Circolare scadenze mensili dal 16 luglio al 15 agosto 2022
Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
Tutte le scadenze degli adempimenti e dei versamenti il cui termine ordinario è fissato al 30 luglio 2022 o al 31 luglio 2022 sono prorogate al 22 agosto 2022. |
SCADENZE FISSE | |||
18 luglio |
Versamenti Iva mensili
Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.
Versamento rata saldo IVA 2021 I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2022, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2021 (modello IVA 2022), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi.
Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di giugno: – sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef; – sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; – sui redditi di lavoro autonomo; – sulle provvigioni; – sui redditi di capitale; – sui redditi diversi; – sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di giugno riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
Versamento rate imposte e contributi I soggetti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 30.6.2022, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. |
||
30 Luglio * |
Versamento saldo IVA 2021
I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2021, risultante dal modello IVA 2022, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2022 (fino al 30.6.2022) e con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.7.2022 – 30.7.2022. Tale versamento può essere rateizzato.
Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2022 Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2022 devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: – del saldo per l’anno 2021 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2022 relativo all’IRPEF, alla “cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE e all’IVAFE; – del saldo per l’anno 2021 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2022 dell’addizionale comunale; – del saldo per l’anno 2021 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2022 relativo all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi”; – del saldo per l’anno 2021 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2022 relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; – delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2022 Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del: – saldo dei contributi per l’anno 2021; – primo acconto dei contributi per l’anno 2022. Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2022 Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). Tali versamenti possono essere rateizzati. Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2022 I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). Tali versamenti possono essere rateizzati. A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle imposte sui redditi può essere effettuato, senza interessi e sanzioni: · in un’unica soluzione entro il 31.8.2022; · oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.
Versamenti IRAP Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: · del saldo IRAP per l’anno 2021; · dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2022 (escluse le persone fisiche, non più soggette al tributo). Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato.
Versamento diritto camerale Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (diversi dai soggetti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 2022 o a luglio 2022 in seconda convocazione), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, della rata delle imposte sostitutive dovute per: · la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2020; · l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; · l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.
Registrazione contratti di locazione Le parti contraenti devono provvedere: · alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di luglio 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro; · al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio 2022.
( * ) Poiché il 30.7.2022 cade di sabato, l’adempimento in esame slitta automaticamente a lunedì 1.8.2022 e, conseguentemente, è applicabile l’ulteriore proroga al 20.8.2022 prevista per gli adempimenti fiscali e i versamenti con il modello F24 che scadono nel periodo dal 1° al 20.8.2022, ai sensi dell’art. 37 co. 11-bis del DL 4.7.2006 n. 223, conv. L. 4.8.2006 n. 248; poiché anche il 20.8.2022 cade di sabato, il termine è ulteriormente differito a lunedì 22.8.2022. |
||
31 Luglio ** |
Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2022
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive). Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti IRAP I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an¬¬no solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: • del saldo IRAP per l’anno 2021; • dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2022. Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato.
Versamento diritto camerale I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità, locali.
Versamento rate da modelli REDDITI 2022 I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2022, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per: • la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018 e/o al 31.12.2019; • l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
Presentazione modelli INTRASTAT I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di giugno 2022, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre aprile-giugno 2022, in via obbligatoria o facoltativa.
Presentazione modelli TR I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR: • relativo al trimestre aprile-giugno 2022; • utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate. Il credito IVA trimestrale può essere: • chiesto a rimborso; • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24. Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).
Trasmissione dati operazioni con l’estero I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi: • effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022; • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS” I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre aprile-giugno 2022 riguardante: · le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello del prestatore; · le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo; · talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giugno 2022 riguardante le vendite a distanza di beni importati: • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
( ** ) Poiché il 31.7.2022 cade di domenica, l’adempimento in esame slitta automaticamente a lunedì 1.8.2022 e, conseguentemente, è applicabile l’ulteriore proroga al 20.8.2022 prevista per gli adempimenti fiscali e i versamenti con il modello F24 che scadono nel periodo dal 1° al 20.8.2022, ai sensi dell’art. 37 co. 11-bis del DL 4.7.2006 n. 223, conv. L. 4.8.2006 n. 248; poiché il 20.8.2022 cade di sabato, il termine è ulteriormente differito a lunedì 22.8.2022. |