Circolare n. 20/2022 Obbligo di pubblicazione sul sito internet di sovvenzioni e contributi ricevuti
Gentile Cliente,
Desideriamo ricordarLe che il 30 giugno 2022 scade il termine per indicare, sui propri siti internet o sui portali digitali, le erogazioni pubbliche ricevute nel 2021 dai soggetti tenuti alla pubblicazione ai sensi dell’art. 1 comma 125 ss. della L. 124/2017.
Sul tema rinviamo anche alle nostre precedenti circolari n. 14/2021 e 1/2022 reperibili anche sul nostro sito internet nella sezione News https://www.scacommercialisti.it/news
Soggetti tenuti alla pubblicazione
I soggetti tenuti alla pubblicazione sono gli Enti non commerciali (Associazioni di protezione ambientale, Associazioni di consumatori, Associazioni, ONLUS e fondazioni), le Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, nonché i soggetti che svolgono attività d’impresa di cui all’art. 2195 codice civile.
Conseguentemente, sono soggetti all’obbligo non solo gli imprenditori iscritti al Registro delle Imprese, ma anche tutti gli altri soggetti che esercitano tali attività ancorché non soggetti all’iscrizione al registro imprese; si tratta, in particolare, dei c.d. “piccoli imprenditori” di cui all’art. 2083 del codice civile, quali gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario).
Sono invece esclusi i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, eccetto nel caso in cui le attività professionali vengano svolte nella forma di società commerciale, perché in tal caso prevale il concetto di impresa che comprende ovviamente tutte le società che esercitano attività organizzate in forma di impresa.
Oggetto dell’informativa delle erogazioni pubbliche
A norma del comma 125, i soggetti obbligati devono fornire le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Vengono qualificate come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (le c.d. “agenzie fiscali”).
Tipologia di aiuti
Gli obblighi di informativa hanno per oggetto, sia per gli enti non commerciali che per le imprese, le “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.
I commi 125 e 125-bis fanno riferimento agli aiuti “effettivamente erogati”: dovranno essere pertanto indicate le somme effettivamente incassate nell’anno solare precedente, indipendentemente dall’anno di competenza cui tali somme si riferiscono. Si ritiene che l’indicazione debba comprendere anche le erogazioni effettuate a titolo di anticipazione su contributi, ecc.
Gli aiuti in denaro comprendono anche gli aiuti alla formazione (svolta solitamente tramite soggetti autorizzati) per i quali “esiste un disallineamento tra il soggetto percettore del contributo economico (enti di formazione che realizzano il progetto) e il soggetto beneficiario del servizio di formazione (aziende)”. Infatti, nella prassi corrente, per l’organizzazione della formazione al proprio personale, le aziende si rivolge a enti di formazione ai quali viene erogato direttamente il contributo richiesto ed ottenuto a nome della singola azienda.
In assenza di chiarimenti ufficiali al riguardo, le tipologie di aiuti si ritiene che potranno essere indicate come segue:
- aiuti in natura: il valore dei beni ricevuti in natura dovrà essere indicato, sulla base del controvalore individuato in modo oggettivo; secondo alcune interpretazioni come quella del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Esperti contabili, per i contributi in natura si dovrebbe considerare la “competenza economica”;
- aiuti finanziari diversi dalle erogazioni di denaro: salvo che non sia possibile il semplice riferimento al Registro nazionale degli aiuti di Stato, si dovrà fare riferimento alla documentazione relativa alla concessione per individuare, ad esempio, la riduzione degli interessi nel caso di finanziamenti agevolati o per individuare il controvalore della garanzia nel caso di finanziamento garantito dallo Stato;
- crediti d’imposta: sulla base dei modelli F24, si dovrà fare riferimento all’ammontare del credito effettivamente compensato nel corso dell’anno solare precedente, ancorché tale credito sia maturato negli anni precedenti.
Sono escluse dall’informativa:
- Le sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura di importo inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato. Al riguardo, si ritiene che l’importo di 10.000 euro sia riferito al totale delle erogazioni ricevute nell’anno precedente, ancorché siano state corrisposte da soggetti differenti.
- Le misure a carattere generale che, diversamente dagli aiuti di Stato, sono quelle che spettano ai beneficiari ove risultino semplicemente soddisfatti i presupposti agevolativi; si tratta cioè di agevolazioni e simili che, diversamente dagli aiuti di Stato, prescindono da ogni elemento di selettività quali la localizzazione, dimensione o attività svolta dai beneficiari. Normalmente si tratta di agevolazioni di tipo fiscale, nel cui ambito sono considerate misure a carattere generale e, pertanto, escluse da tale adempimento: super ammortamento, iper ammortamento, ACE, credito d’imposta per la ricerca e sviluppo, detrazione per risparmio energetico, credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali destinati a strutture ubicate nel territorio dello Stato (c.d. bonus industria 4.0) ed altre ancora.
Modalità informativa
La disciplina distingue le modalità di adempimento dell’obbligo fra i soggetti obbligati alla redazione della nota integrativa e quelli non obbligati a tale specifico adempimento.
Per le prime, l’adempimento degli obblighi informativi di cui si tratta avverrà mediante pubblicazione degli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato.
La seconda categoria comprende, invece, le società di persone e le ditte individuali ma anche le società che provvedono alla redazione del bilancio in forma abbreviata o micro imprese.
Per tale seconda categoria di soggetti obbligati, in analogia a quanto previsto per le associazioni, le Onlus e le fondazioni, l’obbligo di informativa potrà essere assolto, mediante pubblicazione degli importi ricevuti nel proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza dell’impresa.
Informazioni da pubblicare
Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, come indicato anche dalla Circolare n. 2/2019 del Ministero del Lavoro, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:
- a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (in particolare se l’informativa è fornita su portali digitali riconducibili a soggetti terzi);
- b) denominazione del soggetto erogante;
- c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- d) data di incasso;
- e) breve descrizione della causale dell’attribuzione.
L’indicazione può avvenire in qualunque modo (forma tabellare, descrittiva, ecc.), non essendo stato previsto alcun un modello da seguire.
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni sull’importo dell’aiuto spettante. È possibile inserire in tal caso una dicitura simile alla seguente: “Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx”
Regime sanzionatorio
Il comma 125-ter prevede che l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
La disposizione demanda, alle singole amministrazioni eroganti l’onere di verificare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando a seconda dei casi i siti internet o i bilanci.
La sanzione amministrativa è irrogata dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati (ex art. 2-bis del d.lgs. 33/2013), dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia.
Al fine di non incorrere in sanzioni, La invitiamo pertanto a verificare se ha correttamente adempiuto a tale pubblicazione nel caso in cui abbia ricevuto aiuti, sussidi e contributi nel 2021 e sia assoggettato a tale obbligo, o, eventualmente, a provvedere sollecitamente nel caso in cui non si sia ancora attivato in merito.
La invitiamo eventualmente a verificare di aver adempiuto anche per il 2020, nel caso fosse tenuto agli obblighi di pubblicazione.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale approfondimento e per indirizzare i clienti che fossero sprovvisti di sito, a soluzioni tecniche per l’adempimento.