Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi Commercialisti Associati

Circolare scadenze mensili dal 16 luglio al 15 agosto 2022

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

Tutte le scadenze degli adempimenti e dei versamenti il cui termine ordinario è fissato al 30 luglio 2022 o al 31 luglio 2022 sono prorogate al 22 agosto 2022.

 

 

  SCADENZE FISSE  

18

luglio

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento rata saldo IVA 2021

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2022, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2021 (modello IVA 2022), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di giugno:

–       sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;

–       sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

–       sui redditi di lavoro autonomo;

–       sulle provvigioni;

–       sui redditi di capitale;

–       sui redditi diversi;

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di giugno riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 30.6.2022, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Luglio

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Versamento saldo IVA 2021

I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2021, risultante dal modello IVA 2022, se non ancora effet­tuato, con la mag­­gio­razio­ne dello 0,4% di inte­ressi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2022 (fino al 30.6.2022) e con l’ulte­riore maggiorazione dello 0,4% (calco­lata anche sul­la precedente) per il periodo 1.7.2022 – 30.7.2022.

Tale versamento può essere rateizzato.

 

Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2022

Le persone fisiche che pre­sen­ta­no il modello REDDITI PF 2022 devono effettuare il versamento, con la mag­gio­razione dello 0,4%:

–            del saldo per l’anno 2021 e dell’even­tuale pri­mo ac­­­­conto per l’anno 2022 relativo all’IRPEF, alla “ce­­­­­­­­­dolare secca” sulle locazioni, all’IVIE e al­l’IVAFE;

–            del saldo per l’anno 2021 relativo alle ad­di­zio­na­li IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2022 dell’addizionale comunale;

–            del saldo per l’anno 2021 e dell’even­tuale primo ac­conto per l’anno 2022 relativo all’im­po­sta so­sti­tutiva del 5% per i c.d. “con­tri­buenti minimi”;

–            del saldo per l’anno 2021 e dell’even­tuale primo ac­conto per l’anno 2022 relativo all’im­po­sta so­sti­tutiva (15% o 5%) per i con­tri­buen­ti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;

–            delle altre imposte dovute in base alla dichia­ra­zio­­ne dei redditi.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

 

Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2022

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o com­­­­­­mercianti dell’INPS, oppure alla Gestione sepa­ra­ta INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori auto­no­mi, de­vono ef­fettuare il versamento, con la mag­gio­ra­­zione dello 0,4%, del:

–            saldo dei contributi per l’anno 2021;

–            primo acconto dei contributi per l’anno 2022.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

 

Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2022

Le società di persone e i soggetti equi­parati de­vo­no ef­­fet­tuare il versamento, con la mag­gio­razione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichia­ra­zione dei red­diti (es. imposte sostitu­ti­ve e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2022

I soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che avreb­bero do­vu­­­to approvare) il bilancio o il rendi­conto en­tro il 31.5.2022, oppure che non devono appro­vare il bi­lan­cio o il ren­di­conto, devono ef­fet­tua­re il ver­sa­men­to, con la maggiora­zione dello 0,4%, delle im­po­ste do­vute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitu­tive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle im­poste sui redditi può essere effet­tua­to, senza interessi e san­zioni:

·         in un’unica soluzione entro il 31.8.2022;

·         oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.

 

Versamenti IRAP

Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di per­sone e i soggetti equi­parati, i soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno solare che han­no ap­provato (o che avrebbero do­vuto ap­pro­va­re) il bi­lan­cio o il rendiconto entro il 31.5.2022, op­pu­re che non de­vo­no appro­vare il bilancio o il ren­di­conto, devo­no ef­fet­tuare il versamento, con la maggio­ra­zione dello 0,4%:

·         del saldo IRAP per l’anno 2021;

·         dell’even­tuale primo acconto IRAP per l’anno 2022 (escluse le persone fisiche, non più sog­get­te al tributo).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

 

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

Le persone fisiche con par­tita IVA, le so­cietà di per­sone e i sog­getti equi­parati, i soggetti IRES con pe­rio­do d’im­po­sta coin­ci­den­te con l’anno solare che hanno ap­provato (o che avrebbero do­vuto approvare) il bi­lan­cio o il ren­diconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono ap­pro­­vare il bilancio o il ren­di­conto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono effet­tuare il versa­mento, con la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

 

Versamento diritto camerale

Le imprese individuali, le so­cietà di per­sone, i sog­get­ti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’an­no so­la­­re che hanno approvato (o che avreb­bero do­vuto ap­pro­­vare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, op­­pure che non devono appro­vare il bilancio o il ren­di­con­to, devono effettuare il paga­men­to, con la mag­gio­ra­zione dello 0,4%, del diritto an­nuale alle Ca­mere di Com­­mercio per la sede prin­ci­pale e le unità locali.

 

Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta co­in­cidente con l’anno solare (diversi dai sog­getti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 2022 o a luglio 2022 in seconda convocazione), devono effet­tua­re il versamento, con la mag­gio­ra­zione dello 0,4%, della rata delle im­po­ste sostitutive do­vu­te per:

·         la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bi­­lan­cio al 31.12.2020;

·         l’eventuale affrancamento del saldo attivo di ri­va­­lutazione;

·         l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale af­fran­­ca­­mento del saldo attivo della rivalutazione gra­tuita.

 

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

·         alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di im­mobili con decorrenza inizio mese di luglio 2022 e al pagamento della relativa imposta di re­gistro;

·         al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­ne con decorrenza inizio mese di luglio 2022.

 

( * )

Poiché il 30.7.2022 cade di sabato, l’adempimento in esame slitta automaticamente a lunedì 1.8.2022 e, conseguentemente, è applicabile l’ulteriore proroga al 20.8.2022 prevista per gli adempimenti fiscali e i versamenti con il modello F24 che scadono nel periodo dal 1° al 20.8.2022, ai sensi dell’art. 37 co. 11-bis del DL 4.7.2006 n. 223, conv. L. 4.8.2006 n. 248; poiché anche il 20.8.2022 cade di sabato, il termine è ulteriormente differito a lunedì 22.8.2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Luglio

**

Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2022

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

 

Versamenti IRAP

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an¬¬no solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

•          del saldo IRAP per l’anno 2021;

•          dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2022.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

 

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

 

Versamento diritto camerale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità, locali.

 

Versamento rate da modelli REDDITI 2022

I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2022, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

 

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:

•          la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018 e/o al 31.12.2019;

•          l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;

•          il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

 

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

•          relativi al mese di giugno 2022, in via obbligatoria o facoltativa;

•          ovvero al trimestre aprile-giugno 2022, in via obbligatoria o facoltativa.

 

Presentazione modelli TR

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

•          relativo al trimestre aprile-giugno 2022;

•          utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Il credito IVA trimestrale può essere:

•          chiesto a rimborso;

•          oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).

 

Trasmissione dati operazioni con l’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:

•          effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;

•          ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

 

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre apri­le-giugno 2022 riguardante:

·         le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di com­mittenti non soggetti passivi IVA, in Stati mem­­bri del­l’Unione europea diversi da quello del pre­sta­tore;

·         le vendite a distanza intracomunitarie di beni sog­­­gette ad imposta nello Stato membro di arrivo;

·         talune cessioni nazionali effettuate dalle piat­ta­forme digitali in qualità di fornitori presunti.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’o­pe­razione.

 

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giugno 2022 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

•          non soggetti ad accisa;

•          spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;

•          destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

 

( ** )

Poiché il 31.7.2022 cade di domenica, l’adempimento in esame slitta automaticamente a lunedì 1.8.2022 e, conseguentemente, è applicabile l’ulteriore proroga al 20.8.2022 prevista per gli adempimenti fiscali e i versamenti con il modello F24 che scadono nel periodo dal 1° al 20.8.2022, ai sensi dell’art. 37 co. 11-bis del DL 4.7.2006 n. 223, conv. L. 4.8.2006 n. 248; poiché il 20.8.2022 cade di sabato, il termine è ulteriormente differito a lunedì 22.8.2022.

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