Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi Commercialisti Associati

Circolare n. 29/2021 Il Contributo perequativo

Gentile Cliente,

desideriamo informarLa che con provvedimento del 29 novembre 2021 sono state definite le modalità di presentazione delle istanze per il contributo a fondo perduto “perequativo” previsto dall’art. 1 co. 16-27 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”).

Di seguito forniamo una sintesi dei requisiti e delle modalità di determinazione del contributo.

L’art. 1 co. 16-27 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”), conv. L. 23.7.2021 n. 106, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, con finalità perequative, calcolato sul risultato economico d’esercizio.                                                                                                                              L’importo del contributo è commisurato al peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto dell’emergenza Covid-19 già percepiti.

A CHI SPETTA

Possibili beneficiari sono i soggetti titolari di partita Iva alla data del 26 maggio 2021, residenti o con stabile organizzazione in Italia, che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo o sono titolari di reddito agrario.

Come per i precedenti contributi, sono esclusi gli enti pubblici, i soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria e le società di partecipazione.

REQUISITI

Il richiedente deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.

È necessario, inoltre, che siano presenti entrambi i seguenti requisiti:

  • la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere stata presentata entro il 30 settembre 2021. Il contributo perequativo non spetta se una delle due dichiarazioni è assente o risulta presentata successivamente ai predetti termini.
  • l’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

LA MISURA DEL CONTRIBUTO

Per determinare l’importo del contributo perequativo spettante occorre dapprima calcolare la differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

La differenza ottenuta deve poi essere diminuita dell’importo complessivo dei contributi a fondo perduto ottenuti dal richiedente e dall’eventuale soggetto deceduto o confluito alla data di presentazione dell’istanza.

Devono essere considerati i seguenti contributi a fondo perduto:

  • “contributo Rilancio” (articolo 25 del decreto legge n. 34/2020)
  • “contributo centri storici” e “contributo santuari” (articolo 59 del decreto legge n. 104/2020
  • “contributo Comuni montani” (articolo 60 del decreto legge n. 104/2020
  • “contributo Ristori”, “contributo Ristori bis” e “contributo maggiorazione 50% zone rosse” (articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto legge n. 137/2020
  • “contributo Natale” (articolo 2 del decreto legge n. 172/2020)
  • “contributo Sostegni” (articolo 1 del decreto legge n. 41/2021)
  • “contributo Sostegni bis automatico” (articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legge n. 73/2021)
  • “contributo Sostegni bis attività stagionali” (articolo 1, commi da 5 a 13, del decreto legge n. 73/2021).

Se l’importo complessivo dei contributi a fondo perduto già ottenuti è uguale o maggiore al peggioramento del risultato economico d’esercizio (differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo all’anno 2019 e quello relativo all’anno 2020), il contributo perequativo non spetta.

L’importo spettante del contributo perequativo è determinato applicando una diversa percentuale all’importo precedentemente calcolato (differenza tra i risultati economici d’esercizio 2020 e 2019, diminuita dei contributi a fondo perduto percepiti).

Le percentuali previste sono le seguenti:

  • 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro
  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro
  • 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
  • 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro
  • 5%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.

Per il contributo perequativo non è previsto un importo minimo, mentre è previsto un importo massimo di 150mila euro.

I LIMITI DEGLI AIUTI DI STATO

Nell’istanza, per ottemperare agli obblighi Ue sul rispetto dei limiti degli aiuti di Stato, bisognerà autocertificare, con tanto di rischi penali in caso di falso, che con tutte le agevolazioni messe in campo per fronteggiare l’emergenza economica legata al Covid non si superano i limiti di aiuti delle sezioni 3.1 o della sezione 3.2. Andranno poi dettagliati all’interno del quadro A tutti gli aiuti ricevuti misura per misura.

Qualora l’istanza venga presentata da un intermediario delegato, l’intermediario deve preventivamente far sottoscrivere al soggetto richiedente il modello dell’istanza compilato (compresa la parte relativa agli aiuti di Stato) e conservarlo insieme a copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. Tale documentazione dovrà essere esibita in caso di controllo.

LE MODALITA DI EROGAZIONE

Come per precedenti contributi a fondo perduto, a scelta del richiedente, l’Agenzia delle entrate può erogare il contributo perequativo spettante:

  • mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica)
  • mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

L’Iban da indicare nell’istanza deve individuare un conto corrente in essere, con coordinate bancarie aggiornate, intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo, identificato tramite il relativo codice fiscale.

LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

Le istanze per il contributo a fondo perduto devono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate, anche tramite un intermediario incaricato, entro e non oltre il 28 dicembre 2021.

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