018).
EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA E MORATORIA SANZIONI
I termini di emissione della fattura elettronica (equivalenti a quelli di emissione della fattura cartacea) sono: dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione (ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972) per le fatture immediate ed il quindici del mese successivo all’effettuazione dell’operazione per le fatture differite.
Si ricorda che si considera quale data di emissione quella di trasmissione sul Sistema di Interscambio (posto che questa è inequivocabilmente attestata dal Sistema) e come data di effettuazione quella indicata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file (come confermato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 14/E/2019).
Il DL 36/2022 ha previsto un periodo di transizione, che va dal 1° luglio fino al 30 settembre 2022, in cui è disposta una sorta di «tolleranza» ai fini sanzionatori.
Il legislatore ha previsto che nel terzo trimestre 2022, per i soggetti per i quali scatta l’obbligo di fatturazione elettronica a decorrere dal 1° luglio 2022, non sono previste sanzioni – di cui all’articolo 6, comma 2, del Dlgs 471/1997 – nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Alla luce di tale disposto, nel 3° trimestre 2022 le fatture potranno essere emesse al più tardi e senza sanzioni entro il mese successivo dall’effettuazione dell’operazione, mentre dal 4° trimestre 2022 in poi, le fatture dovranno essere emesse entro i 12 giorni dall’effettuazione della cessione dei beni o prestazione dei servizi.
In caso di tardiva emissione della fattura elettronica la sanzione prevista va dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o registrati. L’importo previsto è da 250 euro a 2mila euro se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.
DATI RELATIVI ALL’EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
Per l’emissione della fattura elettronica, il soggetto dovrà tener conto delle ordinarie regole previste dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 n. 89757
Dovrà innanzitutto dotarsi di un software che permetta di predisporre e generare la fattura in formato XML e successivamente trasmetterla al Sistema di Interscambio (SDI), indicando la tipologia di regime fiscale del soggetto emittente e cioè rispettivamente in regime forfettario il codice è RF-19 e in regime di vantaggio il codice è RF-02.
Si riepilogano di seguito alcune regole per l’emissione:
Numerazione della fattura
Il passaggio al formato elettronico non impone alcun cambio di numerazione dei documenti né, l’obbligo di tenuta di registri sezionali (FAQ Agenzia delle Entrate n. 33/2018).
La numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche (cartacee) può quindi proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l’identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica (R.M. 10 gennaio 2013, n. 1/E).
Così, ad esempio, alle fatture numero 1, 2, 3, 4 – emesse in formato analogico – possono succedere le numero 5, 6, 7, ecc. emesse in formato elettronico, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali.
Tipo di documento
I tipi di documenti sono quelli previsti dall’Agenzia delle Entrate per le fatture elettroniche; tra i più comunemente utilizzati si ricordano i seguenti codici da inserire in fase di emissione:
TD01 Fattura
TD02 acconto/anticipo su fattura
TD03 acconto/anticipo su parcella
TD04 nota di credito
TD05 nota di debito
TD06 Parcella
TD24 Fattura differita ai sensi dell’art. 21 comma 4 lettera a).
Natura dell’operazione
In sede di emissione dovrà essere inserito il codice relativo al tipo di operazione:
N2.2 (operazioni «non soggette – altri casi») per le operazioni interne al territorio nazionale;
N2.1 (operazioni «non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72») per le operazioni «estere» (territorialmente non rilevanti in Italia). Nel caso di prestazioni di servizi generiche rese ad un committente estero soggetto passivo d’imposta ai sensi dell’art. 7-ter si ritiene che il documento debba riportare la dicitura “inversione contabile”. E operazioni rese nei confronti di “privati” sono invece assimilate ad operazioni “interne” senza rivalsa dell’imposta e con utilizzo del codice natura N2.2.
N3.1 Nel caso di cessioni all’esportazione per le quali si applica il regime di non imponibilità ex art. 8 comma 1 lettera a) e b) DPR 633/1972
Si rammenta che per le operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia andrà valorizzato il codice destinatario XXXXXXX.
Imposta di bollo
La fatturazione elettronica in regime forfettario fuori campo Iva porta all’applicazione dell’imposta di bollo di 2 euro con spunta “SI” del campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato della fattura elettronica, se l’importo fatturato supera i 77,47 euro.
Il contribuente dovrà provvedere al versamento dell’imposta di bollo in modalità telematica con cadenza trimestrale. Il versamento dell’imposta di bollo delle fatture emesse dal 1° luglio 2022, per le operazioni del 3° trimestre 2022, dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2022.
CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
I soggetti obbligati all’emissione delle fatture in formato elettronico dovranno anche procedere alla loro conservazione elettronica, secondo quanto disposto dall’articolo 39 del Dpr 633/1972. Per il processo di conservazione elettronica essi potranno utilizzare, previa adesione, anche il servizio di conservazione reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, accessibile dall’utente dalla sua area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi», che permette la conservazione elettronica a norma di tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti in relazione alle singole situazioni, nonché per fornire alcune indicazioni in merito alla scelta dei software da utilizzare per l’emissione delle fatture elettroniche.
Lo Studio rende disponibile ai propri clienti un applicativo in cloud di Sistemi, sul quale fornisce, comprese nella tariffa annuale, anche formazione per l’utilizzo e assistenza in fase di emissione delle fatture.