Circolare n. 13/2021 Decreto Sostegni-bis
Gentile Cliente,
desideriamo informarLa in merito alle principali novità introdotte dal D.L. 73/2021 (cd Decreto Sostegni-bis), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/05/2021 e in vigore dal 26 maggio 2021
Gli interventi previsti si articolano su 7 principali linee di azione:
- sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi;
- accesso al credito e liquidità delle imprese;
- tutela della salute;
- lavoro e politiche sociali;
- sostegno agli enti territoriali;
- giovani, scuola e ricerca;
- misure di carattere settoriale.
Di seguito una sintesi di alcune novità introdotte, in particolare relativamente al sostegno alle imprese.
Contributo a fondo perduto
È previsto dall’art. 1 del DL 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) un ulteriore contributo a fondo perduto, più complesso rispetto ai precedenti, in quanto si articola in tre componenti:
- un contributo a fondo perduto “automatico”: si tratta di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti già beneficiari del contributo del c.d. “Decreto Sostegni”, pari a quanto riconosciuto in precedenza, senza la necessità di presentare un’ulteriore domanda, purché abbiano la partita IVA attiva alla data del 26.05.2021 (data di entrata in vigore del DL);
- un contributo “alternativo” rispetto a quello automatico: tale contributo è riconosciuto a tutti i soggetti, che abbiano presentato o meno l’istanza per il contributo del DL “Sostegni”, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che abbiano ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”) e che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
La misura del contributo è diversa, a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo di cui al Decreto Sostegni.
Per i soggetti che ne hanno beneficiato, il contributo “alternativo” è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020 la “vecchia” percentuale prevista con riferimento ai soggetti rientranti nei diversi scaglioni di ricavi/compensi 2019: 60% fino a 100.000 euro; 50% da 100.000 a 400.000 euro; 40% da 400.000 a un milione; 30% da uno a 5 milioni; 20% da 5 a 10 milioni.
Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo Sostegni, si applica invece la seguente percentuale, definita sempre in relazione ai ricavi/compensi 2019: 90% fino a 100.000 euro; 70% da 100.000 a 400.000 euro; 50% da 400.000 a un milione; 40% da uno a 5 milioni; 30% da 5 a 10 milioni.
Il contributo “alternativo” si ottiene presentando apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con modalità e termini che saranno definiti con apposito provvedimento.
Per i soggetti obbligati alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, l’istanza può essere presentata solo dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.
I soggetti che abbiano comunque beneficiato del contributo “automatico” potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo “alternativo”. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate verrà scomputato da quello da riconoscere.
Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo “alternativo” emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante in “automatico”, l’Agenzia non darà comunque seguito all’istanza.
- un contributo a fondo perduto per la riduzione del risultato economico d’esercizio: per coloro che hanno registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con apposito decreto del MEF.
Sempre al MEF è attribuito il compito di stabilire, con apposito decreto, la percentuale da applicare per l’individuazione dell’ammontare del contributo.
L’istanza per il riconoscimento del contributo in esame potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 è presentata entro il 10.09.2021.
Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Viene prorogato il credito d’imposta per i canoni di locazione e affitto d’azienda: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta sui canoni di locazione e affitto d’azienda, di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 28 del D.L. 34/2020, spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Viene prorogato invece al 31 luglio 2021 il credito d’imposta sulle locazioni previsto per le imprese turistico ricettive, agenzie viaggi e tour operator.
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione
È stato differito al 30 giugno 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
I pagamenti dovranno dunque essere effettuati entro il 31 luglio 2021.
Misure di sostegno al settore sportivo
Viene incrementata la dotazione del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche”, destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.
Misure per il sostegno alla liquidità
Le speciali disposizioni introdotte dal Decreto Liquidità, riguardanti, tra l’altro, anche il Fondo centrale di garanzia Pmi trovano applicazione fino al 31.12.2021 (in luogo del 30.06.2021, come in passato previsto).
Proroga moratoria per le Pmi
Previa specifica comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15.06.2021, sono prorogate fino al 31.12.2021 le misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile.
Quindi, ad esempio, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing potrà essere sospeso fino al 31.12.2021.
Credito d’imposta beni strumentali
Viene estesa anche ai soggetti con ricavi pari o superiori a 5 milioni di euro la facoltà di utilizzo in compensazione del credito d’imposta su beni materiali ordinari in un’unica soluzione.
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (se in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019) spetta un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate verranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.