Circolare n. 5/2022 L’ssegno Unico e Universale per i figli
Gentile Cliente,
desideriamo fornirLe una sintesi della normativa che regola l’Assegno Unico Universale per i figli a carico, istituito dal D. Lgs. 230/2021, in attuazione della Legge delega n. 46/2021.
L’Assegno unico e universale (di seguito AUU) è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.
L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di un ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.
In cosa consiste l’AUU
L’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli:
• è una prestazione erogata mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta; l’erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori;
• spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;
• ha un importo commisurato all’ISEE; tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.
L’AUU sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo familiare.
Con l’entrata in vigore dell’Assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, in quanto assorbite dall’Assegno:
• il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
• l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
• gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
• l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
• le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
Questi strumenti verranno sostituiti dall’AUU.
Fino alla fine di febbraio 2022 saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.
L’Assegno Unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
Requisiti per beneficiare dell’assegno
La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.
L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:
• per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
• per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che
o frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
o svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
o svolga il servizio civile universale;
• per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Misura dell’assegno
L’importo dell’assegno è determinato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione. In particolare, è prevista:
• una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;
• una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.
Con riferimento all’ISEE, in presenza di figli minorenni si terrà conto dell’indicatore calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE minorenni) e ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE minorenni corrente), facendo riferimento al nucleo del figlio beneficiario della prestazione.
Nel caso di genitori non coniugati tra loro, quando il genitore non convivente nel nucleo del figlio minorenne non si trova in alcuna delle fattispecie tassativamente previste, è come se il genitore non convivente (solo ai fini dell’ISEE minorenni) venisse attratto nel nucleo del figlio minorenne. L’ISEE minorenni verrà pertanto calcolato tenendo conto anche di tale genitore come se fosse un componente del nucleo. Per approfondimenti si rinvia al paragrafo 7 della circolare INPS n. 171/2014.
Per i figli maggiorenni, il riferimento è all’ISEE di cui agli articoli da 2 a 5 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE ordinario) e all’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE ordinario corrente).
Decorrenza dell’assegno
La domanda per l’Assegno è annuale, comprendendo le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo e può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022.
Per le domande presentate a gennaio e febbraio, l’Assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo 2022. Per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l’Assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.
Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione.
Modalità di presentazione delle domande
La domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione, e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare l’ISEE per gli eventi sopravvenuti.
La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:
• accedendo dal sito INPS al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico”, se si è in possesso di SPID o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
• contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
• tramite Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Modalità di erogazione dell’Assegno unico
L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita.
L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN intestato o cointestato al beneficiario della prestazione medesima.
Simulazione Importo Assegno Unico
Sul sito dell’INPS è attivo il servizio di Simulazione Importo Assegno Unico, al link https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore
che permette agli interessati di simulare l’importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico. Il servizio è accessibile liberamente, non essendo richieste credenziali per il suo utilizzo.
Per calcolare l’importo dell’assegno teoricamente spettante, occorre inserire alcune semplici informazioni:
• composizione del nucleo familiare: vanno specificati il numero di figli, l’età anagrafica e lo stato di disabilità (come da tabella presente nella DSU, in corso di validità, Quadro FC7 “disabilità e non autosufficienza”);
• importo presunto ISEE: il simulatore fornisce un risultato attendibile se viene inserito il valore ISEE in corso di validità per l’annualità 2022. Per i soggetti minorenni rileva l’indicatore minorenne anche corrente, per i maggiorenni, invece, occorre far riferimento all’ISEE ordinario anche corrente;
• Maggiorazione “transitoria”: per ottenere il calcolo della componente fiscale eventualmente spettante per coloro che sono in possesso di ISEE fino a 25.000 euro, in sostituzione delle detrazioni fiscali è necessario provvedere all’inserimento del reddito complessivo Irpef di ciascun genitore (comprensivo dell’eventuale quota di reddito soggetto a tassazione sostitutiva e a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o d’acconto), desumibile da ISEE (quadro FC 8, sezione II) ovvero dal modello redditi 2021 (redditi 2020), ovvero dal 730/2021 e in assenza della dichiarazione fiscale dalla CU della medesima annualità 2021. Ai fini del calcolo della componente familiare, l’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) può essere assunto dalla attestazione ISEE del genitore richiedente. Per ottenere un risultato attendibile, è sempre preferibile far riferimento all’ISEE che sarà attestato nel 2022.
È bene ribadire che il risultato del simulatore dell’assegno unico è solamente indicativo, dal momento che per ottenere la prestazione occorre presentare relativa domanda e attendere l’esito dell’istruttoria della domanda stessa svolta dall’INPS che verifica le autodichiarazioni rese sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell’Istituto.
Esempio di simulazione:
Per una famiglia con 2 figli e ISEE pari a euro 30.000, il simulatore restituisce un importo dell’assegno mensile calcolato in base ai dati inseriti pari a euro 224,00. Tale importo, per valutare la convenienza alla presentazione della domanda, andrà raffrontato con gli importi che l’assegno andrà a sostituire (detrazioni per figlio a carico, assegno per il nucleo familiare ecc.)